Il problema del condono edilizio, nonostante gli anni passati impegna ancora molto le amministrazioni comunali. All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è stato rivolto quesito per conoscere se i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, di cui alla legge n.326/2003, possono essere riconosciuti, come incremento della retribuzione di risultato, anche ai dirigenti. Al riguardo in data 27 aprile l'ARAN ha pubblicato sul proprio sito la seguente risposta: Attualmente, ai sensi dell’art.20 del CCNL dell’Area II della dirigenza (Regioni-Autonomie Locali), in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, del D.Lgs.n.163 del 12.4.2006 (incentivi per la progettazione); art.37 del CCNL del 23.12.1999 (i compensi professionali per gli avvocati, relativamente agli enti dotati di uffici di avvocatura); art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996 (spese del giudizio). In tale elenco, da ritenersi tassativo, non figurano in alcun modo i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326/2003
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