sabato 28 febbraio 2015

PIU' TRASPARENZA ALLA PUBBLICITA' PAGATA DAI PICCOLI COMUNI ALLA STAMPA LOCALE

La crisi economica ha comportato notevoli tagli ai contributi all’editoria creando sofferenze specialmente alla stampa locale; questo fatto, unitamente al notevole calo delle vendite dei quotidiani, ha aumentato la fragilità del sistema, per cui molti giornali di provincia dipendono in parte dalla pubblicità che ricevono dai Comuni, esponendoli pertanto a possibili ingerenze sulla pubblicazione o meno di notizie riguardanti la loro gestione. Al fine di dare trasparenza a questo tipo di spese l’art. 5  della legge 25 febbraio 1987, n. 67, avente per oggetto il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze all’editoria,  prevede che gli enti locali siano tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Il 5° comma della predetta legge stranamente prevede però che «Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti».  Allo scopo di modificare tale situazione basterebbe abrogare il 5° comma dell’art. 5 della citata L. 67/87. 
In tal senso mi sono già attivato con una proposta di legge presentata ad alcuni amici deputati e senatori,

LA CONFERENZA STATO-REGIONI HA RAGGIUNTO L'INTESA SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015 ha raggiunto una importante intesa in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Si tratta di un documento molto articolato che finalmente mira ad assicurare uniformità di procedure anche per verificare il mantenimento dei requisiti su tutto il territorio nazionale. Sono allegati al documento il cronogramma degli adeguamenti della normativa da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui alla precedente intesa del 20 dicembre 2012 e i tempi assegnati alle strutture sanitarie per l'adeguamento
, nonché i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti sempre ai sensi della predetta intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012. Chi volesse approfondire può trovare il documento al seguente indirizzo:
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_046535_32%20CSR%20PUNTO%208%20ODG.pdf

venerdì 27 febbraio 2015

SI APPROSSIMANO LE ELEZIONI IN MOLTI COMUNI...

Sembra che le prossime elezioni amministrative per i Comuni e le Regioni si terranno il 10 maggio. Tutti i Sindaci (e i presidenti di regione) in scadenza devono cominciare a preparare la loro Relazione di fine mandato per rispettare quanto stabilito  dall’art. 4 del D. Lgs. 149/2011 ed utilizzando lo schema contenuto nel DM 26/04/2013. Nella relazione il Sindaco deve  descrivere le principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di competenza. La relazione deve essere predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e successivamente sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (quindi se le elezioni saranno il 10 manca circa un mese); entro quindici giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, la relazione deve essere sottoposta al collegio dei revisori il quale deve provvedere a certificarla. Successivamente, entro tre giorni dalla certificazione, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti ed infine entro sette giorni deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
Questa relazione deve contenere:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
 e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale, anche relativa a strumenti di finanza derivata.
Alla relazione è opportuno che vengano allegati:
Inventario dei beni mobili e immobili
-Organigramma con il numero dei dirigenti e quello delle posizioni organizzative, nonché Pianta organica ed elenco del personale dipendente con le relative qualifiche
Servizi esternalizzati
Eventuali criticità
-Numero dei parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
L'argomento sarà oggetto del mio nuovo volume che sarà in edicola tra breve....

USURA E OMERTA'


Uno dei temi scottanti a cui viene prestata poca attenzione da molte amministrazioni comunali è rappresentato dall'usura. La Regione Lazio sin dal 2001 ha approvato la legge n. 23 concernente gli interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, grazie alla quale per  sostenere  le famiglie che si trovano in situazioni di grandi difficoltà economiche, erano stati  stanziati oltre 34 milioni di euro; di  cui tre milioni di euro  destinati alle famiglie che vivono in comuni che non sono capoluoghi di provincia;  è  previsto che siano  aiutate   le famiglie disagiate  che vivono in affitto e che non sono in grado di ottemperare al pagamento del canone. Per  sostenere le imprese artigianali sempre la regione Lazio  con  Legge Regionale 10/2007 aveva previsto  tre linee  di intervento  e  che  sul  BURL  n. 2 del 14/01/2010, erano stati pubblicati  tre avvisi pubblici relativi ai finanziamenti alle imprese artigiane  diversificati a secondo della tipologia di intervento. Purtroppo a causa della crescente gravità della situazione economica anche il Comune di Sabaudia negli anni recenti è assurto alle cronache per reati di usura. L’Amministrazione  provinciale è intervenuta  con un progetto che  prevedeva  l'apertura di appositi sportelli in tutto il territorio provinciale, ai quali possono rivolgersi le famiglie e le piccole imprese alle prese con problemi di sovraindebitamento ed a rischio usura. Allo scopo di sollecitare l'amministrazione che all'epoca reggeva il  Comune di Sabaudia fu presentata una interrogazione dal Gruppo del PD al Sindaco in data 13 giugno 2010, grazie alla quale fu poi adottata la deliberazione n. 173 il 18 novembre 2011 con la quale fu approvato il progetto "Usura, insieme si può sconfiggere".  La Regione Lazio nel 2013 con determinazione del 20 novembre ha pubblicato un nuovo bando rifinanziando questo obiettivo. Ora esiste una nuova proposta di legge in Consiglio regionale per incrementare l'attenzione su questo fenomeno, che si aggrava ogni giorno di più. Purtroppo la situazione è resa più grave dal fatto che le persone usurate sono oggetto di una strategia intimidatoria tipicamente mafiosa a volte esplicita e sfociata in fatti che riempiono la cronaca quotidiana gettando terrore e spesso coinvolgendo beni di persone che non c'entrano nulla. Esiste un clima di soggezione che spinge gli usurati a mantenere  il silenzio sui prestiti ricevuti assumendo di fatto comportamenti omertosi e non denunciando nulla alle autorità. 
Per combattere l'usura occorre sostenere concretamente i cittadini usurati e abbattere il muso di omertà facendo rete, anche collaborando con  le Forze dellì'Ordine

