domenica 29 settembre 2019

LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI COMITATI COMPOSTI DA CITTADINI.


Alcune persone chiedono perché il Comitato per la difesa del Punto di primo intervento di Sabaudia non abbia presentato ricorso contro il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00303 in data 25 luglio 2019 pubblicato sul BUR del 13 agosto scorso.
Il nostro Comitato è stato costituito formalmente dopo aver raccolto le 8.767 firme di diffida alla direzione generale dell'azienda unità sanitaria locale di Latina solamente il giorno 15 settembre 2018.
Al momento la materia della legittimazione a stare in giudizio è stata lasciata alla elaborazione giurisprudenziale così si ritiene che per la legittimazione di un Comitato occorra che lo stesso sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. 
Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti. 
Anche con riferimento alle associazioni che si fanno portatrici di interessi collettivi, la giurisprudenza ne ammette la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione di atti ritenuti lesivi dei predetti interessi a condizione che esse posseggano i seguenti requisiti: 
a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; 
b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l'azione connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela; 
c) abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
Il Comitato Civico di Cori costituito da oltre venti anni è in possesso dei requisiti richiesti. 
Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione.
 Il Comitato Civico di Cori costituito da oltre venti anni è in possesso dei requisiti richiesti.
Al riguardo esiste una copiosa giurisprudenza: T.A.R. Campania, Napoli Sez. VII 21 aprile 2016 n. 2025; T.A.R. Emilia e romagna, Bologna Sez. I 5 aprile 2016 n. 378; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5881; T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez. I 9 maggio 2013, n.565; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 luglio 2012, n. 1914; TAR Lombardia, Milano 6 novembre 2014 n. 1987; TAR Sardegna, Sez. II, 27 giugno 2011, n.664; TAR Toscana, Firenze 27 maggio 2016 n.915 ; Cons. Stato Sez. IV 19 febbraio 2010 n. 1001; Sez. V 14 giugno 2007 n. 3192 e 23 aprile 2007, n. 1830; Cons. Stat. Sez. IV  9 gennaio 2014 n. 36; Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sent. 16 febbraio 2016, n. 2951.
Resto in attesa di conoscere quanti Comuni (che non hanno questo problema) avranno notificato il loro ricorso avverso il DCA U00303/2019.
Mi auguro che al più presto il Ministero della giustizia renda operativa la legge 12 aprile 2019 recante disposizioni i materia di azioni di classe (l'oramai famosa class action) in modo da eliminare ogni possibile dubbio e consentire ai cittadini di potersi difendere contro lo strapotere della pubblica amministrazione che talora invece di tutelare i diritti dei cittadini stabiliti dalla Costituzione, come quello alla salute (art. 32) assume delle decisioni che potrebbero mettere a rischio la salute e la stessa vita umana.

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