domenica 3 marzo 2019

SABAUDIA: RESPINTO UN RICORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA IN ZONA AGRICOLA

Con ricorso notificato il 17 febbraio 2017 e depositato il successivo 1° marzo, la sig.ra P. A., premesso di avere presentato in data 25.1.2012 all’Ente Parco Nazionale del Circeo richiesta per il rilascio del nulla osta per la realizzazione di una piscina interrata, quale pertinenza dell’abitazione residenziale sita in Sabaudia Via Caporale A. Tortini n. 29 e, in data 27.6.2012, istanza al Comune di Sabaudia per il rilascio del relativo permesso di costruire, ha impugnato il verbale della Conferenza Comune di Sabaudia – Ente Nazionale Parco Circeo dell’1.12.2016 con cui è stata respinta l’istanza di nulla osta in argomento presentata in data 25.1.2012.
L’Amministrazione ha riferito che l’istanza non può essere assentita ostandovi la qualità agricola della zona e il divieto di elevazione di manufatti non necessari ed estranei alla conduzione del fondo rustico ai sensi dell’art. 17 del PRG”.
Inoltre, secondo i parametri di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 394/1991, “la piscina di che trattasi non può essere assentita da nulla osta comportando mutamento dell’utilizzazione dei terreni con implicazioni verso alcuni aspetti dell’ecosistema come di seguito sottolineato dall’esame effettuato dal Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche dell’ente PNC”.
Infine “la realizzazione della piscina in zona agricola (sottoposta a vincolo del Parco Nazionale del Circeo), a servizio della preesistente abitazione non è assentibile in quanto intervento è in contrasto con la misura di salvaguardia del Parco – di cui al comma 5 dell’art. 1 del d.p.r. 4 aprile 2005 – ostandovi la qualità agricola della zona ed il divieto di elevazione di manufatti non necessari ed estranei alla conduzione del fondo rustico, ai sensi dell’art. 17 del PRG. Ferme restando le criticità di carattere naturalistico, secondo i parametri di cui all’art. 11, comma 3, della legge 394/1991, come evidenziate nella parte motiva del presente atto”.
Tanto premesso, a sostegno del gravame la ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere rilevando in particolare:
La formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 380/2001, in base al quale le Amministrazioni hanno il termine di sessanta (fase istruttoria) più trenta giorni (fase decisoria) per il rilascio del permesso di costruire.
Anche a voler ammettere una sorta di sospensione “di diritto” del procedimento a causa della contemporanea pendenza di quello per il rilascio del permesso in sanatoria (procedimento che è stato avviato nel marzo 1986 ed è stato concluso dalla amministrazione comunale a distanza di quasi trenta anni, nell’aprile 2015) il termine per il rilascio del permesso di costruire ha comunque iniziato a decorrere nuovamente a partire dalla data del rilascio della concessione in sanatoria, ovvero dall’aprile 2015, considerato anche che – nelle more – la ricorrente aveva acquisito gli atti di assenso di legge dagli enti preposti alla tutela paesaggistica e ambientale ed alla salvaguardia del vincolo idrogeologico.
Il termine per provvedere è peraltro scaduto anche se si volesse accogliere la tesi (infondata) fatta propria dal Tavolo tecnico del 1° dicembre 2016, per la quale l’istanza rivolta a far valere l’avvenuta formazione del silenzio-assenso, presentata dalla sig.ra Alfani il 14 giugno 2016, varrebbe “come nuova istanza di avvio del procedimento”.
Formazione del silenzio assenso sulla istanza di nulla osta all’Ente Parco Nazionale del Circeo ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. n. 394/91.
L’art. 13, comma 1, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 scandisce i termini per la definizione del procedimento avente ad oggetto l’espressione del nulla osta dell’ente parco per il “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco” e prescrive che, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza “il nulla osta si intende rilasciato”. L’attuale vigenza della norma non può essere peraltro revocata in dubbio, in quanto confermata dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 17 del 2016.
Nel caso di cui al presente giudizio, il nulla osta dell’Ente Parco Circeo è stato dunque acquisito per silentium.
Anche a voler accogliere fatta propria dal Tavolo tecnico del 1° dicembre 2016, per la quale l’istanza per la pubblicazione del nulla osta positivo, presentata dalla sig.ra Alfani il 14 giugno 2016, deve valere “come nuova istanza di avvio del procedimento”, il termine per la formazione del silenzio assenso era comunque ampiamente scaduto alla data del 1° dicembre 2016, quando l’Ente parco ha espresso il nulla osta negativo.
