giovedì 30 aprile 2015

APPROVATA OGGI DAL SENATO LA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA P.A.

Questa mattina il senato ha approvato i testo del Disegno di legge contenete "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ora passerà alla camera per l'approvazione definitiva. Si tratta un atto complesso che contiene un'ampia delega al governo per la riforma della Pubblica amministrazione. Nel corso dell'esame al Senato la proposta ha subito molte migliorie; il testo approvato lo potete trovare qui:  http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44709

LE DISPOSIZIONI PER IL CONTO ANNUALE 2015

IL Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 17 in data 24 aprile ha fornito le istruzioni a tutti gli enti e le pubbliche amministrazione per la compilazione del Conto annuale, questo importante strumento per analizzare la spesa del personale in base al titolo V del D.lgs 165/2001.
Potete scaricarla da qui:
 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_24_aprile_2015_n_17.html

martedì 28 aprile 2015

LA CARTA DI MILANO

Dopo tanta attesa ecco la Carte di Milano, il primo importantissimo frutto dell'EXPO per invitare tutti i paesi del Mondo a fare di più sulla nutrizione della popolazione in tutto il Mondo. Dal testo leggiamo gli impegni:  Noi crediamo che
tutti abbiano il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo tutto l’arco della vita e permetta una vita attiva; il cibo abbia un forte valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato come strumento di pressione politica ed economica; le risorse del pianeta vadano gestite in modo equo, razionale ed efficiente affinché non siano sfruttate in modo eccessivo e non avvantaggino alcuni a svantaggio di altri; l’accesso a fonti di energia pulita sia un diritto di tutti, delle generazioni presenti e future; gli investimenti nelle risorse naturali, a partire dal suolo, debbano essere regolati, per garantire e preservare alle popolazioni locali l’accesso a tali risorse e a un loro uso sostenibile; una corretta gestione delle risorse idriche, ovvero una gestione che tenga conto del rapporto tra acqua, cibo ed energia, sia fondamentale per garantire il diritto al cibo a tutti l’attività agricola sia fondamentale non solo per la produzione di beni alimentari ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità.
http://download.repubblica.it/pdf/2015/locali/milano/carta-milano.pdf

DALLA CONFERENZA DI HAIFA UNA ANALISI DEI COSTI ECONOMICI PER L'IMPATTO SULLA SALUTE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA IN EUROPA

In una Conferenza organizzata dall'OMS e dall'OECD tenutasi ad Haifa in questi giorni sono stati esaminati i costi economici sulla salute a causa dell'inquinamento dell'aria in Europa. I dati emersi sono ancora una volta molto preoccupanti e dovrebbero spingere i nostri governanti ad assumere decisioni più forti specialmente sulla circolazione delle auto nelle grandi città. E' finita l'epoca delle vuote parole, occorre intervenire al più presto per fermare questa situazione. Devono cessare le resistenze di chi vuole utilizzare ad ogni costo l'auto e deve essere ripensata la mobilità favorendo, ove possibile,  la bicicletta. I costi in termini di malattie, di riduzione della durata della vita e di morte sono elevatissimi anche in Italia, come si vede dal prospetto allegato. Anche gli amministratori locali hanno le loro responsabilità e devono fare di più per accelerare il processo di modifica di questo stato di cose agevolando di più la mobilità soft. Su Quotidiano sanità trovate il testo:


http://b8h7b.s48.it/e/t?q=l%3dAITFA%26w%3dM%26w%3dCDUB%26x%3dDPIICO%264%3dq5Fy_1boY_Bl_DZba_No_1boY_AqI66.2Gx3tzrjyA2jy53j.tF_1Zdl_Aol8unrw3r_3mbY_C2l1pw3n_1zo.yjjlwsB_1Zdl_Bol8u_1boY_BoQCHFQEG.1zo%26m%3d



OPEN DATA PER MONITORARE ANCHE LA SANITA': LE NOVITA' DEI CODICI SIOPE 2015

Aggiungi didascalia
In base alla L. 196/2009 il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata stabilisce con propri decreti le modalità e i tempi per il monitoraggio della spesa alla banca dati del Sistema Operativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)  in base a codici aggiornati periodicamente. Per l'anno 2015 è disponibile una nuova release per la sanità che contiene alcune novità di cui riassumo quelle secondo me più interessanti: Entrate: 1500 entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati, molte voci sono state trasferite qui dal codice 1700 Entrate per prestazioni non sanitarie.  2104 comprende ora le risorse aggiuntive per la copertura dei LEA. 3102 Rimborsi spese personale comandato. 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi. 4105 Alienazione beni materiali. 4200 Alienazione immobilizzazioni immateriali (diritti licenze ecc);  6300 depositi spese contrattuali, ecc. Il problema è che per la sanità, come per gli enti locali, ancora non c'è molta appropriatezza da parte degli uffici competenti nella attribuzione dei codici; comunque si evidenziano notevoli discrepanze rispetto ai dati che si rilevano dal bilancio.

ANCHE I CONSORZI DI BONIFICA SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME SULLA TRASPARENZA E A QUELLE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Un nuovo comunicato del Presidente dell'ANAC in data 22 aprile con il quale ha precisato che i Consorzi di bonifica, sono da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal P.N.A. e dall’art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, sono destinatari dell’obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI). Sempre secondo il Presidente Cantone i Consorzi di bonifica sono, altresì, tenuti alla pubblicazione di detti atti sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Si ricorda che fra gli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, vi è la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il cui nominativo deve essere comunicato a ANAC utilizzando esclusivamente il Modulo_ANAC_Nomina_RPC, disponibile sul sito dell’Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it. Infine il Presidente ha rimarcato la necessità che i Consorzi di bonifca si adeguino tempestivamente alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.

domenica 26 aprile 2015

CONFLITTO DI INTERESSI SE L'AMMINISTRATORE LOCALE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI CHE RISCUOTONO SOMME DAL COMUNE

Ci sono persone che seguitano a segnalarmi fatti ponendomi quesiti circa il comportamento di amministratori locali nei Comuni anche ai più lontani confini della penisola. Un problema che pare sia abbastanza diffuso da qualche parte, è quello di amministratori comunali i quali in qualità di avvocati, commercialisti, ecc., svolgono incarichi  professionali a favore di società di sono convenzionate od hanno comunque dei rapporti di servizio con il Comune. E' evidente che in questi casi pur non essendo applicabile l'istituto della incompatibilità, si appalesa quello che potrebbe apparire un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990) e quindi la necessità che l'interessato si astenga nel caso in cui debba essere esaminato qualche atto relativo alla società o all'associazione per la quale svolge detto incarico. Al riguardo la materia è trattata anche nel Piano Nazionale Anticorruzione, nella L. 190/2012 (art.1 comma 41) e nel D.lgs 33/2013. sarebbe opportuno che gli amministratori locali facessero una maggiore attenzione a queste norme.

