venerdì 31 agosto 2018

A CINQUANT'ANNI DALLA RIFORMA OSPEDALIERA IL MINISTRO GRILLO SOLLECITA L'EFFICIENTAMENTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Si avvicina il cinquantesimo anniversario della riforma ospedaliera voluta fortemente dal ministro Mariotti e dal partito socialista in occasione dell'ingresso al governo per modernizzare l'assistenza ospedaliera sino ad allora gestite da IPAB affidandola ad enti pubblici. 
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha chiesto alle Regioni di accelerare il percorso per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni dell’intesa col Governo sui piani di rientro per le aziende ospedaliere, volti all’efficientamento e al miglioramento della qualità delle cure, all’adeguamento dell’offerta dei servizi nonché all’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. 
La richiesta del ministro è contenuta in una lettera inviata al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, e indirizzata per conoscenza al ministero dell’Economia e al coordinatore della Commissione Salute della Conferenza stessa, Antonio Saitta.
I piani di efficientamento degli ospedali (aziende ospedaliere, Irccs, aziende ospedaliere universitarie, presidi gestiti dalle Asl, altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura) erano previsti fin dalla legge di Stabilità per il 2016.Il relativo decreto ministeriale di applicazione della norma, che prevedeva un importante impatto in termini di efficientamento del sistema , era stato però bocciato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2017 su ricorso della Regione Veneto) nella parte in cui non prevedeva una “intesa” col Governo in Conferenza Stato-Regioni, ma solo un semplice passaggio nella Conferenza stessa.
Il Ministro vuole riaprire la procedura, stavolta seguendo la via corretta e quindi chiedendo di porre la questione all’ordine del giorno della Commissione Salute regionale, per poterla quindi al più presto portare in Conferenza Stato-Regioni.
Sarà necessario un maggiore approfondimento dato che la stessa parola "efficientamento" evoca comportamenti che fino ad oggi hanno pesantemente penalizzato il servizio pubblico.
L'avanzata non più tanto strisciante ma oramai a viso aperto del sistema privato fatto di strutture assistenziali, di assicurazioni, ecc. sostenuta anche dai passati governi è fonte di profonda preoccupazione per chi crede nel servizio pubblico. 