giovedì 26 febbraio 2015

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA URBANA

La situazione della sicurezza urbana a Sabaudia è molto grave, per parlarne ho ripreso il titolo di una mia lezione ad una serie di seminari tenuti nel 2010 a Fondi. Nello stesso anno il Gruppo del PD di Sabaudia presentò una mozione per la sicurezza urbana che fu approvata con deliberazione n. 71 il 22 novembre 2010 con la quale venivano impegnati il Sindaco e la giunta a promuovere tutte le opportune iniziative e sinergie per garantire le migliori condizioni di vivibilità e sicurezza indispensabili per la civile convivenza ed una maggiore coesione sociale. proprio ieri sera i gruppi di minoranza in Consiglio comunale hanno presentato una nuova mozione. Non è possibile che in una città di 20.000 abitanti si debba leggere tutti i giorni di incendi ad attività commerciali, ad autovetture, di furti e rapine, di minacce ai cittadini. Il degrado è presente ovunque. Quella che era una cittadina serena ed operosa, conosciuta ed ammirata in tutto il mondo è oramai attraversata dalla criminalità a tutti i livelli. Gli imprenditori, i commercianti, gli anziani, le donne e i bambini chiedono che la sicurezza dei cittadini e delle imprese rappresenti una priorità nell’agenda del governo locale. Il tema delle città sicure negli ultimi anni ha subito una notevole evoluzione passando da una concezione che riguardava solo l’ordine pubblico ad una più ampia che riguarda il complesso della vivibilità dei nostri contesti urbani e quindi l’azione della pubblica amministrazione locale. Il problema è molto articolato anche a causa delle crescenti problematiche relative all’immigrazione (anche da Paesi europei), alla prostituzione, alle tossicodipendenze, alla criminalità organizzata, oramai radicata anche nella nostra città, ma anche ai nuovo stili di vita, alle modifiche dalla famiglia, all’allungamento della durata della vita, alle mutate esigenze dei giovani. Quindi il problema della sicurezza urbana non si esaurisce più con quanto possono fare le Forze dell’Ordine ma coinvolge tutte le funzioni comunali e tutte le forze sociali. Da anni su questi temi sono impegnati il Ministero dell’Interno e molte comunità che hanno messo a punto strategie che coinvolgono:
- La sottoscrizione e la messa in pratica del Protocollo per le “Città Sicure” con la Prefettura;
- Una appropriata gestione delle politiche sociali,
- L’utilizzo delle più moderne tecnologie: non solo telecamere
- Il coinvolgimento su un progetto unitario di amministrazione comunale, imprese, sindacati, associazioni, ecc. 
Per chi volesse approfondire la materia può leggere un mio scritto che fa parte del “Piccolo sussidiario del buon governo: appunti, dispense e materiali per la formazione, Herald Editore, 2011 purtroppo esaurito, ma reperibile presso la biblioteca del Consiglio regionale del Lazio.

LA PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEVE ESSERE "TEMPESTIVA"

L’art 8 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che «I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione»; tra questi sono comprese le Determinazioni adottate dai responsabili dei Settori comunali. Da una rapida indagine effettuata sull’Albo Pretorio di molti Comuni italiani (Torino, Bologna, Roma, ecc.) risulta che al massimo entro un mese tutte le determinazioni vengono pubblicate all’albo pretorio assicurando il rispetto delle norme sulla trasparenza. Così’ non avviene al Comune di Sabaudia dove alcune determinazioni giacciono presso alcuni uffici per mesi come si può dedurre da alcuni dei tanti esempi rinvenibili all'Albo Pretorio del Comune:
-Determinazione n. 107 del 21 luglio 2014, Reg. Gen. 94 del 9 febbraio 2015, avente per oggetto: Cremazione salme presso cimitero comunale. Impegno di spesa. Affidamento lavori Ditta xxx
-Determinazione n. 144 del 12 agosto 2014, Reg. Gen. n. 87 del 5 febbraio 2015, avente per oggetto: Affidamento servizio monitoraggio e razionalizzazione dei consumi dei servizi telefonici del Comune di Sabaudia
-Determinazione n. 96 del 20 agosto 2014, Reg. Gen. 67 del 16 gennaio 2015, avente per oggetto: Impegno di spesa per servizio noleggio autovetture di rappresentanza senza conducente
- Determinazione n. 129 del 1° agosto 2014, Reg. Gen. 11 febbraio 2015, avente per oggetto: Interventi di sistemazione e manutenzione strade e aree comunali. Impegno di spesa. Affidamento lavori Ditta xxx
Poiché gli uffici danno esecuzione agli ati non appena la ragioneria ha apposto il suo visto di regolarità contabile, il fatto che gli atti siano pubblicati a distanza di alche sei mesi, impedisce di fatto ogni forma di controllo e di ricorso da parte anche dei controinteressati.
Ove occorra ce ne sono anche molte altre.....

mercoledì 25 febbraio 2015

DOPO 22 ANNI METTONO LA TARGA A PIAZZA MORAVIA

Nel mio volume "Odonomastica sabaudiana" pubblicato l'estate scorsa ho raccontato come nel 1992 il Consiglio comunale avesse deciso di intitolare la piazza antistante i locali che all'epoca ospitavano la biblioteca comunale ad Alberto Moravia. La votazione alla Deliberazione 75/92 fu la seguente: favorevoli 16, tra i quali il Sindaco Saverio Mantova; erano Assenti: Bianchi, Pagliaroli, Nota, Carelli, Mambro, Anelli, Poletti, Mazzali, Chiarato e Niccoli; 2 contrari: Zazzarini e Rossi; Astenuti Mancuso Pasquale e de Angelis Antonio. Nonostante il tempo trascorso meraviglia che ancora non fosse stata affissa una targa, tanto che nessuno lo sappia, neanche quelli che ci abitano, ora, finalmente, dopo 23 anni, in occasione dell'ennesimo convegno si provvede, spero che, come già scritto nel mio libro sia arrivato il momento di dare esecuzione anche ad altre intitolazioni rimaste nel cassetto...o ai cambiamenti decisi dopo la guerra....chi volesse leggere tutti i casi può trovare ancora qualche copia del mio volume nelle edicole di Sabaudia oppure lo può acquistare on line (esiste anche in formato e-book)

lunedì 23 febbraio 2015

IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI ENTI LOCALI


Gli enti locali devono deliberare annualmente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini. Già alcuni Comuni come quello di Bolzano (nella foto) hanno pubblicato in rete il loro bilancio che consiglio di andare a vedere per capire come dovrebbe essere fatto, specialmente per quanto riguarda la relazione illustrativa che mette in condizione anche i cittadini meno preparati su questi temi, di comprendere come viene gestito il loro Comune. nel frattempo il Ministro dell'Interno, con decreto in data 24 dicembre ha prorogato la data per l'approvazione dei bilanci da parte dei comuni al 31 marzo prossimo. La Conferenza Stato regioni ha approvato giovedì scorso la riforma del Patto di stabilità  definendo anche gli obiettivi lordi di tutti i Comuni, dai quali ogni ente dovrà sottrarre le somme che confluiscono nel Fondo dei crediti di dubbia esigibilità; tra breve le decisioni prese saranno legge.
Manca oramai solo un mese, ma in molti Comuni ancora non sono state attivate le forme di partecipazione dei cittadini. 

