lunedì 4 maggio 2015

LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI SANITARI TRA CONTRATTO E SENTENZE PENALI

In questi giorni la stampa specializzata (Il quotidiano della sanità) ha riportato la notizia di due recenti sentenze della Cassazione penale che hanno ritenuto responsabili professionalmente un medico volontario (IV Sezione, Sentenza n. 14142/2015) e l’autista di una autoambulanza (IV Sezione, Sentenza n. 14007/2015) in relazione alle mansioni e alle attività svolte. Di fatto è stata data una particolare interpretazione all’obbligo giuridico di garanzia previsto dall’art. 40 del Codice penale accertando le effettive mansioni svolte e non il ruolo giuridicamente affidato, superando addirittura quanto scritto nei regolamenti interni degli enti interessati. Si tratta di un fatto molto importante che estende notevolmente il principio della responsabilità e che richiederebbe una attenzione particolare da parte del Ministero della salute per disciplinare la materia specialmente per quanto riguarda il ruolo dei medici frequentatori o volontari all’interno degli ospedali, per i quali viene messa a rischio proprio l’attività formativa che non è neanche remunerata. Naturalmente è giusto che ciascuno si prenda le proprie responsabilità, ma nel caos organizzativo che regna in alcune Aziende si rischia di esporre il personale a pesanti responsabilità ed arrivare conseguentemente ad una rigida applicazione delle mansioni. La questione secondo me dovrebbe essere affrontata con urgenza tenendo conto anche della normativa in fieri relativa al nuovo ruolo affidato agli infermieri professionali all'esame del Ministero. Appare legittima la preoccupazione del personale ed anche di alcuni Sindacati che vedono in queste sentenze una sovraesposizione anche del personale appartenente a categorie di livello non elevato. Le sentenze citate sono riportate nell'articolo de Il quotidiano della sanità:  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d1ae836f7c89f0

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