giovedì 14 febbraio 2013

Le cooperative sociali

E’ stata pubblicata sul BUR n. 13 del 12 febbraio scorso, la Determinazione del 1° febbraio 2013, n. B00351, della Direzione Regionale politiche sociali e famiglia, Terzo settore e servizio civile, con cui viene approvato l’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali "Legge Regionale 27 giugno 1996 n. 24 - Sezione A".
Com’è noto, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (in base al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 381 del 1991), attraverso:
- la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Nella sezione “A” sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi. A Sabaudia sono presenti ben nove cooperative di questo tipo.
Nella Sezione “B” ( anch’esse in numero di nove ) sono invece iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
E’ importante incentivare anche nel nostro territorio la cooperazione che rappresenta la forza del nostro sistema sociale.
Sarebbe opportuno individuare sin dall’inizio dell’anno le forniture di servizi da affidare a questo tipo di cooperative.
L’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In ordine alle modalità di affidamento della convenzione, occorre ricordare quanto evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008, n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.

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