Il Ministero dell'Interno con D.M. in data 27 aprile 2015 ha provveduto innanzitutto alla definizione delle persone ricomprese nelle categorie interessate: minori stranieri non accompagnati, persone richiedenti protezione internazionale, persone richiedenti la posizione di rifugiato, persone richiedenti la protezione sussidiaria, ecc. L'oggetto del decreto concerne le modalità di presentazione proposte progettuali da parte degli Enti Locali, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita, i quali possono anche affidare ad un soggetto terzo l'esecuzione di uno o più servizi. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:
a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»: collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di provenienza del minore;supporto di mediatori linguistico‐culturali; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; assistenza socio‐psicologica, sanitaria e orientamento legale; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio‐lavorativa del minore; definizione di un progetto socio‐educativo individualizzato per ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza; forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014‐2020 ‐ Assistenza emergenziale. Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo. Gli Enti Locali devono contribuire, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale cosi' come indicato nel piano finanziario .
Nessun commento:
Posta un commento