In data odierna, unitamente al collega Amedeo Bianchi abbiamo inviato questa lettera:
Da quanto risulta agli scriventi vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei seguenti casi:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero un diritto di locazione finanziaria.
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del ‘98); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell’area fabbricabile è variato.
Pertanto si raccomanda di verificare al più presto, almeno per le lottizzazioni, l’eventuale verificarsi di detta fattispecie, accertando che siano state fatte le variazioni del caso e che il pagamento dell’ICI sia avvenuto dalla data di trasformazione dei terreni da agricoli ad aree fabbricabili.
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