LE POLITICHE GIOVANILI...QUESTE DIMENTICATE

Alcuni Comuni hanno partecipato al bando per ottenere finanziamenti per le politiche giovanili in base all'  Avviso Pubblico Programma di Azione “Meetyoungcities”; sul sito della Fondazione IFEL dell'ANCI  è presente l'elenco dei Comuni ammessi (n. 71) e di quelli esclusi ( n. 11), ma tutti gli altri Comuni non si curano dei giovani? Che fine hanno fatto i Consigli dei Giovani? 
http://www.fondazioneifel.it/


PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI

La Regione Emilia e Romagna con la deliberazione legislativa n. 115/2010 ha approvato delle norme molto interessanti per agevolare la democrazia partecipata, che potrebbero essere introdotte anche in altre regioni; in ogni caso sarebbe utile far approvare delle modifiche agli statuti comuni per stabilire questo principio.
 "NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI" 

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ 
Art. 1 Principi 
1. La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto comunale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia.
2. Coerentemente a tali principi la presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto regionale:
a) articolo 2, comma 1, lettera a), in quanto, in forza del principio di uguaglianza, intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, valorizzando l'autonomia delle comunità locali;
b) articolo 4, comma 1, lettera d), in quanto istituisce e definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;
c) articolo 7, comma 1, lettere a) e b), in quanto mette a disposizione delle istituzioni regionali e locali risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pari opportunità alle organizzazioni dei cittadini;
d) articolo 15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo Statuto.
3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’inscindibile connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento di un’elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti.
4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 2 Obiettivi 
1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
b) creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l’individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini;
c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
d) favorire la produzione di nuove risorse materiali e la distribuzione in modo più condiviso di quelle esistenti, attraverso la convergenza d’azione degli attori territoriali;
e) ridurre i tempi e i costi amministrativi dei procedimenti decisionali, attivando modalità operative condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
f) valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l’inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sottorappresentati e in generale un maggior impegno diffuso verso le scelte riguardanti la propria comunità locale e regionale;
g) attuare il principio costituzionale (articolo 118) della sussidiarietà che afferma l’importanza dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell’ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
h) favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l’ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l’istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture;
i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;
j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze, ausilio alla scelta e all’impianto delle forme partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non vincolanti, ma suggeriti dall’esperienza;
l) favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale, l’evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;
m) riconoscere una premialità agli enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza condivisa;
n) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.
2. La Regione e gli enti locali operano per garantire un’adeguata informazione preventiva ai cittadini, in particolare sulle ipotesi riguardanti la loro comunità, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 1.
3. La Regione e gli enti locali operano per favorire la partecipazione ma, comunque, gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

TITOLO II INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI PROPONENTI E ORGANI
Art. 3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione 1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.
2. Lo stesso diritto di partecipazione è riconosciuto anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.
Art. 4 Iniziativa dei cittadini per l’avvio di processi partecipativi 1. Cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze e petizioni agli organi della Regione o degli enti locali competenti, per la conoscenza e l’informazione sulle scelte che riguardano i relativi territori o questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di loro interesse.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono richiedere, secondo le modalità previste dallo statuto dell’ente competente, l’apertura della discussione su determinate questioni con l’avvio di un processo partecipativo così come regolato dalla presente legge. Tali iniziative dei cittadini costituiscono un fattore premiante nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno regionale alla partecipazione, di cui al titolo III.
3. Nel caso in cui l’ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro trenta giorni, salvo comunque il necessario rispetto dell’articolo 2, comma 3, questi ultimi possono richiedere l’intervento di mediazione del tecnico di garanzia in materia di partecipazione di cui all’articolo 8, di seguito denominato tecnico di garanzia.
Art. 5 Soggetti proponenti l’avvio di processi partecipativi 
1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione in base all'articolo 9 possono essere avviati su istanza dei seguenti soggetti:
a) Giunta o Assemblea legislativa. L’Assemblea legislativa nell’atto in cui assume tale decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;
b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale di almeno un soggetto elencato al comma 1 che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo, di seguito denominato ente responsabile.
3. I soggetti proponenti e aderenti si impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l’esito del processo proposto.
Art. 6 Sessione annuale per la partecipazione 1. La presente legge realizza il principio del maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi.
2. Nell’ambito dell’amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi d’inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale sono realizzati mediante un’apposita sessione annuale sulla partecipazione dell’Assemblea legislativa. Tale sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base della relazione annuale del nucleo tecnico di cui all’articolo 7. Il programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel territorio della regione contenente un’analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento. L’Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi su criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al titolo III.
Art. 7 Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali 1. Al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che consentano la maggiore partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, la Regione persegue la migliore integrazione con le esperienze degli enti locali mediante un nucleo tecnico. Esso è presieduto dal tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto dal dirigente della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi di cui al titolo III e da due esperti appartenenti all’amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, che durano in carica tre anni. Il nucleo tecnico ha sede presso l’Assemblea legislativa ed in caso di parità prevale il voto del presidente. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
2. Al nucleo tecnico compete l’esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all’estero e l’elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi. Individua, altresì, possibili forme per lo sviluppo professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico.
Art. 8 Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 1. Un dirigente dell’Assemblea legislativa, designato dal Presidente dell’Assemblea legislativa, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al titolo III;
c) offre un supporto di consulenza metodologica all’elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
i) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

