lunedì 14 ottobre 2019

IL PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

L'attività delle aziende sanitarie dovrebbe essere orientata verso la tutela della salute dei cittadini.
Sarebbe importante che venissero sempre tenuti presenti alcuni principi tra i quali molto importante è quello della protezione della salute umana. 
L’art. 1 della legge 241/1990 stabilisce che l’attività amministrativa oltre che dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, sia retta anche dai principi dell’ordinamento comunitario. 
Al riguardo il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’art. 168 (ex 152 del TCE) afferma che «Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero».
A sua volta la Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, approvata il 12 gennaio 2007 e accettata da 27 Stati, all’art.35 dedicato alla “Protezione della salute” stabilisce che «Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». 
Questa formulazione della norma contiene un preciso criterio nei confronti dei governi nazionali i quali non possono limitari agli “standard minimi di assistenza”, ma hanno l’obbligo di compiere tutti gli sforzi possibili. 
L’art. 3 del Trattato di Amsterdam (1997) stabilisce infine che «…l’azione della Comunità si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle fonti i pericolo per la salute umana

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