martedì 12 novembre 2019

IL PARERE DEGLI UFFICIO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER LA PARTE RELATIVA ALL'EDILIZIA SANITARIA


Il disegno di legge d'iniziativa del Governo che reca la proposta di legge di bilancio per l'anno 2020 all'articolo 9 tratta dell' Edilizia sanitaria.
Un tema molto importante per il miglioramento della qualità del SSN per realizzare nuove infrastrutture, per adeguare quelle obsolete, ma anche per l'acquisto di apparecchiature indispensabili per l'abbattimento delle liste di attesa.
Dal Dossier prodotto dall' ufficio di bilancio del Senato si legge il seguente commento:
Il comma 1 eleva a 30 miliardi di euro, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato dall’articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009 e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018 in 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L’incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 555, dalla legge n. 145 del 2018.
Il comma 2, intervenendo sulla legge n. 120 del 2007, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il conseguimento del collaudo, in assenza del quale è disposta la risoluzione degli accordi di programma relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria finalizzati a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, a condizione che detti interventi risultino comunque iniziati.
La Relazione Tecnica (d'ora in avanti RT) chiarisce che l'incremento di 2 miliardi complessivi destinati al finanziamento di programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico sono così ripartiti:
- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
La RT puntualizza inoltre che la relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.
In relazione al comma 2 la RT evidenzia che esso mira a consentire il completamento delle opere avviate entro il termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021. La RT esclude che dalla presente disposizione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi già finanziati negli esercizi pregressi.
Al riguardo, si fa presente che dal dispositivo non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, riportata soltanto dalla RT, che non rappresenta una fonte normativa. Si ricorda che all'incremento dello spazio programmatorio stabilito dalla norma in esame devono far seguito il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l'iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Nessun commento:

Posta un commento