giovedì 30 agosto 2018

IL PUNTO UNICO DI ACCESSO E LA DGR 149/2018 DELLA REGIONE LAZIO: I RITARDI DELLE ASL DI FROSINONE E LATINA

Con deliberazione n. 149 in data 2 marzo 2018 avente per oggetto la Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria la giunta regionale ha inteso dare attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2".
Una particolare attenzione viene data al Punto Unico di Accesso alle prestazioni sociosanitarie Il Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari rappresenta il luogo dell‟accoglienza sociosanitaria ed è finalizzato ad avviare percorsi di risposta appropriati alla complessità delle esigenze di tutela della salute della persona, superando la settorializzazione degli interventi che troppo spesso rende complesso per l„utente l„accesso ai servizi. 
Il Punto Unico di Accesso rappresenta una modalità organizzativa di accesso unitario e universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, rivolta tuttavia in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Si configura pertanto come il primo contatto a disposizione del cittadino, finalizzato ad attuare pari opportunità d„accesso alle informazioni e ai servizi da parte di coloro che ne abbiano necessità e diritto. 
In tal senso si delinea un modello organizzativo adeguato a rispondere in modo completamente integrato alle molteplici esigenze dell‟utenza, attraverso una rete in cui ciascun punto di accesso è capace di accogliere qualsiasi tipologia di istanza: sociale, sanitaria e sociosanitaria. In sintesi, le principali funzioni del PUA sono l„accoglienza e l‟ascolto, la raccolta della segnalazione, l„orientamento e la gestione della domanda, la prevalutazione dei casi segnalati, la risoluzione diretta dei casi semplici e l„avvio della presa in carico tramite l‟attivazione della funzione di valutazione multidimensionale e integrazione con i servizi della rete territoriale. 
L‟attivazione dei Punti Unici di Accesso è stata regolata dalla Regione Lazio con la DGR n. 315 del 2011, che ne ha dettato le Linee di indirizzo. Con la legge regionale 11/2016, all‟art. 52, al fine di favorire la fruizione da parte degli utenti dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari erogati nell‟ambito del distretto, è stato disposto l‟istituzione di almeno un punto unico di accesso (PUA) in ogni ambito territoriale ottimale. 
Secondo lo stesso articolo le funzioni specifiche del PUA sono: 
a) orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale e sulle modalità per accedere ad esse ferma restando l‟equità nell‟accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli; 
b) agevolare l‟accesso unitario alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, favorendo l‟integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari; 
c) segnalare le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari complessi per l‟attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in carico integrata;
d) avviare la presa in carico, mediante la prevalutazione integrata socio-sanitaria funzionale all‟identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati. 
Allo stato attuale si evidenziano ulteriori margini di miglioramento per l‟integrazione fra la componente sanitaria e quella sociale e per il potenziamento dei PUA. È ormai inderogabile, quindi, che i principi già disciplinati con la normativa vigente trovino concreta e definitiva attuazione. Modello organizzativo Le funzioni del PUA, così come disposto dalla DGR n. 315/2011, si collocano nel distretto sociosanitario presso una sede territoriale strategica, ove siano presenti un numero rilevante di servizi sanitari e/o sociali e di funzioni direzionali. 
Nelle Case della Salute, che si configura come il nodo strategico, strutturato e di riferimento, in forte connessione funzionale e operativa con tutta la rete sanitaria e sociale del territorio in cui insiste, è prevista tra le funzioni di base la presenza del Punto Unico di Accesso. 
Qualora in un distretto non sia ancora operativa una Casa della Salute, il PUA potrà essere ubicato presso una sede territoriale del distretto sanitario o sociale. 
Occorre precisare che, laddove se ne ravvisasse la necessità per motivi demografici e/o territoriali, sarà possibile istituire più sedi PUA al fine di realizzare una maggiore prossimità con gli utenti. Il modello declinato dalla Regione Lazio, così come definito con deliberazione n. 315/2011 e successivamente ripreso dal Piano Sociale approvato dalla deliberazione n. 57/2017 prevede che tutti i punti di accoglienza già attivi per l‟utenza fragile (segretariati sociali, servizi CAD di ASL, consultori familiari, ecc.), se dotati di personale appositamente formato alle funzioni PUA e se connessi al sistema informativo SIAT di cui al paragrafo sottostante, possono svolgere la funzione di front-office. In tal senso, al fine di garantire quanto più possibile la prossimità ai cittadini, si prevede la creazione di una rete in cui, a fianco a una sede distrettuale principale (unica deputata a svolgere le 
funzioni di back office), siano presenti varie sedi decentrate e di prossimità, con funzioni di front office, situate presso i servizi territoriali già esistenti e connessi con il PUA principale, accogliendo l‟utenza e procedendo a indirizzarla in maniera appropriata (modello Hub & Spoke in cui l‟Hub si identifica con la funzione del back office e gli Spoke sono i punti che assolvono esclusivamente funzione di front office) Infatti, i PUA saranno collegati tra loro nell‟ottica della realizzazione di un‟efficiente ed efficace rete informativa coordinata coerentemente con quanto previsto dallo sviluppo del Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT). Il modello PUA prevede ambiti di tipo operativo e rivolti al cittadino, occupandosi di attività di accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento, decodifica del bisogno con risposta di primo livello (prevalutazione) e inoltro ai servizi interni al sistema sociale e sanitario competenti per l‟evasione di domande complesse. Si delinea così un sistema di organizzazione del PUA strutturato, ancorché agile, che in diverse fasi operative utilizza, all‟interno del sistema informativo relativo alle attività sociosanitarie, lo strumento della cartella sociosanitaria, coerentemente con il SIAT, per la registrazione informatizzata dei dati relativi all‟utenza, alla domanda espressa, alla valutazione integrata dei casi, alla presa in carico, alla gestione dei casi e all‟esito degli interventi. Riassumendo le funzioni del PUA sono articolate su due livelli: a) funzioni di front office: accesso in termini di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento b) funzioni di back office: prevalutazione, avvio della presa in carico, identificazione dei percorsi assistenziali e attivazione dei servizi, monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati. Le risorse umane, strumentali e finanziarie per l‟attivazione ed il funzionamento del PUA, ivi comprese le attività di formazione del personale, sono fornite dalle aziende sanitarie locali e dai comuni associati nell‟ambito territoriale ottimale. Tali aspetti sono regolati dal regolamento di cui ciascun PUA dovrà dotarsi e che dovrà contenere il logo unitario riconoscibile, l‟elenco delle sedi del PUA, gli orari di apertura, la tempistica di attivazione della risposta, l‟organizzazione, la descrizione dei processi operativi, comprensivi delle singole fasi, l‟individuazione dei responsabili dell‟esecuzione delle singole attività svolte e i criteri per l‟individuazione del responsabile del PUA. Il PUA deve prevedere necessariamente risorse umane dedicate per le specifiche funzioni, opportunamente formate ed abilitate alla ricezione e allo screening della domanda d‟accesso nella rete dei servizi, capaci di codificare e decodificare il bisogno, di relazionarsi con la cittadinanza e con il sistema socio-ambientale di riferimento, di lavorare in equipe, di gestire funzioni organizzative e di coordinamento. I profili professionali degli operatori PUA sono identificati nell‟assistente sociale, nell‟infermiere, nel medico di distretto e nel personale amministrativo. Può altresì essere prevista, in considerazione dell‟utenza prevalente, la presenza di ulteriori figure professionali, anche condivise con altri servizi e rese disponibili all‟occorrenza. Il profilo professionale e la formazione del personale devono essere, comunque, strettamente correlate alle specifiche funzioni attribuite all‟interno PUA e devono essere supportati da strumenti utili per la gestione informatizzata delle pratiche. La scheda di prevalutazione Nella costituzione del modello organizzativo del PUA regionale, grande rilievo ha la scheda di prevalutazione che permette di effettuare una prima analisi e di guidare le prime azioni di orientamento (individuazione del bisogno - semplice e/o complesso, avvio delle procedure per la valutazione multidisciplinare e per i supporti specialistici), nonché le risposte assistenziali immediate e urgenti. La scheda raccoglie un primo gruppo di informazioni (anagrafiche, sociorelazionali-ambientali, cliniche, assistenziali, amministrative), propedeutiche alla redazione del fascicolo personale che viene aperto al momento della presa in carico e che diventa la base per lo sviluppo di un linguaggio comune tra le diverse professionalità del settore sociale e di quello sanitario. Tale scheda è finalizzata a orientare gli operatori nella definizione del bisogno (semplice e/o complesso) e, in caso di individuazione di un bisogno complesso, servirà a determinare la composizione dell‟Equipe Multidimensionale che dovrà valutare l‟entità del bisogno per decidere il percorso da intraprendere. La scheda di prevalutazione del PUA, che diventerà omogenea per tutti i distretti in sostituzione di quelle attualmente in uso e che sarà ricompresa nel SIAT, è riportata nell‟allegato D. Formazione congiunta A livello regionale e in ogni territorio distrettuale, verrà realizzata la formazione congiunta degli operatori sociali e sanitari al fine di disporre di linguaggi e strumenti comuni e sviluppare percorsi strutturati di condivisione delle esperienze da parte degli attori coinvolti a vario livello nei percorsi di continuità assistenziale. La formazione sarà dedicata alla condivisione degli strumenti di valutazione dei bisogni, alla conoscenza dell‟offerta integrata dei servizi, alla appropriatezza dei percorsi, le responsabilità di presa in carico, al favorire la comunicazione reciproca tra gli operatori sociali e sanitari, alla implementazione del sistema informativo e agli strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione. La formazione del personale dovrà essere continua, al fine di favorire l‟acquisizione di conoscenze e competenze capaci di rispondere alle mutevoli esigenze dei cittadini. Il personale coinvolto dovrà, inoltre, contribuire attivamente al miglioramento continuo delle procedure e della appropriatezza delle valutazioni, attraverso la segnalazione costante di criticità, limiti e potenzialità. Qualora risultassero risorse residue tra quelle assegnate ai distretti sociosanitari con determinazione n. G19295/2014, gli stessi possono destinare le suddette risorse al finanziamento della formazione, secondo quanto indicato al punto 3.3 dell‟allegato 1 della DGR n. 315/2011. Inoltre verrà realizzato un percorso formativo regionale “di sistema” rivolto al personale delle strutture integrate, slegato dalle singole competenze tecniche e professionali delle figure coinvolte e orientato a migliorare la conoscenza del quadro di riferimento, del contesto operativo e dei processi attivati.
L'atto è fatto bene, ma se andiamo a vedere nelle ASL cosa è stato fatto vediamo che in alcuni casi ci sono gravi ritardi.
Proprio il 6 agosto le organizzazioni sindacali delle province di Frosinone e Latina hanno sollecitato i massimi responsabili di quelle ASL per conoscere gli atti adottati, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di integrazione sociosanitaria. In particolare si chiede di ricevere informazioni rispetto a:
  • Istituzione degli Uffici di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD) - organismo programmatico a cui spetterà il ruolo di interlocutore con l'Ufficio Sociosanitario Integrato.
  • Stato di realizzazione e avanzamento dei PUA distrettuali.
  • Atti adottati relativamente alla composizione delle Unità di Valutazione Multidimensionale 

UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE RIGUARDA L'INQUINAMENTO DI ALCUNI SITI TRA CUI QUELLO DELLA VALLE DEL SACCO

Con  ricorso numero di registro generale 6074 del 2016, proposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 il Ministero ha sostenuto in fatto che:
- la società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel proprio stabilimento ubicato nel sito di interesse nazionale “Laguna di Grado e Marano”, località Torviscosa;
- la società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva in Comune di Colleferro nella zona del fiume Sacco, ricadente nell’area interessata da emergenza ambientale di cui al d.p.c.m. 19 maggio 2005;
- la società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha, altresì, svolto attività produttiva nel proprio stabilimento ubicato nel sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro”.
Nel ricorso il Ministero ha cercato di dimostrare come l'inquinamento delle aree citate fosse compatibile con le attività svolte dalla Caffaro ma il Consiglio di stato con decisione  n. 5027/2018 ha ritenuto che l’ascrizione della responsabilità per la causazione di un evento di contaminazione in capo ad un singolo operatore deve essere rigorosamente motivata e non può riposare su generiche assunzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756, § 8.6; v. anche Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 marzo 2010, causa C-378/2008, §§ 53-57 e 64-65).
Pertanto il ricorso è stato respinto, con buona pace delle popolazioni interessate...
Per chi volesse leggere la sentenza integrale....

