Unitamente al collega Amedeo Bianchi, abbiamo presentato in data odierna una nuova interrogazione:CONSIDERATO CHE:
1 A Borgo Vodice in via Lungosisto in prossimità del centro abitato fra via dei Bonificatori e via Campolungo è presente una strada interpoderale vincolata da servitù di passaggio
2 Che tale strada collega via Lungosisto con via Campo Faiano
3 Che tale strada può essere considerata “vicinale pubblica” in quanto coesistono le tre condizioni necessarie affinché possa essere considerata tale quali: (a) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale nonché (b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via ed infine (c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico , che può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile ( TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi fra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n.7; id., 21 settembre 2004, n.545; ed in precedenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. Di Stato, Sez. V, n. 5692(2000; Cass. Civ., Sez. II, n. 7718/1991)
4 Che la stessa è utilizzata dal comune per il passaggio del sistema fognario delle abitazioni esistenti su via Campo Faiano (est), e pertanto rientra a maggior ragione nella fattispecie di godimento pubblico di transito che equipara le strade vicinali a quelle pubbliche
5 Che si è reso necessario più volte intervenire sul sistema fognario ribadendo con ciò l’uso pubblico della stessa:
6 Che, a seguito del protrarsi del fatto che una collettività di persone transiti su una determinata strada il Comune può esercitare i poteri di autotutela previsti dal combinato disposto dell’art. 378 l. 20 marzo 865 n. 2248 all. F e 15 decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, che si renderanno più opportuni : quali, ad es., l’ordine di riaprire l’eventuale chiusura al pubblico passaggio (TAR Toscana, Sez III 19 luglio 2004 n. 2637; Cons: Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; id., Sez. V, 10 gennaio 2007, n.29)
7 Che a seguito di cambio di proprietà della strada, il nuovo proprietario ha tentato più volte di chiuderla, ma che sia il caposettore dell’ufficio tecnico che il Commissario Straordinario del Comune di Sabaudia Dott. Reppucci , ne hanno ordinato l’immediata riapertura al transito
8 Che da qualche tempo il proprietario della strada ha scavato una buca sulla stessa che impedisce il passaggio carrale e lo stesso proprietario impedisce ai residenti la chiusura della buca e il ripristino del passaggio carrale
9 Che la Polizia Municipale, più volte chiamata dai residenti per il ripristini del passaggio carrale ha sostenuto la tesi di unna “lite fra privati” omettendo di applicare l’art 15 del D. Lgs 1 settembre 1918 e trascurando di considerare la strada quale “vicinale pubblica”
10 Che nel periodo estivo, in occasione delle numerose manifestazioni che si sono svolte a Borgo Vodice, la mancata possibilità di transito su questa strada, unita al senso unico sulla strada principale di Borgo Vodice, via dei Bonificatori, ha creato non pochi problemi di mobilità ai residenti (ormai la maggioranza del borgo)
11 Che il Comune è obbligato, per le strade vicinali ad uso pubblico (ossia pubbliche) a concorrere alla spesa per la loro “manutenzione , sistemazione e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1918 n. 1446, in una misura che varia a seconda dell’importanza della strada: da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà,
CHIEDONO
Come intenda ripristinare l’uso carrabile della strada ed impedire che in futuro si ripeta l’impossibilità ad utilizzare la strada vicinale pubblica da parte dei cittadini
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