sabato 30 maggio 2015

IL RIORDINO DELLE PROVINCE COMINCIA A CREARE PROBLEMI A TUTTI I LIVELLI - L'INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI


La Corte dei Conti ha ritenuto di intervenire sul problema del riordino delle province sia per gli aspetti ordinamentali che finanziari . Il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale, anche sotto il profilo finanziario, delineato dalla l. n. 56/2014 - nel rispetto dei principi costituzionali, come da ultimo ritenuto dalla Consulta nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015 - sta incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. E ciò, pur dopo l’adozione del d.p.c.m. 26 settembre 2014, che, in esecuzione del comma 92 dell’art. 1 della legge medesima ha stabilito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sia dai contenuti delle quattro leggi regionali allo stato emanate, che da quelli dei testi approvati nelle Giunte e in discussione nei Consigli regionali emergono criticità che condizionano l’efficacia della legge. Ci si riferisce, tra l’altro: a talune incertezze nella individuazione della nuova titolarità delle funzioni non fondamentali; al rinvio a successivi atti per la concreta riallocazione delle funzioni; ad interventi legislativi e/o provvedimentali per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; alla mancata attuazione del principio di sussidiarietà nel senso indicato dalla legge ed, al contrario, alla diffusa tendenza ad un accentramento in capo alla Regione delle funzioni amministrative precedentemente svolte dalle Province; all’assenza di specifiche disposizioni sulla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni; alla mancata applicazione del comma 90 per la conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica; alla mancata considerazione dello stretto legame previsto dalla l. n. 56/2014 tra funzioni – risorse – patrimonio – personale.  Ai fini di una compiuta valutazione della situazione della finanza provinciale su cui viene ad incidere la nuova normativa di riordino, va anche considerato il quadro che emerge dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo principalmente sulla base dei questionari redatti dagli organi di revisione ai sensi degli artt. 1 commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e dell’art. 148 bis Tuel, che denota: una costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione delle entrate derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie; vistosi ritardi nell’erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province; il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti, nonché l’applicazione, talora integrale, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente. Di particolare significatività appare l’elevata consistenza di residui attivi afferenti a trasferimenti statali e regionali risalenti, considerata oramai l’intervenuta quasi completa riduzione, che, oltre a condizionare l’effettività del risultato di amministrazione, determina, a causa dei cennati ritardi nell’erogazione e della conseguente scarsa movimentazione, sofferenze di liquidità cui si correla il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione. Si tratta di profili critici che, oltre ad essere sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, appaiono suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri, anche futuri, di bilancio. Nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d. “milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – che, nonostante la già affermata necessità di correlazione tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da porre in essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 31 marzo 2015, prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle dotazioni organiche al 31 marzo 2015). L’anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente stabiliti dalla legge di stabilità 2015, rispetto all’effettivo trasferimento dei fattori di determinazione delle uscite di tale natura, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame. Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l’onere della spesa che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della l. n. 56/2014, resta ancora a carico delle Province (ed il fenomeno è presumibilmente destinato a protrarsi).  Ne consegue che una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, grava su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. E siffatta anomalia sarà rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015, con effetti sugli esercizi futuri degli stessi enti che dovessero risultare inadempienti. Appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come dettagliatamente disciplinate dalla l. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti. Nello stesso tempo appare anche auspicabile la verifica della compatibilità della situazione determinatasi per le rilevate anomalie, finora registrate nello sviluppo delle fasi attuative della legge di riordino, con la sostenibilità finanziaria del contributo richiesto al comparto. Nel contesto di tale verifica andrebbe considerata la possibilità della previsione normativa di misure di flessibilità idonee a superare le situazioni di criticità che i rilevati ritardi e le evidenziate 
conseguenze, fin qui prodotte, riflettono sia nella prospettiva della gestione, sia in quella della programmazione triennale. E ciò anche al fine di contenere il deterioramento della situazione finanziaria del medesimo comparto che, per non pochi enti sta rendendo in concreto particolarmente precaria la conservazione degli equilibri strutturali, mentre per quelli già in percorso di riequilibrio finanziario sta rendendo meno agevole il raggiungimento del risultato di risanamento. Si tratta di una verifica che appare connotata da una particolare urgenza per l’esercizio in corso, rispetto agli altri esercizi del triennio, soprattutto in vista dell’approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 maggio 2015. In tale contesto va anche valutato, sotto il profilo della sostenibilità, l’impatto finanziario delle sanzioni correlate alla diffusa inosservanza degli obiettivi programmatici del patto 2014. Peraltro, ferma restando la necessità che il “processo di armonizzazione” non deve subire alcun rallentamento, non può trascurarsi di considerare che, sulla situazione di difficoltà emersa nel processo di riordino istituzionale e funzionale, si proiettano anche gli effetti dei complessi e finanziariamente impegnativi meccanismi di avvio delle procedure per l’armonizzazione dei bilanci, quali il riaccertamento straordinario dei residui e la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L’eventuale emersione di maggiori disavanzi di gestione all’esito del suddetto riaccertamento e gli  accantonamenti al fondo crediti, che bloccano una parte delle risorse destinate alla spesa, rappresentano elementi rilevanti nella prospettiva degli equilibri finanziari. É da aggiungere che l’auspicato riallineamento, tra fasi procedimentali ed effetti finanziari che si correlano alle stesse, concerne anche le situazioni che in prospettiva si determineranno all’atto dell’effettivo passaggio di funzioni e, di conseguenza, il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi ad esse correlate; prospettiva questa che porta a ritenere che più contenuti saranno i tempi impiegati per l’adozione di tali misure e tanto più le stesse risulteranno efficaci. 
Il testo integrale con tutti i dati si trova qui:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_17_2015_sezaut.pdf

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