I Comuni cominciano a dare attuazione alle norme per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In proposito non sembra che vengano sempre rispettate le norme previste dalle specifiche disposizioni emanate in materia, specialmente per quanto riguarda i tempi del ripiano. In particolare nel caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 118 del 2011, la quota di disavanzo in base all’art. 2
comma 1 del D.M. 2 aprile 2015 del Ragioniera Generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Capo Dipartimento
per gli affari interni territoriali del Ministero dell’Interno è ripianata
dagli enti locali secondo le modalità previste dall’art. 188 del D.lgs 267/2000
(il TUEL) che a sua volta stabilisce che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione; in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il
piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari
a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del
collegio dei revisori. Per non sbagliare si consiglia l'uso dell' abaco....
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