RENZO PIANO: PROGETTO DEL NUOVO OSPEDALE APUANO |
Il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità rappresenta un contributo sostanziale alle politiche sanitarie del Paese in quanto affronta la necessità di ammodernare il patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale per rispondere con strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne e sicure, alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.
L'ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica contribuisce, infatti, agli obiettivi di efficienza dell'assistenza sanitaria, di riequilibrio dell'assistenza sul territorio nazionale, di messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico di edifici e impianti, per garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata alla domanda di salute, sia in termini di prevenzione che di cura delle diverse patologie.
Con l’art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione della I^ Fase del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
La I Fase del Programma si è conclusa nel 1996 con una assegnazione pari a € 4.854.694.851,44 e una percentuale media di autorizzazione alla spesa del 94,5%.
La II Fase, avviata nel 1998, ad oggi registra una assegnazione complessiva di finanziamenti pari a € 18.145.305.148,56 di cui sono stati effettuati programmi specifici quali:
Potenziamento delle strutture di radioterapia (Legge n. 488/1999)
Programma libera professione intramuraria (Legge n. 254/2000)
Enti (IRCCS, Policlinici Universitari, IZS, Ospedali Classificati, ISS, CNAO) (Legge n. 412/1992 modificata dalla Legge n.448/2001)
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata al sovraffollamento delle carceri (Legge n. 9/2012)
Adeguamento normativa antincendio (Delibera CIPE n. 16/2013)
Inoltre, con la Finanziaria del 2010 è stato assegnato un finanziamento pari a € 1.000.000.000,00, di cui € 820.000.000,00 ancora da ripartire, per un totale complessivo di finanziamenti statali pari a 24 miliardi di euro.
Ora nella bozza di legge di bilancio 2019 si trova un articolo dedicato ai programmi di edilizia sanitaria in base al quale:
Con l’art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione della I^ Fase del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
La I Fase del Programma si è conclusa nel 1996 con una assegnazione pari a € 4.854.694.851,44 e una percentuale media di autorizzazione alla spesa del 94,5%.
La II Fase, avviata nel 1998, ad oggi registra una assegnazione complessiva di finanziamenti pari a € 18.145.305.148,56 di cui sono stati effettuati programmi specifici quali:
Potenziamento delle strutture di radioterapia (Legge n. 488/1999)
Programma libera professione intramuraria (Legge n. 254/2000)
Enti (IRCCS, Policlinici Universitari, IZS, Ospedali Classificati, ISS, CNAO) (Legge n. 412/1992 modificata dalla Legge n.448/2001)
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata al sovraffollamento delle carceri (Legge n. 9/2012)
Adeguamento normativa antincendio (Delibera CIPE n. 16/2013)
Inoltre, con la Finanziaria del 2010 è stato assegnato un finanziamento pari a € 1.000.000.000,00, di cui € 820.000.000,00 ancora da ripartire, per un totale complessivo di finanziamenti statali pari a 24 miliardi di euro.
Ora nella bozza di legge di bilancio 2019 si trova un articolo dedicato ai programmi di edilizia sanitaria in base al quale:
1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
2. Il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all’attuazione del programma di cui al comma 1 (che riguarda la riduzione delle liste di attesa).
In questo modo si torna al sistema premiale fissato tanti anni fa dal Ministro Guzzanti in base al quale i soldi vanno a chi li spende.
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