TITOLO III SOSTEGNO REGIONALE, MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE
Art. 9 Sostegno regionale 1. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
b) le modalità per la presentazione delle domande;
c) i criteri per la valutazione delle domande e le relative priorità.
2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal tecnico di garanzia.
Art. 10 Definizione dei processi partecipativi 
1. Per garantire l’informazione, quale premessa necessaria ai processi partecipativi, la Regione e gli enti locali adottano adeguati strumenti, anche informatici, idonei a consentire ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni possedute dalle amministrazioni, allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso. Al fine di agevolare questa attività informativa, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma annuale per la partecipazione, approva apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione delle amministrazioni.
2. L’inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni all’elaborazione delle scelte pubbliche avviene attraverso modalità diverse e, in particolare, in applicazione della presente legge, tramite lo svolgimento di processi partecipativi proposti e ammessi al sostegno regionale.
3. Per processo partecipativo si intende un percorso di discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori e istituzioni, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.
4. Il prodotto del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni. Con il loro atto deliberativo le istituzioni danno conto del procedimento e dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di proposta partecipata. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
Art. 11 Oggetto e tempi dei processi partecipativi 
1. I processi partecipativi possono riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative nella loro interezza, ad una loro parte o andare anche oltre le loro disposizioni se riguardanti progetti, iniziative o scelte pubbliche sui quali la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. L’oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione sottoposto all’approvazione degli enti preposti.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per particolari progetti, fino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell’approvazione del tecnico di garanzia, sulla base delle reali difficoltà riscontrate dallo stesso. Il processo partecipativo si conclude con l’approvazione della proposta da inviare all’ente pubblico interessato o con l’approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.
4. I processi partecipativi hanno inizio con l’approvazione dell’atto relativo da parte dell’ente responsabile e si concludono con l’approvazione da parte dello stesso dell’atto conclusivo, che dà atto del processo partecipativo seguito e dell’esito dell’eventuale proposta partecipata.
Art. 12 Criteri di conformità e valutazione dei progetti 1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti partecipativi approvati dall’ente responsabile del procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l’impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto.
2. Fra i requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di sostegno regionale devono essere presenti, in particolare, i seguenti:
a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il referente;
b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione, salva proroga motivata da richiedere al tecnico di garanzia da parte del responsabile o da parte dell’ente proponente, sentito il responsabile stesso;
d) i costi preventivati, compresi quelli per un’ampia e qualificata informazione ai cittadini, ed il rapporto costo-efficacia.
3. É considerato criterio premiante se i progetti contengono l’impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, alla costituzione di un eventuale comitato di pilotaggio, composto da delegati dei principali soggetti coinvolti dal processo.
Art. 13 Criteri di qualità tecnica dei progetti 1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione devono prevedere:
a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
b) l’inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all’attivazione del processo;
c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;
d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l’implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
e) la documentazione dei progetti e dei relativi processi deve essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia e, per progetti superiori ai 20.000 euro di contributo regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.
Art. 14 Comitato di pilotaggio 1. Il processo partecipativo può essere accompagnato da un comitato di pilotaggio appositamente composto da delegati rappresentativi del tavolo di negoziazione; i delegati o le modalità di selezione dei delegati vanno indicati nel progetto.
2. Il comitato segue il processo per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell’applicazione del metodo e del rispetto del principio d’imparzialità dei conduttori, nonché la congruenza degli effetti del processo sugli atti amministrativi o le comunicazioni dell’ente responsabile concernenti il processo.
3. La costituzione del comitato di pilotaggio è obbligatoria per i processi con richieste di finanziamento regionale superiori a 20.000 euro.
Art. 15 Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione 
1. Il tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra cittadini richiedenti e l’ente interessato, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed abbia ottenuto l’adesione formale delle seguenti percentuali minime di residenti nell’ambito territoriale di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
a) 5 per cento fino a mille residenti;
b) 3 per cento fino a cinquemila residenti;
c) 2 per cento fino a quindicimila residenti;
d) 1 per cento fino a trentamila residenti;
e) 0,50 per cento oltre i trentamila residenti.
2. La conclusione dell’attività di mediazione sarà resa pubblica dal tecnico di garanzia mediante l’utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

TITOLO IV ESITI ED EFFETTI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
Art. 16 Impegni dell’ente responsabile dell’atto amministrativo ed esiti del processo 1. Il processo partecipativo si deve concludere con l’approvazione da parte dell’ente responsabile di un documento conclusivo che dà atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del tecnico di garanzia, oppure della non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.
2. L’ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del procedimento partecipativo o di non recepirle. È comunque tenuto a una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 17 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 18 Clausola valutativa 1. Dopo cinque anni dall’approvazione della presente legge, l’Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell’esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) l’incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
e) l’aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
f) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell’amministrazione pubblica;
g) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
h) l’accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.



sabato 21 febbraio 2015

INTERNATIONAL OPEN DATA DAY

Oggi è la giornata dedicata agli open data, un movimento iniziato negli USA da alcuni anni e solo da poco approdato in Italia. Alcune amministrazioni centrali come l'ISTAT sono molto disponibili e attente a questo problema, ma alcuni Ministeri, proclamandosi amici della trasparenza hanno dei siti web nei quali è molto difficile trovare anche le circolari, per non parlare poi dei Comuni, i quali dovrebbero avere bene in vista sul loro sito internet uno spazio destinato all' "Amministrazione Trasparente"; in effetti per monitorare la trasparenza era stato inventato il sito magellanopa.it, dove, grazie ad un motore di ricerca è possibile monitorare il grado di trasparenza di ogni amministrazione; ma come si dice spesso: fatta la legge, trovato l'inganno, che ti fanno molti amministratori o funzionari? Invece di rispondere ad alcune domande, lo spazio viene riempito con i riferimenti normativi, così non appare vuoto e il motore di ricerca, che è poveretto, solo una macchina dice che va tutto bene ed accende il semaforo verde... Se siete cittadini attenti, andate a verificare come stanno le cose nel vostro comune, poi se ve la sentite andate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e grazie al format messo a disposizione potrete segnalare l'inganno; festeggerete così al meglio l'Open data Day

venerdì 20 febbraio 2015

LE FARMACIE IN MANO AL CAPITALE PRIVATO CON IL NUOVO DDL

L'art. 41 del nuovo DDL sulla concorrenza prevede che le farmacie possano essere di proprietà di persone fisiche, società di persone, società di capitali e cooperative a responsabilità limitata...addio al nostro vecchio farmacista.....inoltre è possibile che un singolo soggetto (anche società) possa essere titolare di quante farmacie vuole, senza più alcun limite...il motivo è quello di realizzare economie di scala e di favorire l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio delle farmacie private....