COMUNE DI SABAUDIA: LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Sul sito web del Comune è stata pubblicata in questi giorni la deliberazione n. 45 del 31 luglio (quindi quasi un mese dopo) con la quale è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi del 2° comma dell'art. 147-ter del TUEL e dell'art. 43 del nuovo regolamento di contabilità comunale.
Leggendo gli atti e il verbale della seduta  si apprende che l'atto è stato approvato con 4 voti contrari ed un astenuto su 16 consiglieri presenti e votanti. 
Purtroppo, a causa della mancanza di documenti semplificati per i cittadini (che ancora non sono stati pubblicati) per facilitare la lettura del bilancio né della disponibilità di un bilancio per capitoli (come richiesto anche formalmente senza esito), la comprensione degli atti appare difficile come lamentato dagli stessi consiglieri di opposizione, figuriamoci per un povero cittadino che vorrebbe comprendere qualcosa di più su come vanno le cose in Comune sia per quanto riguarda l'andamento delle entrate, invero sempre molto sofferto per alcune voci come la TARI (per la quale si legge che sono state verificate 200 posizioni e prodotte 107 richieste di chiarimenti ed emanati 35 avvisi di accertamenti per € 33.802,00 che rappresentano peraltro una goccia nel mare di elusione/evasione), che per quanto concerne le uscite.
In particolare poi per quanto riguarda le manifestazioni estive sarebbe forse opportuno che il Settore competente producesse una rendicontazione con specifica indicazione delle somme introitate come sponsorizzazioni dato che dal riepilogo delle entrate sembrerebbe che le somme incassate siano state piuttosto contenute mentre su tutte le locandine degli eventi sono stati messi i nomi dei donatori in grande spolvero....
  

INDIVIDUATA LA CAUSA DELLA COLORAZIONE DEL LAGO DI PAOLA

Il Comune informa che in merito a quanto accaduto nel Lago di Paola l’Amministrazione comunale comunica che sono tuttora in corso verifiche, in collaborazione con Arpa Lazio e AcquaLatina, per poter risalire alle cause che hanno determinato i fenomeni riscontrati nel lago. 
Durante questi controlli è stata rilevata la rottura della condotta fognaria ubicata in prossimità del piazzale del Santuario di Santa Maria della Sorresca, prontamente riparata già nella mattinata odierna. 
Gli esiti delle indagini, compresi i risultati definitivi delle analisi condotte da Arpa Lazio, verranno divulgati non appena gli stessi porteranno a conclusioni certe. 
Si comunica, inoltre, che già a partire dalla giornata di domani saranno svolti ulteriori campionamenti e controlli da parte di Arpa Lazio per stabilire lo state delle acque. 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Dopo il crollo del ponte di Genova, il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un "monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza" chiedendo ai Presidenti delle Regioni, delle Province e ai sindaci una comunicazione relativa agli interventi necessari per "rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di competenza", allegando "adeguate attestazioni tecniche, indicazioni di priorità e stima indicativa dei costi". 
"Nel dare seguito agli orientamenti espressi dal Governo - si legge nella nota del Provveditorato per le Opere pubbliche del Ministero - occorre procedere con la massima urgenza all'avvio dello stato di conservazione delle opere infrastrutturali, viarie e non". 
L'invito del Ministero agli enti locali è di "comunicare entro e non oltre il 30 agosto prossimo gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di competenza, corredando le segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo), indicazioni di priorità e stima indicativa dei costi".
Come succede spesso si cerca di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.
Della cosa farebbero bene ad occuparsi anche molti altri Dicasteri.
La manutenzione ordinaria del patrimonio dovrebbe essere un fatto culturale di ogni dipendente comunale e dovrebbe riguardare oltre ai ponti anche le scuole, i beni culturali (vedasi il crollo avvenuto proprio ieri a Roma della chiesa di san Giuseppe dei falegnami addirittura nel Forno Romano).
Il problema è che troppo spesso gli uffici non si occupano della manutenzione ordinaria (che per loro non è remunerativa) preferendo fare ...a tempo debito (che non si sa quale sia) quella straordinaria, per la quale occorre fare un progetto, nominare un responsabile della sicurezza, un direttore dei lavori, ecc. con aumento vertiginoso dei costi...
Entro la fine dell'anno dovranno essere approvati i bilanci dei Comuni e la voce "manutenzione" è troppo spesso ridotta al lumicino oppure legata ad entrate che magari si verificano solo a metà anno, con il risultato che poi i lavori, se si fanno, vengono realizzati (se va bene) alla fine dell'anno.
Quindi un appello agli amministratori locali affinchè nel Bilancio e nel Programma triennale delle opere pubbliche e manutenzioni facciano molta attenzione alla manutenzione anche perché poi, nel caso eventuale di crolli, potrebbero essere chiamati a rispondere di danno erariale per non parlare delle possibili responsabilità penali.
Certamente la manutenzione non è come gli eventi estivi che danno lustro a qualche assessore o altri politici di basso livello di turno, ma anche i cittadini dovrebbero imparare a capire cosa è veramente importante per la loro città: se riparare le buche o fare le feste.
E' sempre la politica della formica e della cicala.
 

