domenica 17 maggio 2015

DOMANI AL SENATO L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Martedì 19 maggio riprende al Senato l'esame del disegno di legge n. 1345B (di iniziativa dell'On.le Realacci)  recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e modificato dalla Camera dei Deputati.  Per chi non ha avuto tempo di seguire la proposta riporto qui parte del documento predisposto dagli uffici in cui viene illustrato brevemente l'oggetto della legge che introduce nel Codice Penale un nuovo Titolo dedicato ai reati contro l'ambiente.  La proposta prevede l'introduzione di alcune nuove fattispecie delittuose:  il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una  compromissione o un deterioramento significativi e misurabili del-lo stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; Il reato di morte o lesioni come conse-guenza del delitto di inquinamento am-bientale (articolo 452-ter) che prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquina-mento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela); la reclusione da 3 a 8 anni se ne de-rivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo re-stando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione; il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di rea-to, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto è definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'of-fesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La definizione del delitto si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone" (Cass.Sez. V, sent. n. 40330 del 2006). Successivamente, conforme-mente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008). La nuova disposizione codicistica reca infine una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno; il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni e-stese o significative del suolo o del sotto-suolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Si rammenta che, per la presenza di tale delitto nel provvedimento in esame, è stata espunto dal disegno di legge di Ra-tifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005 - approvato definitivamente dalla Camera il 22 aprile 2015 - l'art. 10, che prevedeva una corrispondente fattispecie e le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza) del codice penale; il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ov-vero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destina-ta a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne di-sposta la confisca.il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendo-vi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un or-dine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codi-ce - come modificato dal disegno di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.
Il testo completo del disegno di legge lo travate qui:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/913757/index.html

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