martedì 2 agosto 2011

Approfondiamo i controlli sull'ICI

In data odierna, unitamente al collega  Amedeo Bianchi abbiamo inviato questa lettera:
Da  quanto risulta agli scriventi vi  è  l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI  nei seguenti casi:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero un diritto di locazione finanziaria.
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del ‘98); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell’area fabbricabile è variato.
Ciò posto, pur apprezzando il lavoro avviato di recente,  incrociando i dati  mediante strumenti informatici,  appare di tutta evidenza che, almeno nel caso in cui  vi sia stata una variazione da terreno agricolo a ad area  fabbricabile, ove,  non siano state fatte  le variazioni del caso, è di tutta evidenza che le  operazioni di incrocio dei dati  daranno esito negativo.
Pertanto si raccomanda di verificare al più presto, almeno  per le lottizzazioni,   l’eventuale verificarsi di detta  fattispecie, accertando che siano state fatte le variazioni del caso e che il pagamento dell’ICI  sia avvenuto dalla data di  trasformazione dei terreni da agricoli ad aree  fabbricabili.

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