lunedì 11 maggio 2015

CHE SUCCEDE SE IL SINDACO NON PRESENTA LA RELAZIONE DI FINE MANDATO

Al termine del proprio mandato, anche se anticipatamente e qualunque sia stata la causa, il Sindaco deve rendere una relazione alla sezione regionale di Controllo della corte dei Conti,  che deve essere redatta ai sensi del D.lgs 149/2011, secondo lo schema approvato con D.M. 26 aprile 2013. 
L’ultimo comma del citato art. 4 stabilisce che “in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”. La sezione di Controllo della corte dei Conti dell'Umbria ha sollevato  alle Sezioni Unite il problema specifico su a chi tocchi tale responsabilità nel caso in cui il Consiglio sia stato sciolto dal Prefetto. Le sezioni Unite, dopo aver "Rilevato che la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni", con argomentazioni molto interessanti in data 9 aprile scorso, con deliberazione n. 15, ha deciso che “la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare; in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione”. Pertanto, nel caso, frequente in cui il Sindaco sia stato costretto a dimettersi, dovrà comunque presentare la propria relazione di fine mandato anche per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, che dovranno essere irrogate dal Commissario prefettizio o dall'amministrazione subentrante. Ha osservato infatti la citata Sezione come  "...alcune Sezioni regionali di controllo, accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, con apposita pronuncia, ne hanno dato formale comunicazione al Sindaco ed all’organo di revisione (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) ed hanno ritenuto che spetti allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare la predetta sanzione, in assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti la competenza ad applicare la stessa (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 8/2015), anche ordinando all’amministrazione di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze di carattere pecuniario ed, al Sindaco, di dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014)".

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