venerdì 24 aprile 2015

AZIENDE SPECIALI: IL CONSIGLIO DI STATO CAMBIA ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In base all’art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali l’azienda speciale é un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. E’ un organismo strumentale dell'ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Per molti anni la dottrina e la giurisprudenza hanno sostenuto che si trattasse di enti pubblici economici, ma una recentissima sentenza (depositata il 10 aprile 2015) del Consiglio di Stato (Sezione III n. 1842/2015) ha imposto una svolta decisiva. Secondo il Consiglio, ritenutosi in primo luogo competente proprio perché ha ritenuto che una azienda speciale non rientri nel novero degli enti pubblici economici e nel merito sancendo che quando un’azienda speciale svolge per il Comune un servizio senza il completo recupero dei costi sull’utenza (attese anche le evidenti finalità sociali), la stessa non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l'azienda stessa come un ente pubblico non economico, rientrando così nella fattispecie dell’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.S tratta di una decisione molto interessante che dovrà essere presa in esame nell’ambito della razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali. La sentenza è reperibile al seguente indirizzo: 
https://www.giustizia-Amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MDSKYFXWPQ3HP6YDROGFYMFDSI&q=

IL FORUM DELLA MERITOCRAZIA METTE A NUDO LE NOSTRE PECCHE

Era passato un poco in silenzio il Meritometro elaborato dal Forum della meritocrazia. Un indicatore sullo stato del merito nei Paesi europei. Una volta tanto una graduatoria sviluppata da un centro sudi del nostro Paese e questo è bene; meno bene è il risultato cui è pervenuta la ricerca. Gli indicatori presi in esame dai ricercatori riguardavano le pari opportunità, la mobilità, la libertà, la qualità del sistema, l' attrattività dei talenti, le regole e la trasparenza.   Purtroppo ancora una volta l'Italia si colloca ancora una volta all'ultimo posto. Molto brutti sono i voti assegnati per le pari opportunità: 16,54 e quello sulla trasparenza: 13,44, ma anche gli altri sono molto bassi e ci collocano molto lontano dalla Spagna, penultima classificata. penso che i nostri governanti, a tutti i livelli, dovrebbero ragionare su questa graduatoria e cominciare a pensare di introdurre, anche nel prossimo provvedimento sulla riforma della P.A. norme adatte a cambiare fortemente lo stato di cose attuale.

IL DPCM PER I PRECARI DELLA SANITA'


Finalmente, sulla G.U del 23 aprile è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile recante al disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità. In base a questo provvedimento le Aziende e gli enti (purché abbiamo la disponibilità finanziaria e ad isorisorse) , entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale. I concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.Si tratta di una soluzione intelligente che consente di avvalersi del grande lavoro che fu fatto all'epoca anche da me insieme a quel Governo per dare una applicazione corretta e di buonsenso alle norme. Resta il problema del personale addetto alla ricerca che lavora su progetti che, naturalmente non prevedono un posto in organico.

giovedì 23 aprile 2015

RICORRONO GLI 800 ANNI DALLA FIRMA DELLA MAGNA CARTA

I questi giorni, densi di ricordi per il 70° anniversario della lotta di liberazione e dei valori che scaturirono da quell'epopea, trasfusi poi nella nostra Costituzione, mi è venuto in mente di riprendere in mano la storia inglese. Quando Riccardo Cuor di leone morì il 6 aprile 1199, gli succedette il fratello minore Giovanni Senza Terra (John Lackland), (che molti conoscono per essere stato il nemico di Robin Hood), chiamato così perché aveva perso i suoi possedimenti in Francia. Giovanni, per difendere e poi riconquistare i possedimenti dei Plantageneti in Francia, dovette ingaggiare una guerra con il regno di Francia, finanziata tramite una forte tassazione dei suoi baroni, che ne denunciarono pubblicamente l'arbitrarietà, segnalando in particolare gravi abusi. Giovanni, sconfitto dalle truppe francesi a Bouvines dovette fronteggiare la rivolta dei baroni, che il 5 maggio 1215 rifiutarono la fedeltà al re, per cui Giovanni Senzaterra, durante l'incontro con i ribelli avvenuto il 15 giugno nella brughiera di Runnymede, si vide costretto, in cambio della rinnovata obbedienza, a una serie di concessioni che costituiscono il contenuto principale della Magna Carta. La Magna Carta Libertatum è stata interpretata a posteriori come il primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini. Occorre prendere esempio dalla storia, passate e recente, non è andando sull'Aventino che si possono affrontare i problemi del Paese.

martedì 21 aprile 2015

LA GIORNATA DELLA TERRA 2015: 22 APRILE

Oggi si celebra la Giornata della terra. Le NAZIONI UNITE celebrano questa festa ogni anno, un mese e due giorni dopo l' equinozio di primavera, il 22 aprile. La celebrazione coinvolge per il momento 175 Paesi. La festa è nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Nel corso di questi anni la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti  lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. In ogni scuola dovrebbe essere ricordata questa giornata così importante per il nostro pianeta che, giorno dopo giorno viene danneggiato sempre più dall'azione dell'uomo.

lunedì 20 aprile 2015

INTERNET OF THINGS NEGLI ENTI LOCALI E IN SANITA'

Internet of things (IoT) consiste nell’estensione del sistema internet al mondo degli oggetti e dei luoghi reali. Sembra che la sua origine possa essere fatta risalire al 1999 (presso l’MIT), ma se ne parla in maniera diffusa solo ora. L’Internet delle cose è vista come una possibile e molto prossima evoluzione dell’uso della Rete. Grazie alla IoT gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Gli elettrodomestici si attivano autonomamente, le sveglie suonano prima in caso di traffico, le piante comunicano al sistema di innaffiamento quando è il momento di essere innaffiate, le scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall’altra parte del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete. L’obiettivo dell’IoT è di far sì che il mondo elettronico tracci una mappa di quello reale, dando un’identità elettronica alle cose e ai luoghi dell’ambiente fisico. Gli oggetti e i luoghi muniti di etichette Identificazione a radio frequenza (Rfid) o anche i Codici a barre bidimensionali Quick Response (QR) possono comunicare informazioni in rete o a dispositivi mobili come i telefoni cellulari. I campi di applicabilità negli enti locali e in sanità sono molteplici: dalla logistica fino all'efficienza energetica, all’assistenza remota e alla tutela ambientale (rifiuti ecc.). Ho trattato l'argomento nel mio nuovo libro.