IL DDL PER LA CONCORRENZA ELIMINA IL DOVERE PER I COMUNI DI VERIFICARE LA COMPATIBILITA' DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PRIVATE

L'art. 38 del DDL sulla concorrenza abroga l'obbligo oggi previsto per ogni comune di verificare la compatibilità dei progetti per la costruzione di nuove strutture private sanitarie o socio-sanitarie; tale obbligo è oggi previsto per verificare le nuove cubature in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale nell'ambito della programmazione regionale. La norma che si intende abrogare  (art. 8-ter, comma 3 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502) secondo il Governo sarebbe in contrasto con i principi di concorrenza comunitari e nazionali. In questo modo gli investitori privati potranno costruire case di riposo, case di cura ecc. dove vorranno, poi, dato che quasi tutti i Comuni non controllano molto queste strutture ed anche le ASL per asserite carenze di personale non fanno molte ispezioni , dovremo attendere l'arrivo dei  NAS ....

Più trasparenza alla sanità dal nuovo disegno di legge per la concorrenza


L'art.40 dell'ultima versione del  Disegno di legge per la concorrenza  prevede la massima trasparenza dei dati di bilancio e di performance delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante sul proprio sito internet di rapporti periodici che illustrino le attività mediche svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché alle competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei relativi risultati informativi. In questo modo il Governo si propone di consentire ai cittadini di scegliere le strutture più efficienti e di incentivare l'efficienza delle strutture con performance più scadenti. Sarà interessante esaminare i bilanci di alcuni ospedali religiosi che nel passato hanno sempre fatto in modo di non rendere pubblici i loro dati.

IL CNEL E' VIVO ED ORGANIZZA UN INTERESSANTISSIMO CONVEGNO PER IL 25 FEBBRAIO

Il Parlamento, su proposta del Governo seguita a portare avanti la soppressione del CNEL, previsto dall'art. 99 della Costituzione quale  organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dotato anche di iniziativa legislativa.
Il 25 febbraio il Presidente organizza un interessate Convegno sulla dimensione economica della criminalità, potrebbe essere l'ultimo, ma anche un'occasione per visitare Villa Lubin la splendida sede del CNEL, già sede dell' Istituto internazionale di agricoltura, antenato della FAO, costruita grazie a David Lubin, un ricchissimo ebreo di origine polacca ed inaugurata il 23 maggio 2008, sotto il patrocinio Vittorio Emanuele III.

LE SMART CITIES CON I FONDI EUROPEI SONO REALTA'

Gli amministratori locali non hanno più scuse per non innovare le nostre città. Non voglio più sentire che non ci sono i soldi e che non si può fare questo o quello se non rispondono a questo bando.
Un nuovo CALL denominato "Sviluppo di un sistema standard per le smart cities e soluzioni per le comunità" Si tratta di sviluppare un sistema standard, che sia facilmente adattabile e che garantisca l'operabilità dei metodi utilizzati nelle smart cities, anche livello di misurazioni, di metodologia nella raccolta dei dati. Una città intelligente deve anche includere interventi coordinati e integrati a livello sociale, ambientale ed economico volti alla valorizzazione del capitale umano, alla riduzione degli impatti ambientali e la risoluzione delle emergenze ambientali ritenute prioritarie (ad esempio il consumo di suolo, la riqualificazione urbana ed energetica, la mobilità, la gestione dei rifiuti) con i correlati benefici economici. I dati tecnici del bando Development of system standards for smart cities and communities solutions Programma HORIZON 2020 Sottoprogramma Smart Cities DG. commissione DG enterprise Identificativo CALL SCC-03-2015 Data chiusura bando Martedì, 5 Maggio 2015 Obbiettivi : Una città trasparente, inclusiva, capace di sviluppare una visione chiara e condivisa del benessere, della qualità della vita e della sostenibilità, dovrà avere la capacita di stare in rete con gli altri territori e con gli altri paesi che sviluppano progetti simili. Soggetti ammissibili Camera di commercio | Centri di ricerca | Imprese| Organizzazione Non Profit| Pubblica Amministrazione Budget € 1,071,800.00 • Contributo dell'UE compreso tra 500.00 - 1.000.000 Euro • 100% di finanziamento

IN PROVINCIA DI LATINA MOLTE COMMISSIONI CONSILIARI NON ASSICURANO LA PARITA' TRA UOMO E DONNA



Il percorso per le pari opportunità tra uomo e donna è iniziato sin dall'Unità d'Italia, all'epoca c'erano le suffraggette che manifestavano, ma si è dovuto attendere l'avvento della Repubblica per il riconoscimento del diritto di voto alle donne (art.3) e solo molti anni dopo è stata consentito loro anche l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Un aspetto particolare concerne l’accesso alle cariche elettive che è ora regolato dalla L. 23 novembre 2012, n. 215, approvata al termine di un lungo impegno di alcuni movimenti trasversali e che reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte (ma anche negli organi collegiali non elettivi) degli enti locali. Conseguentemente sono stati modificati anche alcuni articoli del TUEL. In proposito il Ministero dell’Interno ha emanato delle Circolari  in merito alle procedure che deve seguire il Sindaco per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni. Esistono già molte sentenze dei giudici amministrativi in proposito.


mercoledì 18 febbraio 2015

UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANAC E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI SU ENTI LOCALI E ASL

