In questi giorni la stampa
specializzata (Il quotidiano della sanità) ha riportato la notizia di due
recenti sentenze della Cassazione penale che hanno ritenuto responsabili
professionalmente un medico volontario (IV Sezione, Sentenza n. 14142/2015) e
l’autista di una autoambulanza (IV Sezione, Sentenza n. 14007/2015) in
relazione alle mansioni e alle attività svolte. Di fatto è stata data una
particolare interpretazione all’obbligo giuridico di garanzia previsto
dall’art. 40 del Codice penale accertando le effettive mansioni svolte e non il
ruolo giuridicamente affidato, superando addirittura quanto scritto nei
regolamenti interni degli enti interessati. Si tratta di un fatto molto
importante che estende notevolmente il principio della responsabilità e che richiederebbe
una attenzione particolare da parte del Ministero della salute per disciplinare
la materia specialmente per quanto riguarda il ruolo dei medici frequentatori o
volontari all’interno degli ospedali, per i quali viene messa a rischio proprio
l’attività formativa che non è neanche remunerata. Naturalmente è giusto che
ciascuno si prenda le proprie responsabilità, ma nel caos organizzativo che
regna in alcune Aziende si rischia di esporre il personale a pesanti responsabilità ed arrivare conseguentemente ad una rigida applicazione delle
mansioni. La questione secondo me dovrebbe essere affrontata con urgenza
tenendo conto anche della normativa in fieri relativa al nuovo ruolo affidato agli
infermieri professionali all'esame del Ministero. Appare legittima la preoccupazione del personale ed
anche di alcuni Sindacati che vedono in queste sentenze una sovraesposizione
anche del personale appartenente a categorie di livello non elevato. Le sentenze citate sono riportate nell'articolo de Il quotidiano della sanità: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d1ae836f7c89f0
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