sabato 18 aprile 2015

L'INCOMPATIBILITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI PER DEBITI VERSO IL COMUNE PUO' VERIFICARSI ANCHE DOPO LA NOMINA

L’art. 63 del testo Unico degli Enti Locali prevede tra i casi di incompatibilità alla carica Sindaco e di consigliere comunale colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso un istituto od un’azienda da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Naturalmente si tratta di una causa che non è valida solo la momento della nomina, ma è permanente, per cui può scattare anche successivamente ove si verifichi per qualunque motivo una situazione di debito da parte dell’eletto nei confronti del Comune e delle sue Aziende. Si può trattare di debito riguardante il mancato pagamento di tasse comunali, ma anche abusi edilizi. In entrambi i casi, mentre un tempo era difficile riuscire a conoscere queste notizie oggi, grazie alla pubblicità di tutti gli atti all’Albo pretorio on-line ognuno può verificare ad esempio le comunicazioni mensili fatte dal Comune alla regione ai sensi dell’art. 31, comma 7 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 10 della L.R. n. 15 dell’11 agosto 2008. Per quanto concerne il mancato pagamento di tasse, multe ecc. è invece sufficiente cercare, sempre all’Albo Pretorio le comunicazioni di Equitalia. Oggi il lavoro dell’opposizione è molto facilitato, ma quanti consiglieri di opposizione, pur avendo l’accesso a tutte queste notizie, se ne avvalgono? Perché non le usano? Non si tratta quindi di questione di poco conto ma chiunque può sollevare il problema dell’avvenuto verificarsi della fattispecie prevista dal legislatore.

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