sabato 6 giugno 2015

LA RIFORMA DELLA P.A. NEGLI ENTI LOCALI: LA FIGURA DEL CITY MANAGER

I recenti avvenimenti del Comune di Roma (ma non solo) hanno fatto constatare in maniera molto chiara che tutti gli interventi messi in atto per rispettare le norme anticorruzione (nonostante il grande impegno del Presidente dell’ANAC, ma si tratta di storia recente) sono stati vani e che per contrastare concretamente questo fenomeno sia necessario intervenire in maniera più profonda nella scelta della classe politica (obiettivo questo importantissimo ma che esula dalla presente articolo) e nell’organizzazione della P.A. con particolare riguardo a quella gli enti locali. Nella proposta di legge n. 3098, attualmente in esame da parte della Camera dei Deputati è tra l’altro prevista la soppressione della figura del Segretario comunale; al riguardo per esperienza diretta (avendo svolto sia l'incarico di Direttore generale, che quello di Capo gruppo in Comuni di medie dimensioni) sono d'accordo sul fatto che il ruolo svolto da questi dirigenti sia oggi sempre più marginale, ma ritengo che la loro soppressione, per i compiti che ancora, giustamente sono loro attribuiti (proprio per l’anticorruzione) aprirebbe la porta a nuovi e più profondi problemi all’interno degli enti locali. La gran maggioranza dei Comuni italiani appartiene alla fascia sotto i cinquantamila abitanti (7894 su un totale di 8092) e molto spesso l’unico dirigente oggi presente è il Segretario generale (con compiti peraltro molto limitati), così tutti i Settori dell’amministrazione sono affidati a funzionari di livello “D” ai quali viene conferita la c.d. “posizione organizzativa”, con delega ad adottare determinazioni (che sarebbero atti propri della dirigenza) che sono controllate successivamente solo a campione. Di fatto l’organizzazione amministrativa dei Comuni è oramai sempre più disgregata e i titolari delle posizioni organizzative sono di fatto dei collaboratori degli assessori se non addirittura dei consiglieri delegati (figura questa fortemente contestata dal Ministero dell'Interno e oggetto di numerose decisioni della Giustizia Amministrativa). Penso pertanto che sia opportuno che si intervenga per migliorare il testo in discussione definendo in maniera più chiara il ruolo di chi ha un incarico politico da chi ha la responsabilità degli uffici, sostituendo alla figura del Segretario comunale quella di un Direttore generale che abbia effettivi poteri non solo di controllo (a posteriori), ma sia un vero manager (come avviene nelle democrazie del nord Europa), che risponda anche della gestione e al quale debbano fare effettivo riferimento tutti i dirigenti e i titolari delle posizioni organizzative. La possibilità offerta ai Sindaci sin dal legislatore del 1997 (comma 10 dell’art. 6 della legge 127/1997) per la nomina da parte dei Sindaci di un Direttore generale è in gran parte fallita sia per il fatto di essere facoltativa, ma anche perché non è stato previsto alcun requisito specifico né particolari procedure per la sua scelta o specifici requisiti. La precarietà dell’incarico (a tempo determinato e comunque legato alla durata del mandato del Sindaco) ha contribuito a condizionarne l’autorevolezza nei confronti dei dirigenti responsabili dei servizi. La figura del Direttore generale ha, peraltro, suscitato da subito perplessità circa la sua coerenza con il principio di distinzione tra sfera politica e gestionale nell’ente locale. Ritengo che i tempi siano maturi per fare un salto di qualità e completare il lavoro avviato tanti anni fa sopprimendo sì la figura del Segretario generale, ampiamente superata dai tempi e del modo in cui molti l’hanno svolta, ma sostituendola con quella di un vero city manager in possesso di requisiti specifici che abbia un contratto a tempo indeterminato con l’ente locale (acquisito attraverso un concorso pubblico), e che sia responsabile di tutti gli aspetti amministrativi, incluse le condizioni di lavoro, le strutture del Comune e la gestione delle pratiche. Insomma un vero e proprio Chief Executive Officer (CEO) o, come definito negli U.S.A: un Chief Administrative Officer. Grazie a questa figura sarà possibile realizzare finalmente la trasformazione del Programma di mandato della Giunta in un vero e proprio management by objectives per poter dare risposte concrete alle attese dei cittadini. Nel decreto legislativo delegato potranno essere definiti i requisiti, le competenze e le modalità di reclutamento della nuova figura che, almeno secondo me potrebbe realizzare anche una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestionali previste dall’art. 4 del D.lgs 165/2001.

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