Comuni: Tempo di rendiconto, l'elenco dei documenti che la giunta deve allegare al bilancio

Le ultime modifiche al TUEL hanno aumentato considerevolmente il numero degli atti che devono essere allegati al rendiconto che dovrà essere sottoposto al consiglio comunale entro il 30 aprile. Il tempo stringe, ma in molti casi le Giunta comunali ancora non hanno provveduto ad adottare la proposta ed a metterla a disposizione dei consiglieri e dei cittadini in base al principio democratico della resa del conto. Sugli ultimi miei volumi dedicati all'amministrazione locale vista sia dalla parte dell'opposizione che della maggioranza ho dedicato molto spazio proprio alla gestione del bilancio. In base all'art. 11 comma 4 del D.lgs 118/2011 questi sono i documenti che devono essere allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6 del predetto articolo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti, redatta in base allo schema tipo approvato dalla corte dei Conti.
Rammento che in base alla direttiva sul Bilancio sociale la Giunta dovrebbe sottoporre il rendiconto anche ai cittadini mettendo a disposizione sul sito web del Comune una versione comprensibile del bilancio per renderlo comprensibile a tutti.

SE VIENE MENO IL PLURALISMO

Recenti fatti mi hanno spinto a riprendere un tema trattato nel mio ultimo volume: "Il Sindaco di tutti: come gastire il Comune per un risultato durevole". Il pluralismo è uno dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione che all’art. 2 riconosce i diritti inviolabili non solo all’individuo considerato isolatamente, ma anche alle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” tra le quali troviamo anche i partiti politici e così all’art. 49 è previsto che «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Il pluralismo politico è anche uno dei tre principi cui è ispirata la costituzione americana e mira ad impedire accumulazioni di potere eccessive da parte di alcuni gruppi in confronto di altri, tali da poter mettere a repentaglio l’equilibrio - orizzontale - democratico. Secondo Bobbio «Senza pluralismo non è possibile alcuna forma di governo democratico e nessun governo può permettersi di ridurre, limitare, comprimere il pluralismo senza trasformarsi nel suo contrario». Sempre secondo Bobbio «La discordia è il sale della democrazia, o più precisamente della dottrina liberale che sta alla basa della democrazia moderna». Resta sempre a fondamento del pensiero liberale e democratico moderno il famoso detto di Kant «L’uomo vuole la concordia ma la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia». L’argomento è stato recentemente ripreso anche da Zagrebelsky il quale ha evidenziato il concetto di “democrazia minima” sviluppato da Bobbio in uno scambio epistolare con Pietro Ingrao sul tema della democrazia e delle riforme costituzionali contro l’idea dell’unità a tutti i costi che annulla pluralismo e differenze, in contrasto totale con il pensiero liberal democratico. Il pluralismo vive e si alimenta nelle autonomie locali; tuttavia, nonostante le norme esistenti, in molti Comuni si assiste all’assenza di dialogo tra le parti e ad un impedimento dell’espressione del dissenso interno da parte delle minoranze; troppi Sindaci, una volta al potere, si comportano in maniera autocratica vedendo in ogni voce diversa un attacco alla loro egemonia. In quest’ottica, in taluni casi, è intervenuta la Prefettura (vedi nota del Prefetto di Bologna del 14 ottobre 2011) riconoscendo ad esempio il diritto delle opposizioni ad utilizzare spazi di comunicazione istituzionale all’interno del notiziario comunale. Proprio per il loro carattere di amministrazioni di prossimità a stretto contatto con i cittadini, il pluralismo negli enti locali ha una notevole importanza e il Sindaco ha la responsabilità di garantirne il pieno ed effettivo svolgimento nonché di accogliere democraticamente i contributi costruttivi delle opposizioni che possono anche manifestarsi con l’espressione del dissenso. Ma cosa avviene se anche questi metodi arroganti vengono portati nel Parlamento, la massima istituzione della democrazia del nostro Paese e viene impedita anche lì l’espressione del pluralismo? 

I SINDACI E LA SICUREZZA URBANA

Il problema della Sicurezza urbana è molto sentito in alcune comunità a causa di problemi che continuamente sono sulle prime pagine della cronaca. Sul mio recente "Il Sindaco di tutti: Come gestire il Comune per un risultato durevole" ho dedicato a questo problema un intero capitolo. Alcuni Sindaci non si rendono conto che, tra i tantissimi compiti loro attribuiti dalla legge c'è anche quello di intervenire per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili;
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza 

domenica 19 aprile 2015

CHE NE FACCIAMO DEI RESIDUI ATTIVI DEI COMUNI ?

In questi anni sono stati tagliati molti residui attivi di dubbia esigibilità che erano stati mantenuti in bilancio dai Comuni e che servivano a bilanciare uscite reali, ma ancora ci sono problemi. Sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 17 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, consapevole delle implicazioni del problema con riguardo al ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (previsto dall’art.3 comma 7 del D.lgs. n.118/2011) individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014, dopo aver confermato che il ripiano dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 188 del D.lgs. 267/2000, ha stabilito tra l’altro la possibilità di ricorrere ai proventi realizzati con l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili, ma anche l’utilizzo delle eventuali quote di risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti a seguito dell’iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall’art. 6, comma 7 de D.L. n.95/2012.

sabato 18 aprile 2015

TUTTI I COMUNI DEVONO COMUNICARE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO ALL'AGCOM LE SOMME SPESE PER LA PUBBLICITA'

L’art. 5 della legge 67/87 concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, stabilisce che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio. In particolare i Comuni sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel predetto articolo 5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. Il modello per la comunicazione è stato approvato dall’Autorità per le Comunicazioni con deliberazione n. 129/02/Cons del 24 aprile 2002. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Inoltre in base all’art. 6 della medesima legge i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate nonché le unità sanitarie locali devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. Gli esposti per la mancata comunicazione o pubblicazione vanno inviati all'AGCOM.