martedì 28 agosto 2018

IL MINISTRO COSTA DICE BASTA AI LOBBISTI. UN ESEMPIO DA IMITARE...ANCHE NEI COMUNI

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il “Decreto Trasparenza” con cui si istituisce l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse.
In questo modo si dice basta ai lobbisti.
Dal 1° settembre tutti gli incontri che il Ministro, i suoi collaboratori, i Sottosegretari, i Direttori generali avranno con i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, anche partecipati dallo Stato, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni di protezione ambientale, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di cittadini, di fondazioni, nonché coloro che professionalmente li rappresentano o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza, saranno registrati e resi pubblici sul sito internet del Ministero.
“La casa dell’Ambiente - ha dichiarato il Ministro Costa– diventa così per davvero una casa di vetro. Il Ministero deve essere un luogo aperto a tutti. Non solo alle imprese ma anche e soprattutto alle associazioni civiche, ai movimenti, a tutti i volontari che rappresentano le istanze dei territori e che reclamano attenzione sulle tematiche ambientali. La trasparenza può essere l’elemento che rende pari il confronto tra interessi diversi e che rende possibile al decisore pubblico una giusta valutazione di tutte le istanze nel momento in cui si deve assumere la responsabilità di decidere, in un verso o nell’altro. In questo modo tutti i cittadini, con un click, sapranno chi è entrato al Ministero, chi ha incontrato chi, perché, per chiedere cosa e quale documento, quale proposta ha consegnato”.
Presso le istituzioni dell’Unione europea, dove i lobbisti sono pubblicamente noti attraverso il Registro per la Trasparenza, il 52% afferma di avere interessi diretti in campo ambientale; a livello Ue, secondo i dati del Registro per la Trasparenza, l’ambiente risulta essere il primo tema su cui si concentrano le pressioni dei gruppi di interesse, piccoli e grandi, civici e industriali, che, lecitamente, rappresentano il loro punto di vista presso il decisore pubblico.
In Italia alcuni Ministeri negli ultimi anni si sono dotati, attraverso specifici atti interni, di strumenti per rendere trasparente l’azione delle lobby, limitandosi a registrare i lobbisti con i quali interloquivano: il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal 2011, il Ministero dello Sviluppo economico, dal 2016, e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, dal 2017.
Anche la Camera dei deputati dal 2016 ha disciplinato con proprio provvedimento l’attività di rappresentanza di interessi presso la Camera, istituendo un apposito registro dei lobbisti.
Il Ministero dell’Ambiente, rispetto a queste esperienze positive, fa un passo avanti e introduce una novità in questo quadro: piuttosto che prevedere un altro “albo” dei lobbisti, impone obblighi di trasparenza al proprio interno, rendendo necessario per chiunque assuma una decisione, dal vertice politico al direttore generale ai loro staff, dichiarare pubblicamente chi ha incontrato e per quale fine.
Quando faranno lo stesso anche gli altri Ministeri ?

APERTA DAL MIT LA CONSULTAZIONE SULLA MODIFICA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

E’ on line fino al prossimo 10 settembre 2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a una proposta di riforma che il Governo intende presentare in autunno.
L’obiettivo dell’intervento di riforma è quello di garantire l’efficienza del sistema dei contratti pubblici, di procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza, di eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo.
La consultazione on line, (http://consultazioni.mit.gov.it/) è effettuata su una serie di primi temi di riflessione, separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all’interno del Codice, in formato interattivo.
I temi sottoposti a consultazione, benché indicati ove possibile in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un’ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.
Inoltre, alcuni temi sono accompagnati da un corredo di riferimenti minimi a giurisprudenza, pareri e altri atti (ad esempio di Autorità indipendenti), che possono costituire un’utile bussola orientativa per gli stakeholders nella messa a fuoco degli elementi di criticità e nell’elaborazione di proposte emendative puntuali del tessuto normativo del Codice.
In ogni caso, l’indicazione dei temi di riflessione non esaurisce il perimetro della consultazione. Ciascuno stakeholder potrà infatti segnalare ulteriori tematiche in relazione alle quali ritiene sussistano profili di criticità, contestualmente indicando le soluzioni normative puntuali.
Nell’ambito della consultazione, gli interventi saranno innanzitutto nominativi e visibili a tutti i partecipanti registrati che, in piena applicazione del principio di trasparenza, potranno effettuarne una breve recensione.

PREOCCUPA LA SITUAZIONE DEL LAGO DI PAOLA

Lago di Paola il 28 agosto 2018

Secondo CNR Il caldo per i laghi italiani non causa solo l'abbassamento dell'acqua per l'effetto dell'evaporazione, ma ha anche conseguenze negative per i processi eutrofizzazione dell'acqua. 
Ma anche le razze invasive impattano nei nostri laghi modificando l'ecosistema lacustre: dai gamberi della Louisiana alle vongole cinesi.
La foto ritrae un fenomeno rilevato ieri con le acque in parte di un verde pallidissimo e quasi fosforescente e dall'altra marrone....
Probabilmente sarebbe opportuno fare accertamenti anche dal punto di vista igienico sanitario dato che nel lago c'è un allevamento di mitili.
La situazione del lago di Paola non è difforme da quella di altri laghi ed essendo un lago costiero in un'area fortemente antropizzata soffre anche dell'inquinamento delle acque proveniente da attività industriali, agricole e urbane.

L'ISTAT PUBBLICA I DATI DI CHI VA AL CINEMA MA A SABAUDIA....

Sabaudia Cinema Augustus - Lavori in corso 
L'ISTAT ha pubblicato un nuovo interessante rapporto in base al quale si stima che nel 2017 il 49,6% delle persone di 6 anni e più (circa 28 milioni 400 mila persone) abbia frequentato sale cinematografiche almeno una volta nei 12 mesi precedenti l’intervista (40,7% nel 1993).
Tra le persone che si sono recate al cinema, la maggior parte (30,1%) ha una frequentazione saltuaria (da 1 a 3 volte in un anno), l’11,7% un po’ più regolare (da 4 a 6 volte l’anno) mentre solo il 7,7% frequenta più assiduamente le sale (7 o più volte in un anno).
Le tendenze degli ultimi 25 anni sono caratterizzate da un notevole aumento nella quota di spettatori saltuari (da 20,9% del 1993 a 30,1%) e dal calo di quella dei frequentatori assidui (da 9,5% del 1993 a 7,7%).
Aumentano soprattutto le spettatrici: rispetto al 1993, la quota di donne che sono andate al cinema almeno una volta nell’ultimo anno è passata da 37,6% a 48,8%, quella degli uomini da 44,0% a 50,5%.
La frequentazione delle sale cinematografiche è fortemente legata all’età: nel 2017 si stima che siano andati al cinema almeno una volta l’anno più del 70% dei ragazzi fino a 14 anni e circa l’80% dei giovani di 14-24 anni.
Le generazioni più giovani, pur presentando livelli di frequentazione del cinema molto elevate, crescendo riducono la loro fruizione in anticipo rispetto alle generazioni che le hanno precedute.
Si va di più al cinema nelle regioni del Centro rispetto alla media nazionale (54,5% contro 49,6%); seguono le regioni del Nord, con valori intorno alla media (50,2%) e infine quelle del Sud e delle Isole con valori sempre sotto la media (46,1%).
Tutto molto interessante, ma purtroppo nella città da cui scrivo (Sabaudia) l'unico cinema è chiuso da molti anni e i lavori in corso per arrivare alla sua riapertura non è noto quando finiranno.

SABAUDIA: UNA PROPOSTA DI RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18/2018 CONCERNENTE IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Come era l'area sportiva di via Arezzo prima dell'abbandono
Com'è noto i beni patrimoniali indisponibili: Sono quei beni elencati nell'art. 826 del codice civile: foreste, miniere, cave, le cose di interesse storico, archeologico, e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Inoltre fanno parte del patrimonio dello Stato o rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico.

