Il Consiglio di Stato, sezione III con sentenza n, 3131/2019 ha affrontato nuovamente il problema dell'affidamento dei servizio di trasporto infermi.
La questione posta riguardava il trasporto infermi nella regione Veneto. Al riguardo il consiglio ha ritenuto che il servizio di trasporto sanitario di emergenza nella Regione Veneto deve essere assegnato, ex art. 5, c.1, l. reg. n. 26 del 2012, alle associazioni di volontariato
Il Legislatore regionale del Veneto- nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute di cui all'art. 117, c. 3, Cost. oltre che in forza delle competenze riconosciutele dall'art. 2, c.1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 - ha previsto ai sensi dell'art. 5, c.1, l. reg. n. 26 del 2012,un "obbligo" di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza, alle Associazioni di volontariato che non contrasta con la "possibilità" di tale affidamento, introdotta dal Codice del Terzo Settore e che trova la propria genesi nell'esclusione dall'obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
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