Tra i problemi molto sentiti dagli imprenditori balneari ci sono da sempre quello della autorizzazione paesaggistica e quello l'amovibilità delle strutture.
Si tratta di semplici norme che andrebbero recepite, a mio avviso, nel Piano Utilizzo Arenili.
Da quanto si apprende non sempre gli stabilimenti sono in regola.
Fino ad ora l’autorizzazione a costruire nuove strutture amovibili in uno stabilimento balneare, che ne preveda espressamente la rimozione dopo l'estate, è legittima.
Naturalmente sulla base di contesti stagionali diversi, infatti, abbiamo differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore se temporalmente limitato (Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza 12 giugno 2015. n. 2892).
L'anno scorso è entrato in vigore il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Con questo provvedimento vengono individuate alcune tipologie di interventi edilizi e di opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come le spiagge) che sono completamente sottratte all’obbligo del parere paesaggistico (contenute nell’allegato A) e altre che invece sono sottoposte con una nuova procedura semplificata (nell’allegato B).
Gli interventi edilizi che non necessitano più di alcuna autorizzazione paesaggistica sono :
A.1. Opere interne: anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.16. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. Installazioni esterne costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.28. Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica.
Per altri tipi di interventi edilizi, invece, il procedimento per il rilascio del parere paesaggistico viene semplificato:
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc;
B.25. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. Verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.
Più in particolare per per l’esecuzione di opere stagionali che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio in base all’art. 6 comma 1 lett. e-bis del d.P.R. 380/2001, i presupposti sono i seguenti:
a) esigenza temporanea e contingente con durata max 90 gg;
b) obbligo di comunicazione alla PA;
c) rimozione immediata alla cessazione della necessità che l’ha giustificata;
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