La giurisprudenza (Cassazione e giudici amministrativi) da anni ha assunto comportanti  costanti ed omogenei nel definire gli impianti sportivi comunali come rientranti tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 13 nov. 1997, n. 11219; Cassazione n. 26402/2009 , n. 10199/1994, n. 1161/1989, 2212/1989 e TAR Lazio Roma, Sezione II, n. 2545/2013); ed essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che vi hanno luogo.
A sua volta la Corte dei conti, Sezione  regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 172/2014 ha ritenuto quanto segue :  In particolare si ricorda come la Sezione regionale per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR), ponendosi in linea di continuità con quanto già affermato da questa Sezione (cfr. in particolare Deliberazione n. 349/2011/PAR e precedenti ivi richiamati), ha chiaramente evidenziato come la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può essere giustificata “solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno chiarire che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione. […] La Sezione precisa, inoltre, che, oltre all'accertamento in concreto dell’assenza di uno scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, ai fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’ente locale”.

Negli anni recenti il Parlamento ha approvato una serie di norme per agevolare il processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nell'ambito del quale rilevano le misure introdotte dai seguenti articoli:
• 58 rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali» del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) che detta una disciplina generale
•33 rubricato «Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare» del decreto legge n. 98/2011. Si tratta di una disciplina speciale che si applica esclusivamente se si vuole consentire la partecipazione del fondo dei fondi del Mef di cui all’art. 33
L'inserimento di un immobile nel piano delle valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale..

Ancora una volta devo tornare a scrivere sull'impianto sportivo sito in fondo a via Arezzo che per molti anni ha ospitato il Calcetto "Le Querce" dando la possibilità a molte persone di fare pratica sportiva in alcuni sport.
Una "manina" ha impropriamente inserito nell'allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 23 febbraio 2018 avente per oggetto. " Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari Triennio 2018-2020 , tra i fabbricati interessati alla valorizzazione gli impianti sportivi di via Arezzo (n. 18) mentre tutti gli altri impianti sportivi sono inseriti correttamente nella sezione loro espressamente destinata
Sarebbe opportuno che in sede di aggiornamento del Piano fosse modificato il punto in questione anche al fine di evitare che l'immobile in questione possa essere oggetto di un project financing (come viene affermato)  che sottrarrebbe illegittimamente il bene all'utilizzo dei cittadini mettendolo a disposizione per qualche decennio di imprenditori privati.
Ancora una volta devo segnalare che l'Istituto di credito Sportivo, a seguito di un protocollo d'intesa con l'ANCI ha messo a disposizione dei finanziamenti a tasso zero per la ristrutturazione degli impianti sportivi dei comuni e che tale opportunità scadrà nel dicembre prossimo per cui sarebbe ora che venisse predisposto un progetto per accompagnare la richiesta. 
Infine l'ANAC con Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016 dopo aver ribadito che gli impianti sportivi sono  assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013). La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva. 
A tal riguardo l’Autorità ha osservato che l’affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio,pertanto l’ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto.
L’Autorità ha altresì affermato che l’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891 pur mostrando il favor del legislatore per l’affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente un affidamento diretto degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa. Detto confronto concorrenziale, secondo le considerazioni svolte, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del d.lgs. 163/2006.
Passando ad analizzare i quesiti formulati dalla FISG, in ordine alla disciplina dei contratti pubblici oggi dettata dal d.lgs. 50/2016, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si osserva che quanto alla natura del bene “impianto sportivo”, la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) conferma il consolidato orientamento (richiamato anche dall’Autorità nel parere sulla normativa sopra citato) a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. 
La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. 
A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall’ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538). 
Come evidenziato dalla Federazione istante, nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d’utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati; pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l’utenza, le attività praticate. 
In ragione di ciò la gestione dei predetti impianti può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore.
Si osserva al riguardo che il d.lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all’art. 3, comma 1, lett. vv) come «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi». Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».
Il Codice dedica alle concessioni (di lavori e) di servizi la Parte III, prevedendo per le stesse una specifica disciplina, così introducendo un regime differente rispetto alle previsioni del d.lgs. 163/2006 che escludeva, all’art. 30, l’applicabilità del Codice per le concessioni di servizi e prevedeva la scelta del concessionario nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
Il d.lgs. 50/2016 prevede, ora, all’articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte». 
Dunque, ove la gestione di impianti sportivi possa essere qualificata in termini di “concessione di servizi” secondo le indicazioni fornite dall’art. 3 del Codice, la stessa dovrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili).
Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell’art. 164, l’affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice. 
Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l’applicazione del Codice, come ipotizzato dall’istante sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3.
A tal fine occorre sottolineare che, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-0” è riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Detto CPV è attualmente ricompreso nell’Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”. 
Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell’art. 3 del Codice). 
Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.
Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all’art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35.
Si ritiene pertanto, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell’Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all’art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo. 
Infine, per quanto riguarda la distinzione tra affidamento della gestione degli impianti sportivi fissi e degli impianti sportivi mobili, evidenziata dall’istante, confermando per i primi le considerazioni svolte in precedenza, con riferimento agli impianti mobili (definiti come spazi pubblici concessi dall’ente per lo svolgimento di manifestazioni o eventi sportivi), sembra opportuno sottolineare, in linea generale, che i servizi sportivi (CPV 92600000-7), i servizi connessi allo sport (CPV 92620000-3), i servizi di promozione di manifestazioni sportive (CPV 92621000-0) e i servizi di organizzazione di manifestazioni sportive (CPV 92622000-7), sono inclusi, come i servizi di “gestione degli impianti sportivi” nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016, pertanto gli stessi, quali appalti di servizi, devono essere affidati nel rispetto delle disposizioni del Codice sopra richiamate. 
Nel caso in cui l’ente debba concedere esclusivamente l’uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei conti, parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Cons. Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168).

lunedì 27 agosto 2018

PREMIATI CON LE SPIGHE VERDI I COMUNI CHE VALORIZZANO L'ECOSISTEMA E LA BIODIVERSITA'

La Fee Italia, Foundation for Enviromental Education che, dal 1987, assegna le famose Bandiere Blu alle località costiere europee che rispettano determinati standard ambientali – quest'anno ha consegnato per la seconda volta le Spighe Verdi 2018.
Il programma Spighe Verdi è nato, in Italia, nel 2016 e si propone di certificare la qualità ambientale delle località rurali valorizzando le buone pratiche di sostenibilità che hanno un effetto positivo non solo sugli ecosistemi ma, anche, sulle popolazioni, il turismo e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il programma portato avanti dalla Fee prevede due fattori fondamentali: la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.
Gli indicatori utilizzati per valutare la bontà delle politiche di gestione del territorio e l’attenzione alla sostenibilità ambientale prendono in esame diverse fattispecie: tra queste: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.
Le candidature avanzate dai Comuni per questa edizione sono state valutate da una commissione cui hanno preso parte anche diversi soggetti istituzionali, come il Ministero dell’Ambiente, quello delle Politiche agricole, il già nominato Mibact, il comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, l’Ispra, il Cnr e Confagricoltura.
Forse anche per la bandiera blu sarebbe opportuno coinvolgere il Ministero, le Forze dell'ordine ecc. per dare maggiore valore a questo premio.