Il coordinamento tra le amministrazioni preposte ai controlli anticorruzione comincia a dare i suoi frutti. In base al protocollo d'intesa, sottoscritto l'11 febbraio 2015 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione formula, alla Ragioneria Generale dello Stato, specifiche richieste di interventi per ispezioni intese a verificare la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La Ragioneria Generale dello Stato individua il personale da. mettere a disposizione dell'Autorità, la quale provvede ad attribuire a ciascun ispettore l'incarico da svolgere, indica I'ambito e lo scopo dell'intervento, i soggetti presso i quali acquisire i dati e le informazioni e, ove occorra, le modalità di acquisizione degli stessi. Gli esiti degli accertamenti sono riferiti dagli ispettori direttamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che provvede a trasmetterli, tempestivamente, al Presidente dell'Autorità.
Lo trovate a questo link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7d3800ad0a7780422b867af5e6a98fbd

martedì 17 febbraio 2015

COMUNI: CONCESSIONE DI BENI AD ASSOCIAZIONI E DIVIETO DI SUB CONCESSIONI PER FINI DI LUCRO

La gestione del patrimonio dei comuni è da tempo oggetto di attenzione da parte della corte dei Conti. Uno dei problemi più diffusi, oltre a quello della mancata o inadeguata riscossione del corrispettivo è rappresentato dalla  sub-concessione dei beni da parte di associazioni (per le quali vengono deliberati canoni concessori ridotti) ad altri soggetti privati per fini di lucro.
Alcuni Comuni più attenti come quello di Torino  prevedono questa fattispecie espressamente nello schema di contratto: "I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente a …. La sub-concessione o il mutamento della destinazione d’uso dei locali producono, ipso iure, la decadenza della concessione . In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione *. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo" . Sarebbe opportuno che tutti i Comuni utilizzassero questo schema allo scopo di evitare spiacevoli situazioni,

lunedì 16 febbraio 2015

Polemiche sulle spiagge - Ma quando sarà approvato il nuovo Piano Utilizzo Arenili?

Com’è noto il Parco Nazionale del Circeo è interessato da due Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE “Uccelli Selvatici” tra i quali la ZPS IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo e da sette Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) tra i quali uno dei più importanti è quello denominato IT6040018 SIC “Dune del Circeo”, che ha una estensione di 441ha ed include quasi tutta la fascia dunale di Sabaudia dal ponte Giovanni XXIII a Rio Martino e poi fino a Latina. La duna costiera è un ambiente delicato di estremo valore geologico, ecologico e paesaggistico. Nell’ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco (ancora in attesa di approvazione) sono previste alcune aree di promozione economica e sociale: sono le aree nelle quali i processi modificativi di antropizzazione hanno trasformato il paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco, devono essere migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste aree dovrebbero essere localizzate le iniziative previste dal Piano pluriennale economico e sociale, di cui all’articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (che ancora non è stato fatto dall’Ente Parco, sarà uno dei primi problemi che il nuovo Consiglio Direttivo troverà sul proprio tavolo), e le iniziative a cura dell’Ente o da esso autorizzate che possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell’area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell’area stessa da parte dei visitatori. Appare pertanto importante evitare l’introduzione di modelli di uso delle spiagge non sostenibili, il calpestio della duna, l’abbandono di rifiuti, la pulizia meccanica dell’arenile, ecc. Il Piano Utilizzo Arenili comunale, approvato con D.P.G.R. n. 376 del 1° agosto 2002 deve essere rivisto in quanto scaduto da tempo, come segnalato da codesta Regione già da alcuni anni.Il Protocollo sottoscritto tra Presidente dell’Ente Parco e Sindaco sin dal marzo 2009 recava l’impegno da parte dell’Amministrazione comunale a procedere entro quell’anno ad una complessiva revisione del PUA. A questo proposito risulta che sia stato affidato un incarico ad un professionista che avrebbe da tempo consegnato il proprio lavoro, senza che ancora non si provveda ad approvare il nuovo PUA e ad assegnare le concessioni a termini di legge. Nel frattempo procede puntualmente durante la stagione estiva l’antropizzazione della duna, in quanto l’accesso dei bagnanti sulla spiaggia negli ultimi anni è aumentato notevolmente anche grazie alla presenza di nuove strutture temporanee per il noleggio di lettini e ombrelloni. A questo proposito ricordiamo che con deliberazione della Giunta comunale n. 44/2004 l’Amministrazione civica aveva vietato tra l’altro l’attività di noleggio di attrezzature balneari ed assistenza alla balneazione su tutte le aree di proprietà privata ma che poi a seguito di una sentenza con la sentenza del TAR Lazio Sezione staccata di Latina n. n.473/2008 (contro la quale il Comune non ha presentato ricorso), la Giunta Comunale con un nuovo atto deliberativo n.71/2010 ha approvato una proposta di regolamento per la disciplina di noleggio di attrezzature per la balneazione in aree e locali di proprietà privata sul lungomare. Il problema più grave è legato alla numerosità delle persone che durante la stagione estiva attraversano la duna per raggiungere l’arenile. In più occasioni si è proposto da alcune parti di ridurre l’impatto delle auto, specialmente nella zona SIC; la Giunta comunale di Sabaudia con la deliberazione n. 55 in data 3 giugno scorso ha autorizzato la realizzazione di aree di sosta temporanea su terreni privati situati in zone limitrofe al lungomare (con destinazione urbanistica prevalentemente agricola), prevedendo che il trasporto delle persone alla spiaggia avvenga con servizi navetta. Questa possibilità, che non si pone in maniera alternativa al parcheggio lungo la strada lungomare, non ha fatto altro che aumentare considerevolmente la presenza di persone sulla duna con tutte le conseguenze immaginabili. Nel PUA vigente non ci sono strutture per disabili per cui è auspicabile che il problema venga affrontato in sede di redazione del nuovo PUA che rappresenta lo strumento appropriato per consentire a queste persone di poter fruire adeguatamente della spiaggia e del mare (come riconoscimento di un diritto e non come benigna concessione); manca anche un punto di appoggio per i pescatori dilettanti ed appare necessaria una sistemazione più idonea per la “bau beach” prevista dalla Mozione del Partito Democratico approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2011. Da ultimo non si può dimenticare il problema della pulizia della duna (da entrambi i lati della strada lungomare), servirebbe un progetto di manutenzione e di pulizia continua, che potrebbe dare lavoro ad alcune persone assicurando anche una presenza sul territorio. Ci sono i nuovi progetti LIFE, che cosa si aspetta? Dopo i convegni organizzati (anche quest’anno) dall’Ente Parco, in cui abbiamo sentito tuonare contro l’antropizzazione della duna, non abbiamo poi assistito ad interventi conseguenti per frenare le iniziative dell’Amministrazione comunale di Sabaudia, anzi, da alcuni scienziati, abbiamo sentito solo che si vuole estirpare il carpobroto (carpobrotus acinaciformis) in quanto pianta importata, è possibile che nessuno veda i rifiuti di plastica presenti in ogni dove e che non pensi che prima di eliminare quella pianta, sarebbe doveroso difendere e mantenere pulita la duna? Solo così potremo mantenere quel flusso turistico che apprezza Sabaudia.

