domenica 30 giugno 2019

REGIONE LAZIO : LA TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA


Con la pubblicazione della legge regionale del lazio n. 2/2019 viene avviato il processo di trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico delle IPAB
La legge è ispirata ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio.
Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
Le nuove ASP dovranno provvedere:
a)alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche;
c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
Al fine di promuovere l’effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, una quota pari ad euro 200.000,00 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, è destinata alla compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle stesse, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 3.
Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche concedendo agevolazioni contributive ovvero esenzioni sul pagamento dei tributi ed imposte eventualmente dovuti o altre misure volte ad agevolare il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale.

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