martedì 1 ottobre 2019

LA RIMODULAZIONE DEL TICKET PER RIPORTARE EQUITA' NEL SISTEMA


Il Ministro Speranza ha comunicato che affronterà con un disegno di legge specifico il problema dei ticket. Com'è noto si tratta di una misura di compartecipazione alla spesa introdotta sul modello francese del ticket modérateur allo scopo di contenere i comportamenti consumistici.
Il nuovo Ministro della salute vuole  “garantire una maggiore equità nell’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria “ facendo pagare ticket più elevati a chi ha più disponibilità economiche. 
Il gettito però dovrà essere lo stesso. La nuova disciplina dovrà garantire, comunque, un introito per il SSN equivalente a quello attualmente percepito a titolo di ticket e di quota fissa sulla ricetta.
La rimodulazione, come già scritto nella proposta di Patto per la Salute inviate dal Ministero alle Regioni, avverrà rivedendo le fasce reddituali in “relazione al reddito prodotto dal nucleo familiare fiscale, rapportato alla composizione del nucleo stesso sulla base di una scala di equivalenza” (il cosiddetto reddito familiare equivalente RE). Sarà però introdotto un tetto annuale oltre il quale non si pagherà.
Si tratta di una misura che tende a riportare equità nel SSN, il problema è che tutto sarà  basato sulle dichiarazioni dei redditi non sempre veritiere.
Ma vediamo come funziona ora. 
Con la legge 181/1982 fu introdotto anche in Italia il ticket che rappresenta il modo con cui gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con DPCM 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:
a) Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione).
Al ticket si deve aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, ma alcune Regioni hanno adottato misure alternative o hanno variato l’importo della quota fissa in aumento o in diminuzione. Il D.L. 347/2001 convertito con la legge 405/2001, prevede, infatti, che le Regioni possano coprire eventuali disavanzi di gestione con l’introduzione di ulteriori misure di partecipazione alla spesa.
Con una ricetta possono essere prescritte fino ad otto prestazioni della stessa branca specialistica, fatta eccezione per le prestazioni di fisioterapia.
Le tariffe nazionali di riferimento in vigore sono quelle individuate dal D.M. del 22 luglio 1995 ma molte Regioni hanno adottato proprie tariffe (consultabili sui portali delle Regioni).
b) Prestazioni di pronto soccorso
Il comma 796 della legge 296/2006 prevede il pagamento di un ticket per le prestazioni erogate in Pronto soccorso classificate con codice “bianco” (prestazioni non urgenti, paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da ricovero (€ 25), ma alcune regioni omettono di farlo pagare con scuse varie anche se poi qualcuno si lamenta per le file e il caos al PS o per i tempi di attesa dato che molti saltano la guardia medica dove si deve pagare per i codici bianchi andando direttamente al Pronto Soccorso dove sanno che non gli faranno pagare il ticket. 
In effetti il ticket potrebbe contenere gli accessi impropri.
Sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione.
Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito: Codice “rosso” - paziente molto critico; Codice “giallo” – paziente mediamente critico; Codice “verde” – paziente poco critico.
c) Farmaci
Sin dall’anno 2000 lo Stato ha abolito il ticket sui farmaci ad eccezione di quelli totalmente a pagamento (classe C); tuttavia alcune regioni per fronteggiare situazioni di disavanzo della spesa sanitaria lo hanno reintrodotto autonomamente.
d) Le cure termali.
Le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sono:
- Gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina, la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto);
- Gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);
- Le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
- I trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma, la rimozione dei punti, ecc.), ai sensi dell’art. 1, comma 18, della Legge 622/1996;
- Gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne pungidito, misuratori della glicemia, ecc.);
- Le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.
Il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale, quali:
- La tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal DPCM 12 gennaio 2017;
- La prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
- La promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione;
- La tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/1992;
- I vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano Nazionale della prevenzione vaccinale per le persone identificate come destinatarie (ad es. quelli per i minorenni ex D.lgs.119/2017).
Infine la legge prevede l’esenzione dal ticket nei seguenti casi:
Reddito 
L'accertamento fino ad ora era delegato alle aziende sanitarie con esiti non sempre soddisfacenti anche perché erano basati sulle autocertificazioni.
Le esenzioni attualmente in vigore sono le seguenti:
- Titolari di pensione sociale e familiari a carico;
- Minori di età inferiore sei anni e anziani se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98;
- Disoccupati e loro familiari appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a € 8.263,31, aumentato in presenza del coniuge e di figli a carico;
Patologie
- Presenza di patologie croniche o rare;
- Invalidità;
- Altri casi (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento HIV)
Nel 2017 gli italiani hanno speso quasi 3 miliardi per i ticket, per una spesa media pro capite di € 47,7.

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