domenica 15 febbraio 2015

CALL PROPOSALS FOR LIFE GRANTS 2015

Più volte negli anni passati con interrogazioni e mozioni ho proposto che il Comune di Sabaudia rispondesse ai bandi dell'Unione Europea per accedere ai finanziamenti LIFE, solamente nel 2012, il 17 settembre fu approvata, la mozione presentata dal PD, di cui ero Capogruppo per aderire al progetto LIFE PLUS, la relativa deliberazione prese il numero 29/2012, ma poi non gli fu dato corso e si è perduta una occasione importante per la manutenzione e lo sviluppo delle aree protette e per dare lavoro a molte persone. Più volte però il Sindaco si è lamentato di non poter fare alcuni interventi per mancanza di soldi.

La nuova Giunta per elaborare progetti ha addirittura stipulato un Protocollo d'intesa con il Consorzio Universitario di economia industriale e manageriale (deliberazione n. 76 del 1° luglio 2014).
Ora l'Unione Europea ha pubblicato il preavviso di un nuovo Call.
Mi auguro che possa essere trovato il modo per presentare un progetto d'intesa con l'Ente Parco, con l'Amministrazione provinciale e con i Comuni interessati per non perdere quest'altra occasione.
Domani 16 febbraio intanto si dovrebbe insediare il nuovo consiglio direttivo dell'Ente Parco.....

UN GIGANTE DI 24 METRI DIMENTICATO NEI MAGAZZINI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI

Le storie tramandate dal passato in forma orale e poi trascritte in epoca greca ci hanno tramesso l’immagine di esseri di dimensioni gigantesche che per molto tempo sono state considerate frutto della fantasia. Oramai da molti anni la scienza ha potuto accertare che questi esseri sono esistiti davvero. I resti di quello che fu scoperto nei pressi di Napoli nel 1938 sono oggi in mostra presso il Museo nazionale Archeologico di Napoli. Un gigante di 24 metri di altezza i cui resti furono trovati durante alcuni scavi nei Campi Flegrei prima della seconda guerra mondiale,
nei pressi di quello che era stato il tempio di Giove, in un’area che i geologi indicano come formazione del Monte Cuma e risalente a circa 40.000 anni fa. Di qui la datazione dei resti. I resti affiorarono dalla cinerite (all’epoca evidentemente il vulcano era molto attivo). I resti riguardano la calotta cranica, la mano destra ed il femore. Accanto ai resti c’era un frammento di lastra con tracce di pittura. 
Le ossa rinvenute apparterrebbero ad un ominide della fase finale del paleolitico medio appartenente alla cultura definita dagli scienziati: Musteriana, tipica dell’uomo di Neanderthal, in grado di utilizzare la pietra in maniera anche precisa come dimostrato anche dalla pittura rupestre che ci ha lasciato.
Anche in Sardegna vanno affiorando da tempo resti di altri giganti che erano diffusi in tutta l’isola con sepolture particolari che sono giunte sino a noi e che vengono appunto chiamate “tumbas de sos gigantes” edificate con monoliti di pietra di grandi dimensioni e da una camera mortuaria lunga sino a 30 metri ed appartenenti alla civiltà Prenuragica. 
Si tratta di reperti molto interessanti che consentono di gettare una nuova luce sulle popolazioni che hanno abitato l'isola nelle epoche passate. 
Le costruzioni lasciate in Sardegna, per l’attenta collocazione e costruzione che tenevano presente l’andamento delle stagioni e del sole, come l’orientamento con alcune stelle ci fanno pensare a soggetti particolarmente progrediti, come dovevano essere anche quelli che hanno edificato alcune delle antiche città della Ciociaria, come ad esempio Alatri, dove troviamo ancora le c.d. mura ciclopiche dell’acropoli che secondo alcuni rappresentano una straordinaria opera di archeoastronomia (secondo qualche studioso collegando sulla mappa alcune città con mura ciclopiche si otterrebbe la costellazione dell' Orsa maggiore e Alatri rappresenterebbe la stella Megrez - il nome è arabo come quello di tutte le stelle più antiche, mentre le altre corrisponderebbero a Castel San Pietro, Serrone, Acuto, Arpino, Frosinone e Ceprano).
Solo in Italia esistono numerosi altri esempi di città con mura poligonali come: Arpino, Atina, Ferentino, San Felice Circeo, Segni, Norma, Cori, Alba Fucens, Pietrabbondante, Cosa e Roselle, ecc. , ma in tutto il mondo si conoscono numerosi esempi: dall'Isola di Pasqua a Stonehenge e alla stessa Micene.
L'occasione per approfondire le nostre conoscenze è data dalla esposizione a Napoli, nelle sale del Museo del gigante dimenticato dal 39 (all'epoca si voleva fare una mostra ma poi venne la guerra) ad oggi nei magazzini.
Le foto del Museo sono dell'Autore, quella qui sopra e quella a sinistra relative alla Sardegna sono di Paola Harris e si trovano  sul sito  http://www.paolaharris.com/italia/notizie/56-il-popolo-dei-giganti.html

