sabato 27 agosto 2011

Articolazione territorio comunale in microzone censuarie e revisione parziale del classamento degli immobili

Unitamente al collega Amedeo Bianchi abbiamo presentato una nuova interrogazione:
PREMESSO
- CHE l’art. 3 comma 154 della L. 662/1996 stabilisce quanto segue : “Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita.” 
- CHE il comma 335 dell’art. 1 della L. 311/2004 ( legge finanziaria 2005 ) prevede quanto segue : “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
- CHE l’Agenzia del Territorio con determinazione del 16 febbraio 2005 ha definito le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e le linee guida per l’attivazione del processo di revisione del classamento;
- CHE sempre l’Agenzia del Territorio con circolare 1° agosto 2005 n. 9/T ha fornito precisazioni in merito alle modalità di attuazione del rapporto caratterizzante le microzone anomale e la gestione delle richieste dei Comuni;
CONSIDERATO
- CHE sempre più di frequente viene riferito che il bilancio non consente di fronteggiare i costi dei servizi pubblici e di alcuni interventi; 
…tutto ciò premesso e considerato
CHIEDONO
Dio conoscere i motivi per cui ancora non si sia dato corso alla articolazione del territorio comunale in microzone e alla revisione parziale del classamento degli immobili siti in dette microzone e se non si ritenga di intervenire al più presto.

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