venerdì 10 aprile 2015

CROWDFUNDING & SPONSORIZZAZIONI


In questo periodo, anche a causa della difficoltà che hanno alcuni enti pubblici a reperire soldi si assiste ad una serie di iniziative, senza dubbio apprezzabili, per la ricerca di fondi. Uno strumento Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Tenuto conto della delicatezza della materia la LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ha adottato la Delibera n. 1859, avente per oggetto: "Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" , che stabilisce regole molto precise da seguire. Il fundreising o crowdfunding è senza dubbio una procedura di finanza innovativa che peraltro non è utilizzabile dagli enti pubblici per i quali esiste una normativa che è quella delle sponsorizzazioni, disciplinata dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che  prevede quanto segue:“al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. La norma è stata ripresa anche nell’art. 119 del d. lgs 267/2000 (T.U. enti locali), a tenore del quale “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.Le due norme – la prima indirizzata agli Enti statali (l. n. 449/1997) e l’altra per gli Enti locali – hanno stabilizzato l’istituto nel nostro ordinamento determinando il pieno riconoscimento della sponsorizzazione come legittimo e generale strumento utilizzabile dalla p.a. per lo svolgimento di iniziative pubbliche. A queste si è poi aggiunto l'art. 26 del Codice degli appalti approvato con D.lgs 16372006 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto non appare possibile per il momento che enti pubblici o loro delegati possano provvedere a reperire somme in forma diversa da quella delle sponsorizzazioni, sia per la tracciabilità delle somme  che per gli aspetti fiscali relativi al loro utilizzo. Ogni ente pubblico dovrebbe aver adottato un regolamento apposito per stabilire in maniera puntuale le procedure, che devono essere il più trasparenti possibile e inserite nel bilancio (in entrata e in uscita) e nel PEG dei dirigenti anche per incentivare il ricorso a questa forma di finanziamento. Di norma deve essere fatto un avviso per acquisire le offerte degli sponsor. Per le sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 l’Amministrazione Comunale può rivolgersi direttamente al soggetto che ha offerto la sponsorizzazione, ma nella determinazione di affidamento, il responsabile del procedimento deve attestarne la convenienza per l'amministrazione comunale nonché il rispetto delle norme previste dal regolamento dell'ente. Le offerte presentate dagli sponsor devono contenere in maniera precisa tutti gli elementi contenuti nel bando.Le offerte che pervengono a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Responsabile di Settore di riferimento, e composta oltre che dallo stesso da altri due funzionari dell’ente nominati di volta in volta con il provvedimento successivo allo scadere del termine per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione. Esiste già molta giurisprudenza al riguardo. 

Nessun commento:

Posta un commento