venerdì 13 febbraio 2015

Fusioni ed unioni di piccoli comuni

La legge 56/2014 ha riportato alla luce il problema della fusione dei comuni e della gestione in forma associata di alcune funzioni; non si tratta di una cosa nuova ma benché il legislatore sia tornato sull'argomento più volte sono ben pochi i comuni che hanno provveduto a fondersi. 
L’attuale quadro normativo in materia di esercizio associato di funzioni e servizi locali, era stato già definito dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 16 del D.L. 138/2011, che obbligava i comuni, con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti, a gestire in forma associata, tramite convenzione o unione, le funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3 della legge n. 42/2009.
I comuni interessati avrebbero dovuto individuare entro la fine del 2011 due delle sei funzioni fondamentali da gestire in forma associata, le altre quattro entro il 31 dicembre 2012.
Secondo l'ANCITEL i piccoli comuni italiani con una popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti sono 3735 e rappresentano il 46% degli attuali 8092 comuni italiani. Il 55% di questi piccoli comuni è situato nelle regioni del nord (2042), il 12% nelle regioni del centro (458), il 33% nelle regioni del sud e delle isole (1235 comuni). Le regioni con il maggior numero di piccoli comuni sono la Lombardia (759), il Piemonte (473) e il Veneto (273), seguite da Campania (263) e Calabria (253), quest’ultima è inoltre la regione con la percentuale più alta di comuni in tale fascia (61.9%). Le due regioni con la percentuale minore di tali piccoli comuni sono la Puglia (30,2%) e la Liguria (35,7%).
Nel  Lazio sono 378.
La fusione, nell'ordinamento statuale e nel diritto amministrativo è l' unione fra due o più comuni contigui ed è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali all'art. 15.
Nella regione Lazio fino ad ora non ci sono state fusioni, ma esistono due proposte pendenti :
1) Proposta di fusione tra Arpino, Broccostella, Castelliri, Isola Liri e Sora nel nuovo comune di Lirinia
2) Proposta di fusione tra Cerveteri e Ladispoli
Come si vede il tempo passa, ma non si sono mossi molti Comuni
La legge citata prevede anche all'art. 121 l'unione dei piccoli Comuni per l'esercizio associato di funzioni comunali.
Le resistenze sono notevoli; nel Lazio i comuni sotto i 5000 abitanti sono 378; quelli  in provincia di Latina sono; Bassiano, Campodimele, Castelforte, Lenola, Maenza, Norma, Ponza, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.
Le difficoltà gestionali relative ad alcune funzioni di alcuni di questi comuni sono note, forse sarebbe opportuno cominciare a pensare di utilizzare le opportunità offerte dalla legge e organizzare qualcosa, rispettando però il ruolo storico che nel nostro Paese hanno svolto e svolgono moltissimi enti locali che sono portatori degli interessi di popolazioni che in ogni caso vanno rispettate e coinvolte.

mercoledì 11 febbraio 2015

LE PARI OPPORTUNITA' = I COMUNI FANNO ABBASTANZA PER APPLICARLE ?

L’art. 3 della Costituzione stabilisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». 
Il successivo art. 51 prevede in particolare: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 
Con il D.lgs Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è stato approvato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che ha finalmente dettato norme precise in materia di pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali, di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici, pari opportunità nel lavoro e la promozione delle pari opportunità, con adozione di azioni positive consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile, la tutela e il sostegno della maternità e dell’infanzia e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 
In particolare l’art.48 di detto decreto stabilisce che anche i Comuni debbono predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile deve essere accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione.
L’Unione Europea ha adottato la Direttiva 54/2006 che è stata recepita con il D.lgs 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»
Grazie all'impegno di alcune deputate, tra le quali voglio ricordare Maria Teresa Amici, è stato di recente affrontato anche il problema dell’accesso alle cariche elettive che, oltre ad essere disciplinato dall’ art. 56 del già citato decreto è ora regolato dalla L. 23 novembre 2012, n. 215 che reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte (ma anche negli organi collegiali non elettivi) degli enti locali, pertanto il principio deve essere rispettato anche nelle Commissioni consiliari e i quelle di concorso.
L’Unione Europea, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia con propri bandi la realizzazione di interventi per l’accesso al lavoro delle donne e per la non discriminazione nelle P.A. anche mediante l’utilizzazione a livello sperimentale di strumenti innovativi, ai quali possono accedere anche i Comuni.
Ogni Sindaco si deve impegnare per applicare correttamente queste norme, ma anche i consiglieri comunali devono vigilare affinché queste norme vengano rispettate.

lunedì 9 febbraio 2015

SABAUDIA E LO SNELLIMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI - IL PROBLEMA DEL REGOLAMENTO D'IGIENE RISALENTE AL 1934

Le norme per lo snellimento amministrativo approvate dagli ultimi Governi mirano a rendere meno difficili i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ma per dare attuazione a queste norme occorre che ogni Comune adotti provvedimenti che trasferiscano i principi in procedure formali,  rese note ai cittadini indicando anche il nominativo del funzionario responsabile.
La prima cosa da fare è aggiornare i regolamenti comunali.
Ma a che punto siamo ?
La maggioranza dei regolamenti del comune di Sabaudia risale ad un'epoca antecedente a quella delle norme che hanno introdotto i concetto di snellimento, è chiaro che vanno aggiornate, ma chi ci pensa?
Un caso che potrei definire patologico è rappresentato dal regolamento d'igiene che risale al 1934.
Allo scopo di contribuire ad adeguare le norme e di dotare il nostro comune di uno strumento aggiornato, il 6 marzo 2010 trasmisi al presidente del Consiglio comunale una proposta di regolamento d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente che fu portato in commissione e poi affossato nonostante i miei ripetuti solleciti.
Durante la gestione commissariale inviai una nuova segnalazione, sempre senza risultato.
Penso che senza un regolamento adeguato sia anche ardito elevare multe ai cittadini su problemi inerenti l'igiene urbana come quello dei rifiuti.

domenica 8 febbraio 2015

COMUNE DI SABAUDIA SECONDO I DATI DEL MEF NEL 2012 ESISTEVANO GRAVI DIFFICOLTA' NELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI


Nel 2012 fu evidenziata anche la difficoltà che aveva i Comune a smaltire i residui passivi, detto in parole povere a spendere le somme, specialmente per investimenti. Ora, grazie al sito Open Polis che mette a confronto di dati di tutti i Comuni sulla base dei dati inviati da ciascun comune al Ministero dell'economia e delle finanze, è possibile, finalmente, verificare che il Comune di Sabaudia era riuscito a smaltire solo il 32,15% dei residui passivi accumulati, mentre il primo in graduatoria, il Comune di Ospitaletto aveva un ragguardevole risultato del 77,58%

PER RISPARMIARE SI SPENDONO 18.000 EURO

Interessante iniziativa del Comune di Sabaudia che in base ad una delibera (n.38/2014) per monitorare e razionalizzare i consumi dei servizi di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed acqua decide di affidare l'incarico ad una ditta esterna al costo di 18.000 euro annui. 
In effetti l' Art.2 comma 594 della legge 244/2007 ha introdotto il Piano triennale per la razionalizzazione delle risorse strumentali ed informatiche, ma questo compito non poteva essere svolto da nessun dipendente?