venerdì 8 maggio 2015

IN SEDE GIURISDIZIONALE IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE LE PROCEDURE CONCORRENZIALI COSTITUISCONO LA MODALITA' NECESSARIA DI ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI STRUMENTALI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione III n. 2291 del 7 maggio 2015) è tornato di recente ad esaminare proprio il problema dell'affidamento mediante l'in house providing da parte di una ASL ad una società accogliendo il ricorso di una concorrente che in particolare aveva sostenuto la illegittimità delle modalità concrete di affidamento del servizio alla società in questione, posto che: eraq mancata ogni comparazione e valutazione relativa alla qualità ed economicità del servizio (in violazione della d.G.R. 2271/2013, non è stato contestualmente approvato il disciplinare di servizio, e conseguentemente non sono stati valutati gli aspetti qualitativi del servizio da svolgere, e anche la valutazione economica è inattendibile non conoscendosi le prestazioni); era mancata ogni considerazione relativamente alla gara precedentemente bandita (e poi sospesa, prima che il TAR annullasse il provvedimento con cui era stata ritirata a seguito della decisione di aderire alla convenzione Consip – cfr. sentenza del TAR Lecce, n. 1781/2014), in ordine al cui abbandono definitivo la ASL avrebbe dovuto adottare un nuovo provvedimento di autotutela motivato. L'art. 4, c. 7, del d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, ha dettato una serie di disposizioni volte a limitare e razionalizzare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni all'attività di società controllate. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni, devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. La sentenza integrale può essere letta qui:  
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CXCLELHPXUGT4DMWC7KOY2G6JA&q=

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