Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1430/2019 ha esaminato il ricorso presentato avverso la sentenza del TAR 461/2012 con cui era stato condannato il noto premio Oscar Vittorio Storaro
Al riguardo il Collegio ha argomentato quanto segue:
In punto di fatto va rilevato che la tettoia per cui è causa era stata autorizzata dal Comune di Sabaudia con l’autorizzazione n. 54, prot. n. 6217 del 29/05/1992, seppure mediante stuoie e canne, mentre con la successiva autorizzazione n. 56 dell’11/07/94 prot. n. 12094, per la medesima tettoia, come risulta dagli elaborati grafici allegati sia dal testo del dispositivo del provvedimento, era stato autorizzato “il completamento della struttura di copertura in legno del terrazzo della propria abitazione” mediante la sostituzione dei materiali di copertura originari con pannelli in legno dello spessore di 0,5 cm e guaina impermeabilizzante di 0,15 cm.
Come si vede, il primo giudice nella sentenza appellata non ha considerato che dal testo del provvedimento comunale ult. cit. inequivocabilmente risulta che l’autorizzazione n.56 del 1994 riguardava appunto la copertura con tavole di legno di quello che prima consisteva in un tetto di sole stuoie e canne.
Ne consegue che sia la tettoia che la sua copertura con guaina e pannelli in legno dovevano considerarsi già a suo tempo autorizzati dal Comune resistente, e che dunque quest’ultimo non avrebbe potuto negare, tantomeno in via di sanatoria, la richiesta operazione di manutenzione ordinaria, consistente unicamente nella parziale sostituzione della tettoia mediante una guaina impermeabilizzante dello spessore di 0,15 cm ed alcune tavole di legno dello spessore di soli 0,5 cm., a migliore riparo dalle acque piovane.
Trattandosi di manutenzione ordinaria, l’intervento doveva inoltre considerarsi perfettamente compatibile con la normativa urbanistica e paesistica invocata, non potendo dunque essere vietato, a maggior ragione in occasione dell’esame di un’istanza di sanatoria.
Pertanto il Collegio ha ritenuto che l’appello dovesse essere accolto con l’annullamento della determinazione n. 572 del 16/09/2003 impugnata.
Il Comune era difeso dall'avv. Roberto De Tilla
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune di Sabaudia nella misura di euro 2.500,00, dovendosi altresì disporre la restituzione all’appellante del contributo unificato.
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