mercoledì 15 aprile 2015

IL DIRITTO DI PETIZIONE DEI CITTADINI


Il diritto di petizione è considerato un diritto fondamentale dell'Unione Europea e, come tale, inserito nell'apposita Carta dei diritti dal Parlamento Europeo all'art. 44: « Qualsiasi cittadino, o qualsiasi persona giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell' UE ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo » 
Anche l'ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all'art. 50 della Costituzione: « Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità » . A loro volta gli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica prevedono che qualunque cittadino possa presentare una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessita`.Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l’archiviazione.
Più si scende verso gli enti territoriali, che sono a stretto contatto con i cittadini e invece più si tende a rendere difficile per i cittadini presentare una petizione per contribuire al miglioramento del loro Comune, così in alcuni Statuti (come quello di Sabaudia) servono addirittura trecento firme per presentare una petizione. E' ora che queste norme vengano modificate per assicurare il rispetto della Costituzione a tutti i livelli.



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