LA QUERCIA CHE UN TEMPO ERA ACCANTO A PALAZZO SPADA |
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza n.. 1410/2019, gentilmente messa a disposizione dal sito web DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI ha stabilito che debba essere esclusa la completa equiparazione degli ospedali cd. "classificati" al regime degli ospedali pubblici; gli ospedali classificati, anche se non sono soggetti al regime dell'accreditamento e operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni, sulla base di accordi con le regioni ai sensi dell'art. 8 quinquies c. a 2 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, non si possono ritenere, a tutti gli effetti, nell'ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico.
Pertanto si deve ritenere che la qualifica di ospedale classificato e l'inserimento dello stesso ospedale nella rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale non consentono la possibilità di attribuire a tale ospedale la fornitura di un prodotto nei confronti di altri ospedali e aziende sanitarie della Regione, senza l'esperimento delle prescritte procedure di gara.
Tale attribuzione, operata con la delibera della Regione e con gli atti convenzionali a valle stipulati, ha integrato l'affidamento diretto di una fornitura in violazione della disciplina nazionale ed europea sugli appalti.
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