L'INCOMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PER DEBITI VERSO IL COMUNE PUO' VERIFICARSI ANCHE DOPO LA NOMINA

L’art. 63 del testo Unico degli Enti Locali prevede tra i casi di incompatibilità alla carica Sindaco e di consigliere comunale colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso un istituto od un’azienda da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Naturalmente si tratta di una causa che non è valida solo la momento della nomina, ma è permanente, per cui può scattare anche successivamente ove si verifichi per qualunque motivo una situazione di debito da parte dell’eletto nei confronti del Comune e delle sue Aziende. Si può trattare di debito riguardante il mancato pagamento di tasse comunali, ma anche abusi edilizi. In entrambi i casi, mentre un tempo era difficile riuscire a conoscere queste notizie oggi, grazie alla pubblicità di tutti gli atti all’Albo pretorio on-line ognuno può verificare ad esempio le comunicazioni mensili fatte dal Comune alla regione ai sensi dell’art. 31, comma 7 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 10 della L.R. n. 15 dell’11 agosto 2008. Per quanto concerne il mancato pagamento di tasse, multe ecc. è invece sufficiente cercare, sempre all’Albo Pretorio le comunicazioni di Equitalia. Oggi il lavoro dell’opposizione è molto facilitato, ma quanti consiglieri di opposizione, pur avendo l’accesso a tutte queste notizie, se ne avvalgono? Perché non le usano? Non si tratta quindi di questione di poco conto ma chiunque può sollevare il problema dell’avvenuto verificarsi della fattispecie prevista dal legislatore.

giovedì 16 aprile 2015

TARI E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

La TARI è stata introdotta dalla legge n.147/2013¸in particolare il comma 639 dell’articolo unico della legge definisce questo nuovo tributo come “tassa”, per cui trovano applicazione tutte le norme relative ai tributi, tra le quali in primo luogo la legge 212/2000. Il fatto che alla normativa sui rifiuti solidi urbani sia applicabile il c.d. Codice del contribuente comporta conseguenze molto interessanti. In primo luogo l’amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L’amministrazione deve assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione. Da quanto sopra balza agli occhi il sopruso che viene attuato da alcune amministrazioni locali nei confronti dei cittadini, con la richiesta di documenti, planimetrie ecc. I cittadini purtroppo per lo più sono ignari circa l’esistenza di queste norme che sono poste proprio a loro difesa. Sarebbe opportuno che anche sull’applicazione della TARI venisse fatta maggiore trasparenza in modo da mettere i cittadini in condizione di comprendere meglio le modalità di applicazione della nuova norma e di poter collaborare con le amministrazioni per un sua corretta attuazione.

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

Di recente sulla stampa sono apparse alcune critiche pesanti nei confronti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), che avrebbero mancato di svolgere la funzione per la quale sono stati creati e che avrebbero dei costi sproporzionati ai compiti ed ai risultati. Come spesso accade, su questi organismi si sono addensate molte ombre[1], ma non ritengo che possa essere un motivo per sopprimerli come proposto da qualcuno, ma senza dubbio per rimuovere le numerose criticità. Sin dalla loro istituzione, avvenuta con la legge n.15/2009 (cui seguì il famoso D.lgs 150/2009) apparvero chiari i limiti di tale organismo legati in primo luogo alle modalità della loro nomina, affidata in base all’art. 4 di detta legge al vertice politico amministrativo dell’amministrazione di appartenenza e quindi per le amministrazioni centrali al Ministro, per gli enti locali ai Sindaci e per la sanità agli stessi Direttori Generali; pertanto un organo che avrebbe dovuto operare con una posizione di terzietà rispetto all’ente, essendo espressione proprio di chi nomina i dirigenti è venuto ad assumere un ruolo subalterno che ne ha fortemente limitato l’autonomia. È chiaro che questa sia una delle cose da modificare…e presto. Molte delle persone prescelte non hanno conoscenze ed esperienze in materia di valutazione e non conoscono neanche i contratti di lavoro della dirigenza, né si sono preoccupate di documentarsi. Un’altra criticità è stata rappresentata dalla mancata attivazione dell’OIV in tutti gli enti locali in quanto di fatto i pubblici amministratori, sostenuti in ciò da un parere dell’ANCI, in molti casi hanno mantenuto i vecchi Nuclei di Valutazione. Per di più, a fronte di requisiti stringenti e di numerose incompatibilità (eletti ad incarichi pubblici, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ecc.), tuttora in molti casi siedono in seno a questi organismi personaggi che non ci dovrebbero stare, ma chi dovrebbe controllare (Regioni comprese) non si avvede di nulla, oppure come avvenuto con la ex CIVIT non ha strumenti adeguati. È mancata l’emanazione di Linee guida per definire in maniera chiara le modalità della procedura di valutazione che, sia pur differente tra amministrazioni centrali, aziende sanitarie ed enti locali, ha numerosi punti in comune. Personalmente mi sono trovato a lavorare negli enti locali e nella sanità sia da una parte che dall’altra e ritengo che in primo luogo si debba creare una sinergia tra il top management (ad esempio Direzione generale del Comune) e OIV, sin dalla predisposizione del Piano della performance che poi alla individuazione degli obiettivi di budget, che devono essere realmente misurabili proprio per consentire la valutazione da parte dell’OIV. Alla fine dell’esercizio ogni dirigente deve ovviamente predisporre un report che è opportuno sia stilato sulla base di un format concordato tra Direzione generale e OIV (o magari allegato alle auspicate linee guida), onde evitare difformità che sono fonte di confusione. Tutte le relazioni dovrebbero essere esaminate a livello istruttorio dal Controllo di gestione, che dovrebbe evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto ai dati attesi e fare anche il benchmarcking; a questo punto ad esempio nei Comuni il Direttore generale/Segretario generale dovrebbe a sua volta aggiungere il proprio parere sulla scheda di ciascuno dei dirigenti su temi sui quali solo lui può dare una valutazione appropriata (ad esempio la gestione del personale) dato che è a stretto contatto quotidiano con loro. Finalmente l’OIV dovrebbe affrontare l’incontro con i dirigenti che, sempre a mio parere, nei Comuni dovrebbe essere con tutti, mentre per le Aziende sanitarie dovrebbe riguardare tutti i dirigenti di Unità Operativa Complessa e ciò anche per creare anche una occasione di dibattito tra OIV e dirigenti che può rappresentare anche un momento crescita per molti di essi. Sono a conoscenza del fatto che in molte ASL l’OIV incontra solamente i capi Dipartimento, ma così si non si raggiunge proprio l’obiettivo voluto dal legislatore. Infine, tenuto conto dell’interesse dell’ente a raggiungere gli obiettivi sarebbe opportuno che l’OIV ne monitorasse costantemente il grado di raggiungimento, convocando anche i dirigenti responsabili nel caso in cui fosse verificato qualche scostamento negativo per valutare insieme i provvedimenti da assumere. Infine vorrei accennare al compenso, di cui si è parlato sempre sulla stampa, se questo è contenuti nei limiti di legge e se l’OIV svolge tutti i compiti per i quali è stato nominato, si tratta di somme irrisorie; ma naturalmente se i componenti dell’OIV prendono l’incarico come una sine cura è evidente che si tratta di somme gettate al vento; anche in questo caso forse chi avrebbe dovuto controllare, forse non ha fatto il proprio dovere. Concludendo, penso che prima di cancellare un organismo che in molte parti d’Italia funziona, sarebbe opportuno rimuovere gli elementi di criticità e fornire regole chiare ed univoche (Le Linee guida) per il suo funzionamento.




