La regione Lazio informa che oggi il Consiglio regionale, presieduto da Daniele Leodori, ha modificato la legge del 2007 sul sistema turistico del Lazio nella parte che disciplina gli arenili. Tra le novità, quella che ogni Comune dovrà riservare alla "pubblica fruizione" (in pratica ai vari tipi di spiaggia libera) almeno la metà dell'arenile di propria competenza. È una delle prime misure in tal senso in Italia. Altre disposizioni intervengono su tipologie d'uso, periodo di apertura annuale delle attività, piano regionale di utilizzo delle aree di demanio marittimo (Pua regionale), piani comunali di utilizzo degli arenili (Pua), misure di trasparenza e legalità. La disciplina, nata da un'iniziativa della giunta Zingaretti, è stata approvata oggi a maggioranza (favorevoli 36, contrari 8). La normativa cancella le denominazioni di "spiagge attrezzate" e di "spiagge libere attrezzate" e introduce, tra le tipologie di utilizzo delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, quelle di "spiaggia libera con servizi" e "spiaggia libera". "L'elemento di fatto che caratterizza le differenze tra stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico e attività produttive, Guido Fabiani - è che in quest'ultima non può in alcun caso essere consentito il preposizionamento dell'attrezzatura della spiaggia". Le spiagge libere, invece, secondo l'assessore sono aree aperte all'uso pubblico, gestite dai Comuni, che assicurano una serie di servizi, direttamente o in concessione. Introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività e modificato il sistema sanzionatorio, adeguato alla nuova modalità di rilascio della concessione. Dal comunicato della regione si apprende che l' attenzione dei consiglieri è stata attirata dall'articolo relativo alla disposizioni transitorie, sul quale sono intervenute modifiche proposte da M5S, Forza Italia, Giunta, Francesco Storace e dai tre consiglieri PD Mario Ciarla, Enrico Forte ed Enrico Panunzi. I comuni che non destineranno nei propri Pua almeno il 50 per cento degli arenili di competenza alla "pubblica fruizione" non potranno accordare nuove concessioni demaniali marittime. L'organizzazione dei servizi di balneazione - come previsto da un emendamento di Fabiani - non potrà, in nessun caso, "precludere la libera fruizione dell'arenile". Dovrà inoltre essere garantita da ciascun Comune un'equilibrata presenza di spiagge libere e spiagge libere con servizi. Dettati i tempi per l'adeguamento del regolamento regionale (60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni approvate oggi) e all'adozione del Pua regionale (30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) da compiersi seguendo, durante la fase preparatoria, la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). I Comuni avranno 180 giorni dalla pubblicazione del Pua regionale - che ne fisserà criteri e indirizzi - per adottare o adeguare i propri Pua, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Una modifica all'articolo 47 della legge 13/2007 - introdotta su iniziativa di Ciarla, Forte e Panunzi - sottrae ai Comuni la possibilità di "rinnovo automatico" delle concessioni delle aree demaniali marittime (restano fermi i poteri di rilascio, decadenza, revoca e variazione). Si tratta dell'adeguamento alle disposizioni europee sulla concorrenza nei servizi: la c.d. Direttiva Bolkenstein. . Nei siti delle amministrazioni comunali, inoltre, dovranno essere pubblicate le informazioni identificative relative alle concessioni, ai canoni concessori e all'imposta regionale dovuta.
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