venerdì 1 maggio 2015

IL PERSONALE COMUNALE PUO' ESSERE REMUNERATO CON COMPENSI PER LA DEFINIZIONE DEL CONDONO EDILIZIO?

Il problema del condono edilizio, nonostante gli anni passati impegna ancora molto le amministrazioni comunali. All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è stato rivolto quesito per conoscere se i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, di cui alla legge n.326/2003, possono essere riconosciuti, come incremento della retribuzione di risultato, anche ai dirigenti. Al riguardo in data 27 aprile l'ARAN ha pubblicato sul proprio sito la seguente risposta: Attualmente, ai sensi dell’art.20 del CCNL dell’Area II della dirigenza (Regioni-Autonomie Locali), in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, del D.Lgs.n.163 del 12.4.2006 (incentivi per la progettazione); art.37 del CCNL del 23.12.1999 (i compensi professionali per gli avvocati, relativamente agli enti dotati di uffici di avvocatura); art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996 (spese del giudizio). In tale elenco, da ritenersi tassativo, non figurano in alcun modo i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326/2003

Nessun commento:

Posta un commento