IRROGATO UN RICHIAMO CON DIFFIDA E UN "RICHIAMO VERBALE" A DUE MEDICI DELLA GUARDIA MEDICA DI SABAUDIA

A seguito delle segnalazioni di alcuni pazienti relative al servizio della continuità assistenziale di Sabaudia (comunemente chiamata Guardia medica), con deliberazioni nn. 721 e 722 in data 23 agosto il Direttore generale della ASL Latina ai sensi della Convenzione della medicina generale del 29 luglio 2009 ha irrogato ad uno dei medici con incarico a tempo indeterminato un "richiamo verbale" mentre all'altro è stata applicato un "richiamo con diffida" per il reiterarsi di infrazioni che avevano comportato già il richiamo verbale.
Copia dei provvedimenti sono stati trasmessi all'ordine dei medici di Latina.

domenica 26 agosto 2018

I CENTO MIGRANTI DELLA NAVE "DICIOTTI" ACCOLTI DALLA CHIESA SARANNO OSPITATI AL CENTRO INTERNAZIONALE PER UN MONDO MIGLIORE DI ROCCA DI PAPA

Nella consueta intervista rilasciata da Papa Francesco sull'areo che lo ha riportato in Italia dall'Irlanda ha, tra l'altro parlato dei cento migranti della nave "Diciotti" presi in carico dalla CEI comunicando che saranno ospitati nel Centro per un Mondo Migliore di Rocca di papa (RM). Il Movimento per un Mondo Migliore, fondato nel 1952 da padre Riccardo lombardi e da padre Virginio Rotondi inizialmente ospitato nella villa di Mondragone si trasferì nella sede costruita nel 1956 a Rocca di Papa, ed inaugurata da Pio XII nel

1957.
La scelta di Papa Francesco è veramente significativa in quanto il Centro è collocato proprio sulle sponde del lago Albano di fronte alla Villa Pontificia che è stata sede estiva dei papi per molti anni e a poche centinaia di metri dalla villa donata dalla Democrazia Cristiana ad Alcide de Gasperi sulla via dei laghi (SS217) dove si svolsero negli anni '50 numerosi incontri per costruire l'Europa tra lo statista italiano e personaggi come Adenauer, Spaak e Schumann che giocando a bocce parlavano del futuro dell'Europa.
Così, i cento migranti saranno ospiti anch'essi di Rocca di Papa dove potranno imparare la lingua e moltissime altre cose in un ambiente sereno.
Dopo la morte di Lombardi e di Rotondi il Centro è gestito dal 1982 dagli Oblati di Maria Vergine.

UNA NUOVA FACOLTA' DI MEDICINA PRIVATA A ROMA: LA ST. CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

SAINT CAMILLUS UNIVERSITY OF ROME
Quando si parla di posti letto e di standard ospedalieri occorre riflettere che le province del Lazio soffrono pesanti tagli sui posti letto che loro spetterebbero in base alla popolazione censita a causa della presenza a Roma di una serie di facoltà di medicina che per poter far svolgere ai loro studenti la pratica devono disporre dei relativi posti letto che vengono appunto sottratti alle ASL del Lazio
Così dall'Umberto I per la Sapienza, al Sant'Andrea, al Policlinico Gemelli, al PSV di Tor Vergata, al Campus Biomedico.
Ma ora abbiamo una novità: con decreto del ministero dell’Istruzione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio scorso che autorizza la Saint Camillus International University of Health Sciences. 
Potrà rilasciare diplomi in Medicina, Fisioterapia, Radioterapia , Ostetricia, Tecniche di laboratorio e Infermieristica. In totale 455 studenti all’anno, di cui 120 per la sola Medicina.
Già a partire dall’autunno di quest'anno subito, secondo la brochure online dell’Ateneo partirà la maggior parte dei corsi previsti. 
La nuova università nasce per formare soprattutto studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, portati a Roma con borse di studio ma accoglie anche aspiranti medici italiani ed europei al costo di una retta di diecimila euro all’anno.
L'Anvur ha dato il parere favorevole alla nascita del nuovo progetto.
Non è che poi taglieranno altri posti letto alle province ?

sabato 25 agosto 2018

BENE I LAVORI PER LA RIDEFINIZIONE DELL'AREA E LA NUOVA RECINZIONE. MA SE NON SARANNO REPERITI I FONDI PER IL RECUPERO DELL'AREA RISCHIA DI RIMANERE IN ABBANDONO. IL TERMINE PER PRESENTARE IL PROGETTO SCADE A DICEMBRE.

Nonostante il mese di agosto fervono i lavori all'ex calcetto "Le Querce" con molti mezzi, sembra chissà che cosa, ma in sostanza si tratta solo di una nuova recinzione.
Con determinazione n. 30 del 22 febbraio 2018 (REG:GEN. n. 338/2018) è stato conferito all'ing. Gino Soave l'incarico di provvedere alla elaborazione progettuale delle opere per la messa in sicurezza dell'area dell'ex calcetto "Le Querce" per un importo di € 3.445,15.
Con determinazione n. 48 in data 4 aprile 2018 (REG.GEN. sono stati approvati gli atti progettuali ed è stata indetta la gara per i lavori inerenti la ristrutturazione e la messa in sicurezza della recinzione dell'impianto sportivo di proprietà comunale che in precedenza ospitava l'ex calcetto "Le Querce, sito in via Arezzo per un importo di € 32.800,00.
Il costo complessivo della recinzione,  che comunque prevede un arretramento dell'area ed un allargamento della viabilità, ammonta ad € 36.245,15.
Com'è noto l'area è di fatto abbandonata da circa dieci anni durante i quali è stato distrutto tutto quello che c'era: dagli impianti sportivi (del pallone tensostatico è rimasta solo l'intelaiatura come si vede nella foto), all'immobile oramai ridotto alle sole mura. 
Pur apprezzando l'opera non posso non manifestare la viva preoccupazione per quando, finiti i lavori di messa in sicurezza l'area sarà di nuovo abbandonata e lasciata alla mercé di ladruncoli, o di malfattori.
Allo scopo di aiutare l’amministrazione a reperire le somme necessarie per ripristinare la funzionalità dell’impianto in data 30 luglio 2016 inviai all’allora Commissario straordinario una nota per segnalare l’opportunità offerta da dall’Istituto di Credito Sportivo ai Comuni per la concessione di mutui a tasso zero proprio per la ristrutturazione di questo tipo di strutture che, a mio avviso avrebbe potuto poi essere affidato in gestione alla Pro Loco, onde evitare nuovi problemi.
Non ho ricevuto risposta.
Circa un anno dopo (14 luglio 2017), essendosi insediata una nuova Giunta in Comune che nel proprio programma elettorale ha previsto il recupero dell’impianto ed avendo reperito una nuova opportunità per i Comuni sempre offerta dall’ICS mi sono premurato di segnalare la cosa al Comune.
Anche in questo caso non ho ricevuto alcuna risposta per cui con una lettera del 7 settembre, approssimandosi la data entro la quale il Comune avrebbe dovuto approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche, ho ritenuto doveroso segnalare sia alla dirigenza politica che ai responsabili amministrativi egli uffici l’opportunità di inserire l’impianto in questione tra i progetti.
In questo caso mi ha risposto il responsabile del Settore lavori Pubblici invitandomi a scrivere solamente agli organi politici, come se la manutenzione del patrimonio comunale non rientrasse anch’esso nelle di lui competenze.
Ora, sempre l'ICS ha pubblicato un nuovo bando e i progetti dovranno essere presentati entro il mese di dicembre 201 , ce la farà questa volta il Comune ad ottenere questo finanziamento, ripeto a tasso zero ?
Sorgono vive perplessità sull'orientamento effettivo dell'amministrazione in quanto nell'allegato alla deliberazione n. 18/2018 del Consiglio comunale, con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'impianto in questione si parla della possibilità di utilizzare eventualmente il project financing cosa per me incomprensibile proprio per la possibilità di ottenere le somme necessarie senza oneri finanziari.
Personalmente dissento totalmente da tale ipotesi per i seguenti motivi:
1) Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione n.1300 in data 14 dicembre 2016) gli “impianti sportivi”, rientrano nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione, sussistendo un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività.
2) L’impianto dovrebbe essere gestito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 della legge 289/2002 secondo cui "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali é aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".  Il comma 25 della citata legge stabilisce che "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".
Pertanto la privatizzazione dell'area avverrebbe in violazione della legge;
3) L'amministrazione in cambio della ristrutturazione affiderebbe in gestione l'area a privati per un periodo molto lungo di anni perdendone completamente la possibilità di fruizione e lasciando agli stessi la possibilità di stabilire le tariffe per l'esercizio dell'attività sportiva che proprio in quanto tale dovrebbe essere libera a tutti. 