Realizzabilità della piscina in base alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di Sabaudia.
La realizzazione della piscina pertinenziale alla abitazione residenziale della sig.ra Alfani è consentita dalla disciplina urbanistica vigente nel Comune di Sabaudia, non essendo incompatibile con la qualità agricola della zona o con il presunto divieto di elevazione di manufatti non necessari ed estranei alla conduzione del fondo rustico, prescritto dall’art. 17 del Piano Regolatore Generale.
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo si sostiene la tesi dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire.
La tesi va respinta perché l’art. 20 del DPR 380/01 prevede che “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali (come nel caso che ci occupa, posto che l’area è sottoposta ai vincoli a tutela del Parco Nazionale del Circeo) il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Pertanto non essendo stato rilasciato l’atto di assenso non si è formato il silenzio accoglimento sulla domanda di permesso di costruire.
Anche il secondo motivo, con cui si sostiene si sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza di nulla osta all’Ente Parco Nazionale del Circeo ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. n. 394/91, è infondato.
L’art. 13 (nulla osta) della L. n. 394 del 6.12.1991 (Legge quadro sulle aree protette) stabilisce che “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”.
La Conferenza di settore del Comune di Sabaudia, riunitasi in data 31.07.2012 ha contestualmente aperto e sospeso l’esame della pratica per “chiarimenti tecnici”. La sospensione è stata confermata dalla Conferenza Comune di Sabaudia – Ente Nazionale Parco Circeo (istituita ai sensi dell’art. 5 e seguenti del d.p.r. 06.06.2001), riunitasi in data 19.06.2014 (in base al motivo che: “la piscina comunque afferisce ad una abitazione interessata da opere abusive in ordine alle quali risultano prodotte istanze di condono l. 47/85 e s.m.i., talché risulta necessario definire il condono prima di esaminare la piscina in considerazione che le opere accessorie di immobili abusivi ripropongono, in assenza della definizione del condono, le caratteristiche di abusività del manufatto principale cui accedono”.
Con provvedimento del 2.4.2015 il Comune ha rilasciato il condono in argomento.
A seguito di varie diffide (l’ultima del 14.6.2016) a concludere il procedimento, l’Amministrazione con nota dell’8.7.2016 comunicava di avere inoltrato all’Avvocatura Generale dello Stato quesito in ordine alla possibilità di rilasciare il permesso.
Tanto premesso, il Collegio rileva che sull’argomento si è pronunciata l’Adunanza Plenaria con decisione n. 17 del 2016 la quale, nell’affermare che “il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica”, ha però precisato che “Il nulla osta dell’art. 13 l. n. 394 del 1991 ha ad oggetto la previa verifica di conformità dell’intervento con le disposizioni del piano per il parco (che – a norma dell’art. 12 – persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco) e del regolamento del parco (che – a norma dell’art. 11 - disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco)”.
Nel caso di specie, quindi, poichè l’Ente Parco Nazionale del Circeo non si è ancora dotato del Piano e del Regolamento non può trovare applicazione l’art. 13 cit.
La mancanza del nulla osta dell’Ente Parco preclude il rilascio del permesso di costruire e rende inutile l’esame del terzo e, in parte, del quarto motivo di ricorso siccome diretti a sostenere la conformità dell’opera alla normativa urbanistica.
Quanto alla valutazione dell’aspetto paesaggistico condotta dall’ente parco, censurata dal quarto motivo, il parere negativo di compatibilità dell’opera appare ictu oculi assistito da evidenze logiche, alle quali non possono essere contrapposte le positive valutazioni di altre Amministrazioni (Regione, Provincia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici), considerata la piena potestà del parco alla preservazione dei valori naturali del suo territorio. La valutazione dell’ente fonda sul carattere invasivo dell’impianto natatorio progettato e del suo utilizzo sull’habitat riproduttivo della fauna acquatica del luogo (batraci e invertebrati), a sopperire al quale non appaiono in tutta evidenza sufficienti le proposte del ricorrente di coprire la piscina nel (solo) periodo invernale e di utilizzare una tantum l’acqua del pozzo per il riempimento.
In conclusione, quindi, il ricorso in data 6 febbraio 2019 lo ha  respinto siccome infondato.

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