Ancora una sentenza molto innovativa del TAR del Lazio Sez. II ter n. 6781/2015 relativo ad una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in cui il Comune ha escluso dalla gara una impresa in quanto la stessa aveva chiesto l'ammissione al concordato preventivo. La ditta ha presentato ricorso. Ma il TAR ha dato ragione al Comune in quanto l'articolo
38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 2006: "Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni". L'art. 186-bis
della legge fallimentare, rubricato: “Concordato con continuità aziendale”, è
stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, dunque, non è applicabile al
caso di specie ratione temporis. Pertanto, all’epoca dell’adozione del bando
impugnato l’ammissione al concordato preventivo era sempre preclusivo della
partecipazione alle gare pubbliche. Il TAR ha poi aggiunto che l’art. 186 bis citato comunque non sarebbe stato
applicabile al caso in esame. Esso infatti prevede al comma 4 che
"L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in
gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado
di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163". Nel caso di specie,
tali presupposti secondo il TAR non ricorrevano e, inoltre, la ricorrente avrebbe unicamente
prospettato, e non provato, la propria intenzione di costruire una new company
che avrebbe potuto proseguire nell’attività imprenditoriale.
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