[1]F.BRUGNOLA, Luci ed ombre del sistema di valutazione, «La Rivista di servizio sociale», Edizioni Istisss, Roma, anno LI, n. 2/2011, pagg.21-44; vedi anche F.BRUGNOLA, Il Sindaco di tutti: Come gestire il Comune per un successo durevole, Roma 2015

TRASMESSO IL TESTO UFFICIALE DELL'INTESA STATO REGIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ALLA SANITA'


La Conferenza Stato regioni riunitasi nella seduta del 26 febbraio 2015 ha raggiunto una intesa concernente l'individuazione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del SSN ed in data 14 aprile il Direttore della Segreteria della Conferenza stesa ha provveduto a trasmettere il testo approvato  alle regioni . I punti trattati sono : 1) beni e servizi con previsione di rinegoziazione dei contratti; una attenzione particolare è posta ai dispositivi medici, il cui costo in questi ultimi anni è lievitato notevolmente; 2) un altro punto cui è stato dedicato ampio spazio è quello dell' appropriatezza dei ricoveri; 3)  la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi dell'assistenza ospedaliera è un'altra voce importante, con una attenzione particolare alla riduzione del numero degli erogatori privati accreditati con meno di 40 p.l., ma anche per la parte relativa alla riduzione della spesa per il personale delle strutture pubbliche; 4) la spesa farmaceutica è ancora sotto la lente per cui si propone l'introduzione dei prezzi di riferimento relativi al rimborso massimo consentito da parte del SSN

mercoledì 15 aprile 2015

LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL CONSUNTIVO 2014

Sulla gazzetta ufficiale del 15 aprile (n.87) è stata pubblicata la deliberazione del 9 marzo scorso con cui la Corte dei Conti ha approvato le Linee guida e i relativi  questionari per gli organi di revisione finanziaria (I Collegi dei revisori dei conti) degli enti locali per il rendiconto 2014. La parte relativa ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2012  dopo una parte preliminare nella quale occorre rispondere ad alcune domande, è composta di alcune sezioni. La prima sezione è dedicata al risultato della gestione finanziaria.
La seconda sezione  è riguarda gli organismi partecipati (per sottolineare l'importanza data in questo periodo alla gestione delle società partecipate dai Comuni). La terza sezione concerne la verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità. La quarta sezione tratta del rispetto del patto di stabilità interno.La quinta sezione contiene notizie sulla spesa per il personale (comprese le consulenze). La  sesta sezione infine contiene la verifica del conto economico. Si tratta di 38 pagine fitte di domande e di spazi per risposte che dovranno essere riempite dai revisori.Finisce così per alcuni componenti dei Collegi dei revisori l'era di fare relazioni all'acqua di rose....sarà interessante leggere queste relazioni, che, naturalmente ogni Comune dovrà rendere pubbliche sul proprio sito web per la trasparenza nei confronti dei cittadini che poi, in ultima analisi sono quelli che pagano. Per chi vuole leggere il testo dell'atto lo può trovare qui: http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/serie_generale/3/0/0?reset=true

INSERIRE IL DRUG-TEST PER I CONSIGLIERI COMUNALI NEL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SABAUDIA

Nel 2009 nel Consiglio comunale di Sabaudia fu presentata una mozione per introdurre il drug-test facoltativo per i consiglieri comunali, che fu approvata all'unanimità dai 21 presenti. Ma la deliberazione n.8472009 fu rispettata solo da quattro di essi, tra i quali io, mentre tutti gli altri non si sottoposero all'esame. Ma la deliberazione non riguardava solo quel Consiglio avendo valore anche per quelli futuri.  Pertanto, poichè il Consiglio comunale ha all'esame una modifica del proprio regolamento, ho proposto che il drug- test sia inserito direttamente nel nuovo testo: "In considerazione della necessità di dare la massima trasparenza ai cittadini sui chi amministra la città tutti i consiglieri comunali entro venti giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento potranno sottoporsi annualmente all’esame del drug test presso una struttura pubblica, con oneri a proprio carico, per accertare l’eventuale stato di tossicodipendenza o l’assunzione di droga. L’esito degli esami dovrà essere consegnato al Segretario generale il quale, oltre a pubblicare sul sito web comunale del nominativo di chi si è sottoposto all’esame, previa autorizzazione degli interessati pubblicherà anche l’esito degli esami". Questo esempio potrebbe essere seguito anche da altre amministrazioni. 

IL DIRITTO DI PETIZIONE DEI CITTADINI


Il diritto di petizione è considerato un diritto fondamentale dell'Unione Europea e, come tale, inserito nell'apposita Carta dei diritti dal Parlamento Europeo all'art. 44: « Qualsiasi cittadino, o qualsiasi persona giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell' UE ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo » 
Anche l'ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all'art. 50 della Costituzione: « Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità » . A loro volta gli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica prevedono che qualunque cittadino possa presentare una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessita`.Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l’archiviazione.
Più si scende verso gli enti territoriali, che sono a stretto contatto con i cittadini e invece più si tende a rendere difficile per i cittadini presentare una petizione per contribuire al miglioramento del loro Comune, così in alcuni Statuti (come quello di Sabaudia) servono addirittura trecento firme per presentare una petizione. E' ora che queste norme vengano modificate per assicurare il rispetto della Costituzione a tutti i livelli.



LA SANITA' AI TEMPI DELLA SPENDING REVIEW

L'ultimo numero di MONITOR, la rivista dell'Agenzia Nazionale per servizi sanitari regionali è dedicato ai problemi della spending review sulla spesa sanitaria. troviamo molti articoli tutti interessanti: come quello di Spandonaro  intitolato dal superamento dell'emergenza finanziaria al risanamento, nel quale si dimostra che le regioni in regime di Commissariamento sono quelle che hanno ridotto di più la spesa, ma il punto delle situazione è dato secondo me dall'articolo del presidente Zuccatelli dedicato alla spesa sanitaria e sistema di welfare in tempi di crisi economica. E' indispensabile che il sistema sia monitorato, come finalmente avviene da qualche anno e che tutti con l'obbligo del rendiconto, si sentano coinvolti sul tema del mantenimento dei livelle essenziali di assistenza nonostante la crisi in modo da evitare che si aggravi il disagio dei cittadini e il divario tra una regione e l'altra. Su questo punto il Direttore Bevere auspica che siano applicati tagli strutturali, in modo da fare sì che questi siano permanenti e non temporanei (utili solo ad abbassare il livello della qualità offerta ai cittadini). Un grafico che mi ha impressionato è quello in cui è dimostrato l'aumento delle specialistica convenzionata esterna rispetto a pochi anni fa, un costo che avrebbe potuto essere evitato e che di questi tempi preoccupa....

