lunedì 1 giugno 2015

IL RIPIANO DEL DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEVE ESSERE RIPIANATO IN OGNI CASO NON OLTRE LA DURATA DELLA CONSILIATURA

I Comuni cominciano a dare attuazione alle norme per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In proposito non sembra che vengano sempre rispettate le norme previste dalle specifiche disposizioni emanate in materia, specialmente per quanto riguarda i tempi del ripiano. In particolare nel caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la quota di disavanzo in base all’art. 2 comma 1 del D.M. 2 aprile 2015 del Ragioniera Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari interni territoriali del Ministero dell’Interno è ripianata dagli enti locali secondo le modalità previste dall’art. 188 del D.lgs 267/2000 (il TUEL) che a sua volta stabilisce che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione; in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Per non sbagliare si consiglia l'uso dell' abaco....

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