sabato 20 giugno 2015

LA DELIBERA DELL'ANAC IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SEVERINO AL NEO ELETTO PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

L'ANAC con la  Delibera n. 46 del 17 giugno 2015 ha inteso fornire le modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all’applicazione della medesima normativa. 
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Con istanza acquisita al protocollo n. 72968 del 9 giugno 2015, parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno rappresentato all’Autorità «l’esigenza di una ricognizione speculare della problematica amministrativa e politica inerente al percorso elettorale del dott. Vincenzo De Luca candidato eletto, non ancora proclamato, alla carica di presidente della Regione Campania alle ultime elezioni 31 maggio 2015».
In particolare, l’istanza è rivolta ad ottenere un parere in merito:
alla permanenza degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto di Salerno con decreto n. 6940, del 23 gennaio 2015, nei confronti dell’allora Sindaco dott. Vincenzo De Luca;
al possibile conflitto di interessi nel quale si troverebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segretario nazionale del partito democratico, quale organo competente ad adottare il provvedimento che accerta la sospensione dall’incarico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Nell’istanza si richiama anche il parere reso dall’Autorità il 2.12.2014, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo all’ opportunità di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 235/2012 in relazione all’art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, promosso dal TAR Campania-Napoli, sezione prima, con ordinanza del 30 ottobre 2014, n. 1801 (c.d. “Caso De Magistris”).
Visti:
le disposizioni in tema di incompatibilità e conflitto di interessi con l’esercizio di cariche di governo dettate dagli artt. 2 e 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (c.d. “legge Frattini”);
l’art. 6 della citata legge, secondo cui spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accertare la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo;
l’art. 8 del d.lgs. 235/2012, che disciplina le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali;
I poteri di vigilanza attribuiti all’Autorità anticorruzione dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
A) Sussistenza di una perdurante operatività del provvedimento di sospensione dalla carica di Sindaco di Salerno adottato del Prefetto di Salerno in data 23 gennaio 2015.
Gli esponenti, sul punto, evidenziano la carenza dei “requisiti soggettivi e politici“ del dott. De Luca, in quanto già destinatario di provvedimento di sospensione ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012, emesso dal Prefetto di Salerno in conseguenza dell’intervenuta sentenza di condanna, emessa dal Tribunale penale di Salerno, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
Il provvedimento di sospensione, in quanto ancora in vigore, precluderebbe al medesimo, a parere dei segnalanti, anche lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, determinando l’ impossibilità di costituire il plenum del Consiglio regionale. Alla luce di tali considerazioni, la disposta sospensione, si atteggerebbe anche quale mancanza del requisito di candidabilità.
Sulla questione si è già espresso il TAR Campania con la sentenza n. 2590/2015, che ha analizzato tutti i profili attinenti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità in capo al dott. De Luca. In presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetta all’Anac esprimere alcuna valutazione di merito.
B) Sussistenza di un conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri
In ordine alle problematiche sollevate dagli esponenti, relativamente alle presunte ipotesi di conflitto di interesse, va evidenziato che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella l. 215/2004 che individua, all’art. 2, comma 1, gli specifici casi di incompatibilità con lo svolgimento di cariche di governo. Ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l’espressione da parte dell’ANAC di un proprio giudizio nel merito delle questioni sollevate costituirebbe un’indebita invasione delle competenze dell’AGCM.
C) Modalità di applicazione della legge c.d. Severino
Gli istanti richiedono, poi, all’Autorità di esprimere proprie valutazioni circa la procedura da applicarsi ai fini dell’accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012. La richiesta viene motivata anche sulla base dall’avvenuta emanazione, da parte dell’Autorità, del richiamato parere del 2 dicembre del 2014 sul c.d. “caso De Magistris”.
Anche in questo caso, l’Autorità deve segnalare la propria incompetenza in materia di applicazione delle misure di sospensione previste dal d.lgs. n. 235/2012. L’adozione di tali misure è, infatti, di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
Il richiamato parere del 2 dicembre 2014 conferma tale assunto. In quell’occasione, all’Anac non veniva chiesto di esprimersi sull’applicabilità o meno della misura della sospensione di cui al d.lgs. 235/2012 (misura, tra l’altro, già applicata) rispetto al caso concreto. La richiesta aveva piuttosto ad oggetto l’espressione di un parere circa l’opportunità di difendere, in sede di giudizio di costituzionalità, l’istituto stesso della sospensione, anche a seguito di condanna non definitiva relativa a fatti antecedenti l’assunzione della carica. Con l’emanazione del parere richiesto, l’Autorità ha ritenuto di doversi esprimere a tutela di un istituto, la sospensione ex articoli 8 e 11 del d.lgs. 235/2012, strettamente connesso al regime di inconferibilità degli incarichi amministrativi per intervenuta sentenza penale di condanna anche non definitiva, dettato dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, sulla cui applicazione l’Anac è tenuta ad esercitare i propri poteri di vigilanza.
In questo senso l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 1, comma 2, lettere c, f) e g), della l. 190/2012, si è espressa sulla qualità della disciplina relativa a misure che precludono l’accesso o la permanenza in carica (politica o amministrativa) di soggetti che l’ordinamento ritiene non idonei ai fini della tutela dei principi costituzionali di libertà di accesso alle cariche nei limiti stabiliti dalla legge (art. 51), di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni (art. 54) e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97).
Va ricordato che anche di recente, con la segnalazione al Parlamento e al Governo n. 4 del 10 giugno 2015, l’Anac ha sottolineato la comune ratio dei due istituti. Con tale segnalazione, l’Autorità ha rappresentato al legislatore i profili di criticità dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella l. 190/2012 in tema di anticorruzione, proponendo modifiche, correzioni ed integrazioni, al fine di coordinare la disciplina dell’incandidabilità e quella dell’inconferibilità degli incarichi. Si è anche segnalato il diverso regime sanzionatorio vigente per i parlamentari nazionali e gli amministratori regionali e locali.
Le proposte di recente avanzate e sopra brevemente richiamate, perseguendo la finalità di armonizzare la disciplina applicabile ai due istituti, vanno nella direzione di renderne più efficace l’applicazione, rafforzando i presidi di legalità all’interno delle amministrazioni.
Raffaele Cantone

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