martedì 14 aprile 2015

SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO SELLE ASL

Con il termine globalizzazione si intende generalmente un processo economico per il quale mercati, produzioni, consumi e anche modi di vivere e di pensare divengono connessi su scala mondiale, grazie ad un continuo flusso di scambi che li rende interdipendenti e tende a unificarli (e a massificarli). È frutto di un processo che dura da tempo e negli ultimi trent'anni ha avuto una forte accelerazione in concomitanza con la nuova rivoluzione industriale legata alle ICT. Pertanto l'applicazione del termine globalizzazione alla proposta di ridurre i numero delle Aziende sanitarie locali apparirebbe improprio, tuttavia per la tipologia del servizio che svolgono le ASL (i servizi alla persona), una ulteriore riduzione del loro numero, come paventato dal Premier, a mio avviso rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dai centri decisionali e di impedire la loro partecipazione alle scelte e dalla valutazione dei risultati. Esistono già aziende a livello provinciale, costituite da cento Comuni, nei quali inevitabilmente il Direttore generale deve crearsi uno staff molto numeroso (e costoso) per riuscire a controllare tutto e  decentrare e delegare una molteplicità di scelte e di rapporti essendo impossibile essere presente quotidianamente ovunque. Di fatto vengono affidati incarichi molto importanti a persone che assumono la funzione del "preposto" (in termini di diritto si tratta di un dirigente con compiti di amministrazione e di gestione), e che spesso non hanno seguito una formazione appropriata per tale funzione. In altre parole i cittadini e i lavoratori in molti casi verrebbero allontanati in tutti i sensi dalla figura del Direttore Generale. Se il problema è quello di ridurre i costi, si ritocchi il compenso del top management, ma ulteriori tagli al numero delle Aziende appaiono francamente rischiosi in quanto andrebbero ad intaccare la possibilità di gestire un servizio così delicato in maniera appropriata, rischiando di assumere decisioni che sarebbero totalmente astratte dalla realtà locale e dalle peculiarità delle singole comunità. Con l'ipotizzata riduzione delle ASL verrebbe inoltre reso più difficile quel compito di monitoraggio dei LEA che invece è di fondamentale importanza proprio per il rinnovo del D.G. Molti aspetti di natura non assistenziale (come ad esempio quello degli acquisti) possono essere migliorati creando dei servizi di area vasta, ma per fare questo non c'è bisogno di ridurre il numero delle aziende. Desidero ricordare che già nel recente passato si è voluto applicare l'esternalizzazione di molti servizi alle ASL sostenendo che così sarebbe stata migliorata la qualità di quei servizi; a distanza di circa venti anni personalmente ritengo che se questo è stato vero in qualche caso, in molti altri come quello dei servizi  alberghieri, abbiamo assistito ad una rilevante perdita di qualità, senza che nessuno abbia osato affrontare questo problema. Non vorrei che tra altri dieci anni ci ritrovassimo a ragionare, dopo un nuovo taglio del numero delle ASL a dover prendere atto dei guai conseguenti a tale decisione.

ANAC: Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato oggi un comunicato con cui informa di aver effettuato un monitoraggio sul rispetto delle regole della trasparenza e della prevenzione della corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) dal quale emerge un quadro di generalizzata inosservanza della l. 190/2012 e dei decreti attuativi. In base alla FAQ 4.4 in materia di trasparenza gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001. In base all’orientamento n. 88 in materia di anticorruzione le Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte. La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni, ai fini dell’applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti. Ciò considerato, l’Autorità ha richiamato tali soggetti sulla necessità di adeguarsi alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato; alla scadenza del predetto termine, verranno effettuati monitoraggi specifici su scala nazionale intesi a far rimuovere le inosservanze riscontrate mediante l’adozione di provvedimenti di ordine, e ricorrendone i presupposti, l’avvio di procedimenti sanzionatori. 

SCADENZA DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEI COMUNI AL 30 APRILE

Oggi è il 14 aprile. Il 7° comma dell'art.151 del TUEL stabilisce che il Consiglio comunale debba approvare il rendiconto dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Naturalmente il rendiconto deve essere inviato ai consiglieri entro un congruo termine per permettergli di esaminarlo. Molti Comuni navigano ancora in alto mare e nessuno si preoccupa di sollecitare la maggioranza su questo tema. La Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze ha pubblicato di recente una circolare per stabile le modalità di compilazione della relazione che dovrà accompagnare detto rendiconto. Si tratta di istruzioni che rendono sempre più stringenti gli adempimenti al fine anche di poter verificare meglio gli scostamenti dai costi standard. Vorrei ricordare, ancora una volta che per legge gli amministratori devono rendere conto anche ai cittadini con il bilancio sociale delle spese fatte, possibilmente mettendo sul sito web il bilancio in maniera da renderlo comprensibile anche alle persone che non sono addette ai lavori, ma che pagano le tasse come tutti e magari organizzando un incontro pubblico con i cittadini dove, chi vuole, possa fare domande...ed ottenere risposte....   Se il rendiconto non viene approvato entro il 30 aprile può intervenire il Prefetto, ma anche il Difensore civico regionale per sollecitare il Sindaco; se poi le cose vanno per le lunghe può anche essere nominato un commissario ad acta.

SOCIAL PROGRESS INDEX 2015

Ancora un rapporto non molto positivo sullo stato dello sviluppo del nostro Paese, specialmente dal punto di vista sociale. Tra luci e ombre il SOCIAL PROGRESS INDEX ci colloca al 31° posto nel mondo nella seconda fascia. In molti settori c'è un benessere diffuso e segnali positivi (mortalità infantile, malattie infettive,  aspettativa di vita, ecc.), in alcuni settori siamo appena sufficienti (accesso alla rete elettrica e all'acqua potabile), ma su alcuni punti siamo stati bocciati (corruzione, tolleranza verso l'immigrazione, accesso all'edilizia agevolata, accesso ad internet, libertà di stampa, livello di criminalità percepita, tasso di obesità). Anche l'ecosistema ambientale lascia molto a desiderare, come si può constatare guardando dalla propria finestra. C'è ancora molto da fare secondo lo studio diretto da Michael Porter e Scott Stern, per arrivare ai paesi classificati ai primi posti (Nuova Zelanda, Svizzera, Islanda, Olanda, Norvegia, ecc.).

