domenica 10 maggio 2015

IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE LA DISTINZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE TRA GIUNTA E DIRIGENZA NEL CAMPO DEGLI ACQUISTI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROBLEMA DELLA MOTIVAZIONE NEL CASO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP

Il Consiglio di Stato Sezione V, con la recente sentenza n. 2194 del 30 aprile scorso ha ribadito che è di competenza del dirigente l'adesione alle convenzioni Consip rientrando nell'attività gestionale di competenza della dirigenza comunale ai sensi dell'art. 107, c. 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, norma in forza della quale spettano ai dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (…) tra i quali in particolare (…) la stipulazione dei contratti". Pertanto la Giunta non si deve occupare della stipulazione di contratti o come nel caso esaminato, di adesione a convenzioni quadro. Mediante l’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, era stato fatto obbligo all’Amministrazione comunale di procedere alla gestione del servizio di somministrazione di energia elettrica, tramite l’apposita convenzione Consip, con la sola eccezione per il caso, non ricorrente nella fattispecie, che un bando di gara fosse stato pubblicato prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge. Nella fattispecie l’Amministrazione nei propri provvedimenti  ha fornito una motivazione circa la propria adesione alla convenzione di cui si tratta, recante in sintesi le seguenti considerazioni:
- nell’ambito del sistema Consip l’individuazione del migliore contraente avviene  nel rispetto dei principi comunitari, per cui all’Amministrazione che di tali convenzioni si avvalga non è richiesta una specifica motivazione sull’interesse pubblico sotteso alla propria adesione;
- nell’acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori, singole procedure di acquisto;
- l’adesione alle convenzioni Consip permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa;
- gli specifici contenuti della convenzione oggetto di adesione nel caso concreto garantiscono, infine, un apprezzabile risparmio economico ed investimenti fonte di risparmio energetico.
Le norme vigenti esprimono per le convenzioni della Consip -anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria- un sicuro favor, desumibile anche dal fatto che queste, in difetto di adesione, rilevano comunque come parametri di prezzo-qualità fungenti da limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Come ha fatto ragionevolmente notare la difesa della controinteressata tale adesione, indubbiamente privilegiata dal legislatore, e qualificata anche dal fatto di trovarsi sorretta da una peculiare presunzione di convenienza, corrisponde pertanto, per le Amministrazioni, ad una sorta di regola di azione. E’ appena il caso di ricordare, infatti, che a monte viene espletata una procedura di evidenza pubblica centralizzata, dalla Consip appunto, proprio per conseguire le migliori condizioni, economiche ma al tempo stesso anche tecniche, ottenibili sul mercato.
Nella sentenza viene anche affermato che la Sezione ha invero già avuto modo di osservare, in proposito, che “…la scelta di aderire alla convenzione Consip, … proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende.
Ed infatti per le amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. E’ l’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera” (C.d.S., V, 1° ottobre 2010, n. 7261). Chi volesse approfondire leggendo l'intera sentenza può farlo qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCWKW3M3TJN2LZ2RQ4PVNKNKWI&q=

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