Nel lazio mancano oramai poco più di 70 giorni alla trasformazione (ma in qualche atto troviamo scritto disattivazione) dei PPI e alla loro sostituzione con delle strutture territoriali di assistenza primaria in base al decreto del Commissario ad acta per la sanità del Lazio n. U00303/2019.
Ma vi sembra normale questa scelta ?
Come si forma il processo decisionale nelle aziende sanitarie?
Tra i principi buona amministrazione anche la ragionevolezza dovrebbe guidare chi assume certe decisioni.
La
Corte Costituzionale ha definito la ragionevolezza “razionalità pratica” (sentenza n.
172 del 1996), potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina
al “senso comune” per moderare la discrezionalità del legislatore.
Attesa la sua natura di primaria importanza tra i servizi
sanitari nel senso che dalla sua tempestività e certezza dipende con altissima probabilità
non la qualità del servizio ma la protezione del diritto primario dell’uomo
quello alla vita, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve
rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute, affermato dalla
Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost. n. 162/2007 e n. 275/2016) e per la sua
stessa natura insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o
ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico - amministrativa, tanto
meno di carattere finanziario.
La
normativa in tema di pronto soccorso deve perciò essere applicata con una interpretazione
costituzionalmente orientata che a tal fine deve privilegiare il criterio, all’interno
della dimensione regionale del servizio, tendente ad una organizzazione territoriale
il più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle
zone “svantaggiate”.
Al
riguardo non può pertanto sussistere alcun dubbio sull’irragionevolezza di una applicazione
della normativa nel senso di legittimare soppressioni e/o trasferimento definitivi
di presidi di primo intervento sanitario che costringano l’utenza a rivolgersi
a servizi che per essere raggiunti sia richiesto un aumento dei tempi di
percorrenza oltre il limite indicato dalla normativa.
E
ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la conformazione oro-geografica
e le condizioni di viabilità dell’intera zona, incidono negativamente e
strutturalmente sulla effettiva percorribilità nei tempi prescritti dagli
standard di emergenza/urgenza, soprattutto nel periodo invernale a causa delle
prevedibili avverse condizioni climatiche (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez.
III, 27 aprile 2015. n. 2151; Cons Stato, sez. III, 30 maggio 2012 n. 3242 e
TAR Umbria, Perugia, Sentenza n. 98/2018).
Il
principio della ragionevolezza dovrebbe sempre assistere il processo
decisionale di chi governa la sanità onde evitare possibili rischi per i
cittadini.
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