venerdì 8 maggio 2015

IN HOUSE PROVIDING: LE NOVITA'


In Consiglio di stato, con un recente parere (n. 298 del 30 gennaio 2015) è tornato sull'argomento dell' "In house providing" sulla base di una richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affrontando in maniera specifica il problema affidamento “in house” di prestazioni di servizio nel campo dell'informatica per il sistema universitario, della ricerca e scolastico, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in via diretta al CINECA Consorzio Interuniversitario. Al riguardo dopo aver esaminato anche la Direttiva 2014/24/UE il Consiglio di stato ha ritenuto  che la possibilità di partecipare a società di capitali o ad altri consorzi o di affidare a terzi l'esercizio di parte delle attività di competenza, è  ispirata dall' intento di attuare sinergie quanto mai opportune nelle attività istituzionali del Consorzio, e non appare in alcun modo idonea ad alterare il carattere pubblicistico delle attività consortili, che oltretutto si realizzano dichiaratamente “senza fini di lucro” (art.1, comma 3° dello Statuto). Il modello accolto è, sostanzialmente, quello, oggi codificato, della cooperazione pubblico-pubblico istituzionalizzata di tipo verticale , creato nella giurisprudenza comunitaria, con taluni caratteri però di quello della cooperazione pubblico-pubblico non istituzionalizzata di tipo orizzontale. Sempre secondo il Consiglio di Stato  la possibilità del Consorzio di svolgere talune attività “anche con carattere di impresa”, non è affatto ostativa all’ affidamento “in house”, anche alla stregua di quanto recentissimamente affermato dalla Corte di giustizia U.E. (Quinta Sezione) con la sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-568/13 (“l’articolo 1, lettera c), della direttiva 92/50 osta a una normativa nazionale che escluda un’azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a causa della sua natura di ente pubblico economico, se e nei limiti in cui tale azienda è autorizzata a operare sul mercato conformemente ai suoi obiettivi istituzionali e statutari”, salva la possibilità, in tale ipotesi, di esclusione dell’offerta ritenuta anomala in presenza “di un finanziamento pubblico di cui detta azienda beneficia”). Per leggere il parere integrale si trova qui: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SSFW6DRI7G237MRTBBGQJNGEUI&q=



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