LE PROMESSE DI ALCUNI POLITICI LOCALI IN DIFESA DEL PPI NON TROVANO RISCONTRO NEL COMPORTAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. PREPARIAMOCI A FARE RICORSO AL TAR

La chiusura dei Punti di Primo Intervento sarebbe un provvedimento deleterio che aggraverebbe i disagi per i cittadini.
I Punti di Primo Intervento hanno di fatto colmato, in parte, il vuoto creato dalla chiusura dei presidi ospedalieri e rappresentato, spesso, il ricorso immediato, utile ed indispensabile in tutti quei casi di urgenza che possono evitare l’accesso al pronto soccorso. 
Sopprimere i Punti di Primo Intervento significherebbe depotenziare sensibilmente i servizi sul territorio, moltiplicare i disagi degli utenti e complicare le modalità di accesso alla prima assistenza in caso di bisogno, portandola oltre la soglia dell’accettabile. 
L’unico vero risultato che di sicuro verrebbe raggiunto sarebbe quello di ingolfare ancora di più i pronto soccorso di Latina e Terracina , che già vivono condizioni al limite del collasso, diventati sempre più spesso scenari di aggressioni, esasperazioni e proteste da parte degli utenti. 
Nello stesso modo, non si può pensare che l’eventuale potenziamento del servizio offerto dal 118 rappresenti un rimedio efficace: diventerebbe solo un mezzo di accesso possibile al pronto soccorso attraverso l’ambulanza con cittadini lasciati in zona parcheggio permanente in attesa di assistenza o visita”. 
Per questo motivo meravigliano e anzi preoccupano le affermazioni di qualche politico locale che, in assenza di qualsivoglia provvedimento di revoca dagli atti già adottati da Zingaretti in qualità di Commissario ad acta per la regione Lazio per la chiusura di tutti i PPI entro il 31 dicembre, promette che lo stesso potenzierà questo o quel Punto di Primo Intervento.
Purtroppo la chiusura dei PPI in provincia di Frosinone è la testimonianza del fatto che, nonostante il 15 luglio tutti i sindaci fossero andati in Commissione sanità, ricevendo assicurazioni sul fatto che l'intera Commissione avrebbe scritto a Zingaretti per fermare questa decisione, il giorno 16 luglio sono stati chiusi tutti i PPI. 
E' evidente che il Consiglio regionale e i suoi membri non contano più nulla.
Pertanto occorre organizzarsi per difenderci da soli come già abbiamo fatto raccogliendo le quasi 9.000 firme (sì perchè qualcuno ha seguitato a raccoglierle ad ogni buon fine) e ora ci dobbiamo preparare a fare ricorso al TAR non appena sarà pubblicata la delibera con cui il Direttore generale deciderà la chiusura dei sette PPI in provincia di Latina.
Gli amici di Frosinone si sono fidati dei loro amici consiglieri regionali e non hanno fatto ricorso al TAR entro il termine previsto per legge così ora si ritrovano senza più PPI.
Purtroppo in questi casi fidarsi è bene, ma i fatti hanno dimostrato che non fidarsi è meglio.
Una volta chiusi i PPI è più difficile riuscire a farli riaprire.
Pertanto ho già preso contatto con un legale esperto in questo tipo di ricorsi collettivi. 
Nel frattempo tutte le mattine vado a vedere se per caso all'albo pretorio della ASL fosse stata pubblicata una certa deliberazione.

venerdì 24 agosto 2018

Deliberazione unanime per salvare il Punto di Primo Intervento di Sabaudia

Sul sito web del Comune di Sabaudia nei giorni scorsi è apparso un comunicato dal quale si apprende che in data 10 agosto si è tenuto un consiglio comunale straordinario in difesa del Punto di Primo Intervento di Sabaudia.
L'atto, da quanto si apprende, sarebbe stato approvato all'unanimità.
Tuttavia a distanza di oltre dieci giorni dall'adozione la deliberazione non risulta ancora pubblicata all'albo pretorio e quindi, dobbiamo dedurre che , nonostante l'impegno assunto, ancora non sia stata recapitata alla direzione generale della ASL.
E' evidente quanto sia importante impedire che il Direttore generale adotti un atto in quanto costringerebbe il Comune e i cittadini a dover ricorrere al Giudice amministrativo per difendere questo importante servizio sanitario.
Mi auguro che ci sia stato un mero disguido (uno dei soliti di certi uffici) e che al più presto potremo leggere il testo dell'atto all'Albo pretorio.... 

RIDOTTI I CASI PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E SNELLITE LE PROCEDURE PER LE STRUTTURE STAGIONALI.

