lunedì 30 settembre 2019

LE REGIONI E LE AZIENDE DEVONO RISPETTARE I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA


A proposito del DCA U00303/2019 e della deliberazione dell'azienda unità sanitaria locale Latina i data 12 settembre 2019, n. 849 che nell'allegato prevede l'attivazione da 1° gennaio 2020 presso le sedi delle istituende case della salute apposite strutture territoriali afferenti al Dipartimento di assistenza primaria ed incardinate su base territoriale alla UOC Assistenza medica e specialistica di tale dipartimento deputate principalmente alla gestione delle urgenze territoriale occorre una puntualizzazione.
Al riguardo desidero ricordare che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2017 recante la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" all' Art. 7."Emergenza sanitaria territoriale" stabilisce che  il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato.
Il coordinamento e la gestione dell’attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell’arco delle 24 ore.
In particolare, devono essere garantiti:
a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico,
chimico e radiologico (NBCR), 
d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fi ssate dalle
regioni e province autonome.
L’attività di emergenza sanitaria territoriale deve essere svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
Sotto l'aspetto della gerarchia delle norme un DPCM è superiore ad un decreto ministeriale pertanto le disposizioni contenute nel predetto decreto di fatto annullano quelle contenute nel DM 70 in contrasto con esso con particolare riguardo a quelle relative al sistema di emergenza urgenza territoriale impropriamente falcidiato dal citato decreto ministeriale che peraltro avrebbe dovuto occuparsi solo degli standard ospedalieri e non di quelli territoriali e quindi neppure del sistema di emergenza sanitaria territoriale.
Pertanto il DCA U00303/2019 della regione Lazio nel prevedere al punto 7.1.3 la trasformazione dei punti di primo intervento in "Punti di erogazione di assistenza primaria" di fatto dequalifica il servizio di emergenza sanitaria territoriale in violazione del più volte citato DPCM 12 gennaio 2017 che viene completamente ignorato. 

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