Con Ordinanza n. 8 del 15
aprile 2008 in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
22.2.2008 il Sindaco pro tempore di Sabaudia ha stabilito quanto segue:
CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul
doveroso rispetto per l’igiene ed il decoro dell’ambiente;
ACCERTATO che esiste un forte disagio fra i cittadini ed un
serio pericolo per i pedoni, in particolare per i bambini ed anziani, a causa
di un malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate
con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino,
trascurando l’evidente dovere civico di provvedere alla loro rimozione e
raccolta con mezzi adatti per il relativo smaltimento;
VISTA la regolamentazione che disciplina l’accesso dei cani
nei parchi, aree pubbliche, arenili ed esercizi pubblici, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.2.2008;
RITENUTO necessario, in particolare, di intervenire obbligando
i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi
di appositi sacchetti di plastica, o palette o pinze, onde poter rimuovere gli
escrementi depositati dagli animali;
DATO ATTO che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi
pubblici liberi e privi di custodia;
VISTO l’art. 107 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
O R D I N A
1.
Che sia consentito l’accesso a tutte
le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi a tutti i
cani purché accompagnati
dal proprietario o da altro detentore . E’ fatto sempre e comunque obbligo di
utilizzare il guinzaglio e, ove
sia obbligatorio(*) o necessario, anche la apposita museruola, qualora
gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri
frequentatori.
Nelle strade, piazze e comunque
in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di
lunghezza superiore a m. 1,5.
2.
Che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli
stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene
e decoro del luogo.
L’obbligo
sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico ( via, piazza, giardino,
o altro) dell’intero territorio comunale.
3.
Che i proprietari e/o detentori di cani ( con l’esclusione di animali per guida
non vedenti
e da essi accompagnati ) che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento
per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, purché atto a
ripristinare l’igiene del luogo.
4.
Che nei punti “dogtoilet” fatti appositamente installare in città, si possono
prelevare gratuitamente
i sacchetti dalla parte superiore del distributore, effettuare quindi la raccolta
delle deiezioni e conferire il sacchetto richiuso nel contenitore posto nella parte inferiore della
postazione.
5.
Per le contravvenzioni alle norme sopra riportate si applicano, le seguenti
sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali
in materia:
a)
Per chi non rimuove le deiezioni del proprio cane dal suolo, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 50,00= a € 100,00=;
b)
Per chi viene trovato sprovvisto dell’occorrente ( paletta, pinza o sacchetto
di plastica ) per poter rimuovere le deiezioni, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00= a € 60,00=;
c)
Per chi trascura l’incombenza di adoperare il guinzaglio, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
50,00= a € 100,00=;
d)
Per chi non rispetta l’obbligo di utilizzare la museruola, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00=.
(*) l’obbligo sussiste per le 17 razze a rischio di
maggiore aggressività indicate nel Decreto Sirchia 10.09.2004, qui di seguito
così semplificate: pitbull terrier, american
bulldog, bull mastiff, dogo argentino, rottweiler e dobermann.
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