lunedì 13 aprile 2015

IL LAGO DI PAOLA...QUESTO MALATO NON IMMAGINARIO

 Stamattina si è assistito a Sabaudia all'ennesimo fenomeno di invasione del Lago di Paola da parte di schiume ed altro. Da molti anni lo stato di salute delle acque del lago di Paola è sotto osservazione. Nonostante alcuni interventi svolti nel passato, la situazione in questi ultimi tempi appare notevolmente peggiorata. Dopo l’ennesima moria di pesci avvenuta non molti mesi orsono, in occasione anche di alcune regate di canottaggio e di alcuni fenomeni che hanno portato a galla sostanze putrefatte e maleodoranti, anche in questi giorni si assiste a fenomeni che hanno portato la colorazione delle acque ad un rosso sangue di bue. Questo proprio mentre fervono gli allenamenti dei molti equipaggi di canottaggio provenienti anche da molti Paesi stranieri.
I problemi del lago possono essere così riassunti:
a) molte abitazioni non sono state ancora allacciate all’anello circumlacuale; il Comune deve invitare
formalmente tutti a provvedere e comunque avviare accertamenti a tappeto anche con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato e degli enti preposti;
b) il ricambio delle acque lacustri con il mare deve essere migliorato dragando il canale Caterattino e il Canale romano, ma anche gestendo meglio le chiuse coordinandone l’apertura in relazione alle maree, d'intesa con il Consorzio di bonifica (dalla foto si vede che stamattina una delle saracinesche era chiusa). 
c) nel lago arrivano le acque di alcuni canali provenienti dall’interno ricchi di fertilizzanti (e di altre
sostanze chimiche di vario genere come erbicidi, pesticidi, ecc.) utilizzate in agricoltura, occorre ridurre progressivamente l’uso di queste sostanze, facendo comunque in modo che le acque non vengano riversate direttamente nel lago, ma subiscano preventivamente un processo di fitodepurazione in bacini realizzati a tale scopo. Al riguardo, sul Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 71/2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, recante le Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Si tratta di un provvedimento che finalmente affronta in maniera decisa il problema della tutela delle acque nei Parchi nazionali e nelle aree protette,  Finalmente il Corpo Forestale e gli enti preposti (ARPA - Istituti Zooprofilattici sperimentali) dispongono di uno strumento per colpire i trasgressori.
d) nel caso di moria di pesci deve essere provveduto a cura dell’ente gestore, allo smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
e) L'Azienda Unità sanitaria locale deve vigilare maggiormente per il rispetto delle norme esistenti in materia igienico sanitaria onde evitare il rischio di leptospirosi specialmente per chi pratica la canoa.
f) in alcuni casi si può verificare anche il rischio di inquinamento della falda acquifera
Su questi temi a mio avviso dovrebbe essere il Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria locale
ad intervenire, intimando agli interessati di provvedere, ciascuno per la parte di competenza, adottando anche, ove necessario, una Ordinanza contingibile ed urgente, ma ciò fino ad ora non è avvenuto. Una mozione presentata dal Gruppo de PD negli anni scorsi per affrontare la questione a livello operativo è stata respinta dalla maggioranza, la quale ha affermato che non ve ne era bisogno, salvo poi partecipare ad un tavolo tecnico organizzato dall’Amministrazione provinciale sullo stresso tema, che si sarebbe concluso con la proposta di affidare un incarico ad un consulente per uno studio (di cui ancora non c'è traccia). Di studi su questa materia, anche presso la stessa Amministrazione provinciale ce ne sono molti, ma di fatti pochi o nulla. Un convegno tenutosi a Terracina nel 1985 aveva previsto che, ove fossero state bloccate le fonti di inquinamento esogene, il lago avrebbe potuto ripulirsi da solo in un anno, grazie alla circolazione delle acque tra i due canali emissari. Nel frattempo, come accennato la situazione si degrada ogni giorno di più.

sabato 11 aprile 2015

NUOVE LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI

Con Decreto del 30 marzo scorso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Si tratta di un documento molto atteso, indispensabile con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/ CE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. Ci si augura che grazie a questo provvedimento, che si applica ovviamente a parchi, riserve naturali, ecc.), possa migliorare l’attenzione a tutte le tematiche relative alla difesa del territorio, ma anche la speditezza delle pratiche pendenti che ora troveranno indicazioni chiare ed univoche.



INCOME REVIEW NEGLI ENTI LOCALI

È tempo di bilancio di previsione in tutti i Comuni italiani. Alcuni (pochi), seguendo le direttive governative si sono cimentati nella verifica e riduzione delle spese, ma quanti si preoccupano di verificare le entrate? Non si tratta di questione di poco conto, in quanto riguarda una serie di problemi piuttosto consistente che va dal pagamento dell’IMU (con tutte le sue articolazioni relative a terreni edificabili, ville accatastate come case rurali, ecc.), alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al pagamento della tassa sulla pubblicità (per lo più semplicemente evasa), a quella sull’occupazione di suolo pubblico (evasa o elusa), a quella sui passi carrabili, ecc. Un problema consistente è quello dal mancato pagamento delle contravvenzioni al Codice della strada (per lo più sosta), ecc. Ma il problema che desidero sottolineare qui è quello delle concessioni: si tratta di provvedimenti con i quali il Comune conferisce, in cambio di un corrispettivo, ad un privato (o associazione, società, ecc.) il diritto di usare un proprio bene o di gestire un servizio pubblico. In proposito esiste la Direttiva 2014/23/UE del parlamento europeo e del Consiglio. Il mancato introito delle somme spettanti al Comune crea il fenomeno dei residui attivi, che sono quelle somme iscritte in bilancio dalla parte entrata, ma che poi purtroppo vengono incassate solo in minima parte creando poi problemi per il pareggio in fase di rendiconto in quanto le entrate effettive non corrispondono a quelle attese. Nella maggioranza dei casi i canoni sono estremamente contenuti e inadeguati specialmente per quanto riguarda la concessione delle spiagge o, ad esempio delle cave, se si considera il vantaggio che ne trae il concessionario. Oltre a verificare la congruità del canone versato annualmente (spesso nel caso di concessione di immobili ad associazioni si tratta di scelte clientelari che si protraggono per molti anni, senza che nessuno ci abbia messo mano), talora chi dovrebbe controllare omette anche di sollecitare il pagamento del canone senza adottare i provvedimenti del caso (secondo Legambiente cha ha fatto uno studio interessante, le cave attive in Italia sono 5.592, mentre quelle dismesse o abbandonate sono 16.045). Per quanto riguarda in maniera specifica le cave occorre preliminarmente verificare se la Regione abbia adottato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) recante norme per la coltivazione delle cave e torbiere e quindi se la situazione delle cave presenti sul territorio anche dal punto di vista ambientale e poi passare ad accertare la congruità del canone. Se l’income review sarà stata fatta in maniera penetrante i risultati non potranno che essere positivi. 

