L’art. 5 della legge 67/87 concernente il rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, stabilisce che le amministrazioni statali e gli
enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non
inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito
capitolo di bilancio. In particolare i Comuni sono tenuti ad istituire nel proprio
bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque
afferenti alla pubblicità. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al
comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti
o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel
predetto articolo 5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro
aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40
mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti
a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie
effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno
di 40.000 abitanti. Il modello per la comunicazione è stato approvato dall’Autorità
per le Comunicazioni con deliberazione n. 129/02/Cons del 24 aprile 2002. I
pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano
le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Inoltre in base all’art. 6 della medesima legge i comuni con più di 20.000
abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate nonché le unità sanitarie
locali devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi
particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. Gli esposti per la mancata comunicazione o pubblicazione vanno inviati all'AGCOM.
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