In
base all’art.84 del Codice degli appalti (D.lgs 153/2006 e successive
modificazioni e integrazioni, quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. La
commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di
mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di
funzioni apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Al riguardo in questi
anni si è sviluppata una interessante giurisprudenza, ormai stabilizzata,
secondo cui la presidenza spetta ad un dirigenze del Comune (vedi art. 107,
comma 3 lett. a e b) del TUEL), il quale può anche aver svolto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Poiché la materia è oggetto di
notevole contenzioso a causa degli interessi in gioco, è importante adottare
atti che siano inattaccabili (Consiglio di Stato sez. V n. 6029/2004; Cons.
Stat. Sez.V n. 5322/2003, TAR veneto Sez. I n. 174/201, TAR Umbria Perugia,
sez. I, n. 199/2009, ecc.). Anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP) ha avuto occasione di occuparsi della materia con il Parere n. 46 del 31
marzo 2012 che perviene alle medesime conclusioni citando a sostegno altra
giurisprudenza (TAR Lazio, Sez.III n. 1172/2011, TAR Liguria, Genova, Sez. II,
n. 233/2010, TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 4975/2011). È importante
considerare anche l’operato di una amministrazione e assumere comportamenti
omogenei nel tempo su questi punti: ad esempio se in una gara si è deciso di
escludere dal ruolo di presidente della commissione di aggiudicazione un
funzionario con funzioni di dirigente e di responsabile di un settore del
Comune, avendo svolto la funzione di RUP, appare perlomeno strano che poi,
presso lo stresso Comune, in altra occasione un altro dirigente che ha svolto
la funzione di RUP venga incaricato di svolgere la funzione di presidente. A
ciò si aggiunga il numero dei componenti che deve essere rigorosamente dispari,
oltre al segretario. Nella normativa non si ritrova alcuna disposizione che
preveda la presenza in commissione di altre figure.
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