Sabato prossimo sarò a Cori in occasione della Settimana dell'amministrazione aperta per parlare della trasparenza. Ho preparato molte slides per illustrare questo tema.
Lascio qui una breve sintesi del capitolo dedicato al diritto alla trasparenza del mio nuovo libro...
Il primo impegno di ogni amministratore
dovrebbe essere quella relativa alla trasparenza dell’azione amministrativa,
che rappresenta un’esigenza fondamentale degli ordinamenti democratici,
costituendo uno strumento indispensabile per realizzare un effettivo rapporto
tra governanti e governati, consentendo a questi ultimi una consapevole
partecipazione all’esercizio del potere pubblico.
La
materia è complessa ed è difficile trovare Aziende sanitarie che la rispettino
compiutamente, anche perché le resistenze, specialmente da parte di dirigenti e
funzionari, sono notevoli.
La trasparenza evoca la nota immagine, cara a
Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione vista come una «casa di vetro»[1] all’interno della quale cioè tutto è sempre
e costantemente visibile; era un’idea propria dei regimi totalitari secondo cui
un buon cittadino non ha mai nulla da nascondere; la piena visibilità tende
inoltre a promuovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal
basso, in modo da garantire il massimo grado di correttezza e di imparzialità.
Ad oltre vent’anni dall’entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990, n.241, senza dubbio il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione
si è modificato, ma purtroppo il processo è stato per molto tempo troppo lento
e c’è ancora molto da fare.
L’introduzione nel 1993 degli Uffici per le
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)[2], strutture pensate per dare concreta attuazione
alle norme sulla trasparenza, sull’accesso, sull’informazione e sulla
semplificazione, là dove sono state gestite bene, ha consentito di raggiungere
risultati positivi.
Esistono ancora comuni che non hanno provveduto a tale adempimento; l’opposizione
deve intervenire decisamente per assicurare il rispetto di questa legge
importantissima a tutela di tutti i cittadini.
Per
contrastare questa situazione l’Unione Europea con la Direttiva 2003/98/CE ha
sollecitato la richiesta di trasparenza totale: l’open data, intesa come garanzia della completa accessibilità delle
informazioni e dei dati.
Solamente nel
2009[3]
il legislatore, recependo istanze oramai consolidate in giurisprudenza e
dottrina, ha definito il “diritto alla trasparenza”, indicando con questa locuzione
il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili e chiare in
ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del servizio.
La
legge n.69/2009 ha poi radicalmente inciso sulla disciplina dell’attività dei
poteri pubblici, con specifico riferimento agli strumenti informatici in grado
di assicurare un maggior tasso di trasparenza dell’attività amministrativa.[4]
Uno strumento
ulteriore per garantire la trasparenza è rappresentato dall’obbligo previsto
dal D.lgs.150/2009,[5] per ogni pubblica
amministrazione, di pubblicare sul proprio sito web, in una apposita sezione di
facile accesso e consultazione, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”:
a)
Il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
b)
Il piano della performance e la
relazione che devono evidenziare i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti;
c)
L’ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti;
d)
L’analisi dei dati relativi al grado
di differenziazione nell’utilizzo della premialità per tutto il personale;
e)
I nominativi ed i curricula dei
componenti dell’O.I.V. e del responsabile della misurazione della performance;
f)
I curricula dei dirigenti e dei
titolari delle posizioni organizzative;
g)
Le retribuzioni dei dirigenti con
specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle
componenti legate alla valutazione di risultato;
h)
I curricula e le retribuzioni di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i)
Gli incarichi di consulenza
retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti
privati[6];
j)
L’Albo dei Beneficiari (ex art. 22 L.412/91) ai quali siano stati erogati
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a
carico dei rispettivi bilanci. Per ciascun soggetto deve essere indicata anche
la norma in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni. L’albo deve essere
aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Proprio per attuare questo modo diverso di rapportarsi con i cittadini,
con l’art. 9 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stato stabilito che tutti i
dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano si intendono rilasciati
come dati aperti
[1]«…la casa dell’amministrazione
dovrebbe essere di vetro…» in Atti
del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sessione 1904-1908, n. 22962,
17 giugno 1908.
[2]D.lgs.3 febbraio 1993, n.29, recante la
razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n.421.
[3]Legge 4 marzo 2009, n.15 recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
[4]In questo quadro la Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, costituisce un privilegiato punto di osservazione per la verifica
dello stato di attuazione del principio dell’accesso e quindi della trasparenza
amministrativa, essendole state affidate delle specifiche funzioni.
[5]Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante
l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
[6]P.ALBANO, Appunti
di comunicazione pubblica, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2004.
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