IL PIANO URBANO PARCHEGGI


Il legislatore ha affrontato più volte il problema delle aree di parcheggio nelle città. In base al Codice della strada approvato con D.lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 3  punto 34 con questo nome viene definita un' area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Il più importante tra gli altri provvedimenti in materia è rappresentato dalla L. 24 marzo 1989, n. 122 che prevede in maniera specifica la realizzazione dei parcheggi in ogni nuova costruzione. Occorre comunque che ogni centro urbano si doti di un Piano urbano parcheggi (PUP) per disciplinare la sosta in maniera organica, prevedendo nel rispetto del Codice della Strada  (artt. 157 e segg.) le aree a pagamento, quelle riservate ai disabili. La materia è trattata anche nel successivo Regolamento di attuazione. data la crescente complessità del problema  ogni Comune dovrebbe prevedere un PUP collegato con il Piano del Traffico e, ovviamente con il Piano Regolatore Generale. ovviamente i tutto dovrebbe essere corredato da una planimetria. L'adozione di provvedimenti estemporanei per la concessione del servizio della gestione delle aree di sosta senza disporre dei provvedimenti in questione è fonte di scelte che possono rivelarsi non idonee ad affrontare correttamente il problema dei flussi veicolari di cui la sosta è solo una parte (anche se importante). Desta preoccupazione il comportamento di taluni Comuni che, dopo alla scadenza di una concessione non ritengano di chiedere  una relazione tecnica sui risultati cui si è pervenuti grazie alla esternalizzazione del servizio e che procedono direttamente ad una nuova gara, avendo come obiettivo solo quello dell'interesse economico (si legge sempre sulla stampa che con la sosta i Comuni fanno cassa). Si legge in alcuni bandi di gara relativi a contratti del valore di oltre 10.000.000 euro che la ditta incaricata dovrà fornire un certo numero di parchimetri, ma quanto costano? La Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in materia di contratti di concessione, in particolare l’Art. 18 che recita testualmente:
“1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione”. Ma chi valuta a quanto possa ammontare il numero degli anni necessari per un equo recupero dell'investimento? Esiste un business plan? Ritengo che in molti casi sia necessario un approfondimento, Esistono molti Comuni che oramai si comprano i parchimetri e li gestiscono direttamente ottenendo  risultati importanti come: 
a) aumento delle entrate  
b) contenimento del costo della sosta
c) assunzione di personale a termine
Perchè non si seguono gli esempi virtuosi ? 

venerdì 10 aprile 2015

CROWDFUNDING & SPONSORIZZAZIONI


In questo periodo, anche a causa della difficoltà che hanno alcuni enti pubblici a reperire soldi si assiste ad una serie di iniziative, senza dubbio apprezzabili, per la ricerca di fondi. Uno strumento Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Tenuto conto della delicatezza della materia la LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ha adottato la Delibera n. 1859, avente per oggetto: "Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" , che stabilisce regole molto precise da seguire. Il fundreising o crowdfunding è senza dubbio una procedura di finanza innovativa che peraltro non è utilizzabile dagli enti pubblici per i quali esiste una normativa che è quella delle sponsorizzazioni, disciplinata dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che  prevede quanto segue:“al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. La norma è stata ripresa anche nell’art. 119 del d. lgs 267/2000 (T.U. enti locali), a tenore del quale “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.Le due norme – la prima indirizzata agli Enti statali (l. n. 449/1997) e l’altra per gli Enti locali – hanno stabilizzato l’istituto nel nostro ordinamento determinando il pieno riconoscimento della sponsorizzazione come legittimo e generale strumento utilizzabile dalla p.a. per lo svolgimento di iniziative pubbliche. A queste si è poi aggiunto l'art. 26 del Codice degli appalti approvato con D.lgs 16372006 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto non appare possibile per il momento che enti pubblici o loro delegati possano provvedere a reperire somme in forma diversa da quella delle sponsorizzazioni, sia per la tracciabilità delle somme  che per gli aspetti fiscali relativi al loro utilizzo. Ogni ente pubblico dovrebbe aver adottato un regolamento apposito per stabilire in maniera puntuale le procedure, che devono essere il più trasparenti possibile e inserite nel bilancio (in entrata e in uscita) e nel PEG dei dirigenti anche per incentivare il ricorso a questa forma di finanziamento. Di norma deve essere fatto un avviso per acquisire le offerte degli sponsor. Per le sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 l’Amministrazione Comunale può rivolgersi direttamente al soggetto che ha offerto la sponsorizzazione, ma nella determinazione di affidamento, il responsabile del procedimento deve attestarne la convenienza per l'amministrazione comunale nonché il rispetto delle norme previste dal regolamento dell'ente. Le offerte presentate dagli sponsor devono contenere in maniera precisa tutti gli elementi contenuti nel bando.Le offerte che pervengono a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Responsabile di Settore di riferimento, e composta oltre che dallo stesso da altri due funzionari dell’ente nominati di volta in volta con il provvedimento successivo allo scadere del termine per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione. Esiste già molta giurisprudenza al riguardo. 

mercoledì 8 aprile 2015

BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMUNI: PIU' TRASPARENZA E NOTE INTEGRATIVE DEGLI ASSESSORI

LA CITTA' DI SPRINGFIELD (USA) ILLUSTRA IL BILANCIO
Entro il 31 maggio i Comuni sono chiamati ad approvare il bilancio di previsione 2015. Molto spesso questi provvedimenti sono incomprensibili non solo per i cittadini, ma anche per i consiglieri comunali, alla faccia della trasparenza e degli obblighi di legge in questo senso che sono specifici proprio per i bilanci dato che i cittadini avrebbero diritto almeno a capire come si vuole spendere i loro soldi. Su questo tema sarebbe opportuno prendere esempio dallo Stato che in base alla nuove norme di contabilità  (art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma contabile n. 196/2009) prevede che ogni Ministro presenti una nota integrativa nella quale illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori individuati per la conseguente misurazione. Le Note integrative si pongono, inoltre, in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge n. 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi (decreto legislativo n. 150 del 2009). Ogni nota integrativa al bilancio di previsione trova il suo naturale complemento nel corrispondente documento da allegare al Rendiconto generale dello Stato previsto dall’articolo 35 comma 2 della legge n. 196 del 2009, nel quale devono essere illustrati i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle programmate e le motivazioni per gli eventuali scostamenti tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati in fase di predisposizione del bilancio. Anche gli enti locali potrebbero allegare al bilancio di previsione una nota integrativa predisposta da ciascun assessore (anche per capire cosa fanno) utilizzando eventualmente  i criteri e gli schemi utilizzati per la formulazione attraverso apposite linee guida contenute nelle circolari di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Poi dovrebbero organizzare degli incontri con i cittadini dato che non casualmente la legge stabilisce che debbano partecipare alla formazione del bilancio.Sarebbe un modo diverso di presentarsi, in attesa della nuova normativa sulle autonomie locali che il Governo pensa di emanare....