martedì 8 ottobre 2019

PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO PER IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI


Nell'ambito dei rifiuti urbani uno dei problemi principali è rappresentato nella nostra regione da quello dell'organico.
Il Consiglio regionale il 3 ottobre scorso ha approvato la legge regionale n. 19 recante "Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici".
Una legge che nell’osservanza della normativa dell’Unione europea nonché della Costituzione e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, nonché in coerenza con la promozione di stili di vita improntati alla sostenibilità e la promozione di forme di economia circolare,
promuove:
a) l’attuazione delle pratiche di compostaggio aerobico e, in particolare, di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio di prossimità, così come definiti dagli articoli 183, comma 1, lettere e) e qqbis) e 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
b) la produzione aerobica e l’utilizzo di un “compost di qualità” che rispetti i requisiti e le caratteristiche di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e successive modifiche.
La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
a) adotterà, nei propri atti di pianificazione e regolamentazione, misure utili per promuovere la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi;
b) adotterà linee guida finalizzate a:
1) ottimizzare ed implementare l’autocompostaggio, nel rispetto della normativa statale;
2) progettare, realizzare e gestire gli impianti destinati al compostaggio di prossimità di cui all’articolo 214, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della potestà statutaria e regolamentare dei comuni;
3) ottimizzare ed implementare l’attività di compostaggio di comunità di rifiuti organici di cui all’articolo 180, comma 1-octies, del d.lgs. 152/2006, nel rispetto del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
c) adotterà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un disciplinare di produzione del “compost di qualità” nel quale sono definite le azioni e le misure utili a garantire la migliore qualità del prodotto, anche attraverso ulteriori procedure di controllo e di analisi rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e rendendo trasparente la filiera del rifiuto trattato nonché a favorire accordi di vendita con le associazioni di categoria;
d) attiverà, in collaborazione con i comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (ambiti di raccolta ottimali), un sistema di monitoraggio sul rifiuto organico prodotto e sul relativo utilizzo;
e) concederà contributi.

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