sabato 11 aprile 2015

IL PIANO URBANO PARCHEGGI


Il legislatore ha affrontato più volte il problema delle aree di parcheggio nelle città. In base al Codice della strada approvato con D.lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 3  punto 34 con questo nome viene definita un' area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Il più importante tra gli altri provvedimenti in materia è rappresentato dalla L. 24 marzo 1989, n. 122 che prevede in maniera specifica la realizzazione dei parcheggi in ogni nuova costruzione. Occorre comunque che ogni centro urbano si doti di un Piano urbano parcheggi (PUP) per disciplinare la sosta in maniera organica, prevedendo nel rispetto del Codice della Strada  (artt. 157 e segg.) le aree a pagamento, quelle riservate ai disabili. La materia è trattata anche nel successivo Regolamento di attuazione. data la crescente complessità del problema  ogni Comune dovrebbe prevedere un PUP collegato con il Piano del Traffico e, ovviamente con il Piano Regolatore Generale. ovviamente i tutto dovrebbe essere corredato da una planimetria. L'adozione di provvedimenti estemporanei per la concessione del servizio della gestione delle aree di sosta senza disporre dei provvedimenti in questione è fonte di scelte che possono rivelarsi non idonee ad affrontare correttamente il problema dei flussi veicolari di cui la sosta è solo una parte (anche se importante). Desta preoccupazione il comportamento di taluni Comuni che, dopo alla scadenza di una concessione non ritengano di chiedere  una relazione tecnica sui risultati cui si è pervenuti grazie alla esternalizzazione del servizio e che procedono direttamente ad una nuova gara, avendo come obiettivo solo quello dell'interesse economico (si legge sempre sulla stampa che con la sosta i Comuni fanno cassa). Si legge in alcuni bandi di gara relativi a contratti del valore di oltre 10.000.000 euro che la ditta incaricata dovrà fornire un certo numero di parchimetri, ma quanto costano? La Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in materia di contratti di concessione, in particolare l’Art. 18 che recita testualmente:
“1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione”. Ma chi valuta a quanto possa ammontare il numero degli anni necessari per un equo recupero dell'investimento? Esiste un business plan? Ritengo che in molti casi sia necessario un approfondimento, Esistono molti Comuni che oramai si comprano i parchimetri e li gestiscono direttamente ottenendo  risultati importanti come: 
a) aumento delle entrate  
b) contenimento del costo della sosta
c) assunzione di personale a termine
Perchè non si seguono gli esempi virtuosi ? 

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