In base all’art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali l’azienda speciale é un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. E’ un organismo strumentale dell'ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Per molti anni la dottrina e la giurisprudenza hanno sostenuto che si trattasse di enti pubblici economici, ma una recentissima sentenza (depositata il 10 aprile 2015) del Consiglio di Stato (Sezione III n. 1842/2015) ha imposto una svolta decisiva. Secondo il Consiglio, ritenutosi in primo luogo competente proprio perché ha ritenuto che una azienda speciale non rientri nel novero degli enti pubblici economici e nel merito sancendo che quando un’azienda speciale svolge per il Comune un servizio senza il completo recupero dei costi sull’utenza (attese anche le evidenti finalità sociali), la stessa non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l'azienda stessa come un ente pubblico non economico, rientrando così nella fattispecie dell’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.S tratta di una decisione molto interessante che dovrà essere presa in esame nell’ambito della razionalizzazione delle società partecipate degli enti locali. La sentenza è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.giustizia-Amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MDSKYFXWPQ3HP6YDROGFYMFDSI&q=
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