L’art. 63 del testo Unico degli Enti Locali prevede
tra i casi di incompatibilità alla carica Sindaco e di consigliere comunale colui
che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso un istituto
od un’azienda da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi
di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo
46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Naturalmente si tratta di una causa che
non è valida solo la momento della nomina, ma è permanente, per cui può
scattare anche successivamente ove si verifichi per qualunque motivo una
situazione di debito da parte dell’eletto nei confronti del Comune e delle sue
Aziende. Si può trattare di debito riguardante il mancato pagamento di tasse
comunali, ma anche abusi edilizi. In entrambi i casi, mentre un tempo era
difficile riuscire a conoscere queste notizie oggi, grazie alla pubblicità di
tutti gli atti all’Albo pretorio on-line ognuno può verificare ad esempio le
comunicazioni mensili fatte dal Comune alla regione ai sensi dell’art. 31,
comma 7 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 10 della L.R. n. 15
dell’11 agosto 2008. Per quanto concerne il mancato pagamento di tasse, multe
ecc. è invece sufficiente cercare, sempre all’Albo Pretorio le comunicazioni di
Equitalia. Oggi il lavoro dell’opposizione è molto facilitato, ma quanti
consiglieri di opposizione, pur avendo l’accesso a tutte queste notizie, se ne
avvalgono? Perché non le usano? Non si tratta quindi di questione di poco conto
ma chiunque può sollevare il problema dell’avvenuto verificarsi della
fattispecie prevista dal legislatore.
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