Il TAR della Campania, Napoli, Sezione II, Sentenza n. 2379/2015 è tornato ancora una volta sul problema degli abusi edilizi, tanto diffuso in alcune parti d'Italia. Nella fattispecie un Comune aveva ingiunto ad alcuni soggetti lo sgombero di un immobile abusivo nonché la corresponsione di una indennità per l'occupazione dello stesso sine titulo. Il TAR ha dato ragione al Comune in quanto in base all' art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell' abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. Pertanto a quel punto legittimamente il Comune può chiedere lo sgombero e la corresponsione dell'indennità per l'occupazione di quello che oramai è un proprio bene. Sarebbe interessante vedere al'applicazione di questa norma anche in tutte le provincie dove è presente il fenomeno dell'abusivismo edilizio, una fattispecie sconosciuta nelle Nazioni del Nord Europa. In breve tempo questo deterrente farebbe pensare due volte a certe persone prima di intraprendere la via dell'abusivismo, inoltre il patrimonio comunale crescerebbe notevolmente arricchendo gli enti che finalmente potrebbero avere degli immobili da destinare a finalità sociali. Il testo della sentenza lo trovate su: http://www.gazzettaamministrativa.it/
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