Tra i problemi molto sentiti dagli imprenditori balneari ci sono da sempre quello della autorizzazione paesaggistica e quello l'amovibilità delle strutture.
Si tratta di semplici norme che andrebbero recepite, a mio avviso, nel Piano Utilizzo Arenili.
Da quanto si apprende non sempre gli stabilimenti sono in regola.
Fino ad ora l’autorizzazione a costruire nuove strutture amovibili in uno stabilimento balneare, che ne preveda espressamente la rimozione dopo l'estate, è legittima. 
Naturalmente sulla base di contesti stagionali diversi, infatti, abbiamo differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore se temporalmente limitato (Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 12 giugno 2015. n. 2892).
L'anno scorso è entrato in vigore il DPR  n. 31 del 13 febbraio 2017 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Con questo provvedimento vengono individuate alcune tipologie di interventi edilizi e di opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come le spiagge) che sono completamente sottratte all’obbligo del parere paesaggistico (contenute nell’allegato A) e altre che invece sono sottoposte con una nuova procedura semplificata (nell’allegato B). 
Gli interventi edilizi che non necessitano più di alcuna autorizzazione paesaggistica sono : 
A.1. Opere interne:  anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso; 
A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico  non superiore a 120 giorni nell’anno solare; 
A.17. Installazioni esterne costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; 
A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica. 
Per altri tipi di interventi edilizi, invece, il procedimento per il rilascio del parere paesaggistico viene semplificato: 
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc;
B.25. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; 
B.26. Verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale. 
Più in particolare per per l’esecuzione di opere stagionali che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio in base all’art. 6 comma 1 lett. e-bis del d.P.R. 380/2001, i presupposti sono i seguenti: 
a) esigenza temporanea e contingente con durata max 90 gg; 
b) obbligo di comunicazione alla PA;
c) rimozione immediata alla cessazione della necessità che l’ha giustificata;

AUMENTA IL NUMERO DELLE PERSONE CHE VIVONO IN CASE POVERE...

Oggi IlSole24ore ha dato ampio spazio ad una indagine di EUROSTAT molto interessante che riguarda lo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati dall'agenda 2030.
Purtroppo, come era facile supporre dato che il Governo è in tutt'altre faccende affaccendato, le notizie non sono buone.
Molto preoccupante è la situazione dell'obiettivo "Eliminare la povertà" dato che, come è facile vedere dal grafico, mentre in Europa le persone che vivono in case povere sono in diminuzione, da noi sono in aumento.
Questo è un segnale veramente brutto che dovrebbe essere contrastato a tutti i livelli, compreso quello locale dove troppo spesso gli amministratori sono presi da problemi secondo loro più importanti e non trovano il tempo di pensare anche a questo.
Tutti i Comuni hanno la possibilità di reperire a costo zero immobili e di rimetterli a posto per dare una casa dignitosa alle persone che ne hanno bisogno, ma perché non lo fanno ?   

ANCHE QUEST'ANNO L'ESTATE STA FINENDO. SAREBBE ORA CHE IL COMUNE ADOTTASSE IL NUOVO PIANO UTILIZZO ARENILI

L’estate sta finendo ed un altro anno se ne va.
Di ombrelloni sulla spiaggia non c’è n’è quasi più (altro che destagionalizzazione).
A differenza del passato è stata una stagione caratterizzata da molti controlli svolti dalle Forze dell'ordine (Carabinieri Forestali, NAS, Guardia costiera, Ispettori della ASL, ecc.) su tutte le attività presenti sull'arenile e che ha portato anche al sequestro di alcune attività.
Purtroppo l'intervento della magistratura, ancora una volta ha dovuto supplire l'inadeguatezza dei controlli da parte degli uffici comunali.
Sembra che sarebbero stati rilevati anche danni procurati al delicato ambiente dunale che, ricordo essere un Sito di Interesse Comunitario (SIC).
Debbo rilevare come, nonostante le numerosissime segnalazioni, l'amministrazione comunale non abbia ancora provveduto ad adottare il nuovo Piano Utilizzo Arenili dato che quello esistente non solo è scaduto da molti anni ma oramai è in contrasto con la nuova normativa regionale.
Proprio a novembre dello scorso anno avevo scritto su questo blog un post per ricordare come il  Comune ancora non avesse approvato il nuovo PUA nel rispetto del Regolamento regionale n. 19/2016.
Avevo anche sottolineato come la questione assumesse particolare importanza nelle aree protette come quella del Parco nella quale occorre conciliare la tutela dell'ambiente con una fruibilità sostenibile a fini turistico ricreativi.
Si sono verificati ancora problemi per l'accesso alla spiaggia dei disabili.
La Giunta regionale del Lazio con Deliberazione 24 ottobre 2017, n. 668 ha provveduto all'adozione preliminare della proposta di documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli arenili comunali – Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 543.
Considerato quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai fini dell’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, i Comuni sempre l'anno scorso avevo riepilogato la procedura raccomandata dalla regione per l'approvazione del nuovo PUA che, data la situazione ripropongo augurandomi che questa sia la volta buona: 
I. Fase Preliminare: 
-adozione preliminare, da parte degli organi competenti del Comune, della proposta di documento relativo al PUA; 
II. Fase di Valutazione Ambientale Strategica: 
- avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 12 e 13 del D. DLgs. 152/2006 da parte dell’Amministrazione comunale (Autorità Procedente); 
a) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, ha come esito l’esclusione dalla VAS del P.U.A.: 1. l’Amministrazione comunale nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del provvedimento di Verifica, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 5 co. 1 let. n) del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.., adotta il PUA tenuto conto delle eventuali prescrizioni previste nel suddetto provvedimento di verifica; 
2. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 1, il piano viene pubblicato. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo Pretorio del Comune. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; 
3. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 2, chiunque può prendere visione della proposta del piano e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
4. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, l’Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera l’adozione definitiva del P.U.A. 
5. Terminata questa fase, l’iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza tre. 
b) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, ha come esito il rinvio a VAS ovvero, se il Piano è sottoposto direttamente a VAS il Comune deve avviare il procedimento di cui all’articolo 13 e seguenti: 
1. apertura della fase di consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che si conclude con il Documento di Scoping; 
2. adozione e pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale da parte dell’autorità procedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs.152/06. 
3. valutazione, durante la quale l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttori, acquisisce e valuta tutta la documentazione presenta, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. 152/2006 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini previsti, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs.152/06. 
4. Nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del Parere Motivato obbligatorio, l’Amministrazione comunale, provvede all’opportuna revisioni del Piano e del Rapporto Ambientale ai sensi del comma 2, art. 15 del D. Lgs. 152/06; 
5. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 4, l’Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera la proposta di adozione definitiva del P.U.A.; 
6. Terminata questa fase l’iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza fase. 
III. Fase di Approvazione: 
1. convocano direttamente, ai sensi della vigente normativa, apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del Piano. Alla conferenza dei servizi partecipa il Rappresentante unico regionale (Rur) designato con atto di delega del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della vigente normativa regionale D.G.R. del 5 luglio 2016 n. 386; 
2. L’Amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il provvedimento finale del P.U.A. Il Piano approvato è depositato presso l’Amministrazione Comunale a disposizione del pubblico. 
Le varianti al P.U.A. sono adottate con la stessa procedura. 
IV. Fase integrativa dell’ufficio: -
Il Comune entro dieci giorni dal provvedimento di approvazione del P.U.A.: 
1. trasmette lo stesso, completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici anche su supporto informatico, alla Direzione regionale competente in materia, per la pubblicazione sul B.U.R. 
2. Il P.U.A. pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In quest’ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del P.U.A. modificati e/o integrati dalla Variante al P.U.A. ed alla Regione dovrà essere trasmesso, per la pubblicazione, il nuovo testo del P.U.A. modificato e/o integrato. 
3. Il P.U.A. comunale e/o le Varianti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.