sabato 18 aprile 2015

TUTTI I COMUNI DEVONO COMUNICARE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO ALL'AGCOM LE SOMME SPESE PER LA PUBBLICITA'

L’art. 5 della legge 67/87 concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, stabilisce che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio. In particolare i Comuni sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel predetto articolo 5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. Il modello per la comunicazione è stato approvato dall’Autorità per le Comunicazioni con deliberazione n. 129/02/Cons del 24 aprile 2002. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Inoltre in base all’art. 6 della medesima legge i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate nonché le unità sanitarie locali devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. Gli esposti per la mancata comunicazione o pubblicazione vanno inviati all'AGCOM.

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