lunedì 29 ottobre 2018

UNA NUOVQA ARMA IN MANO AI COMUNI PER LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Il tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui all’art. 22 l. n. 689 del 1981, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ebbe a rigettare l’appello proposto dall'interessato nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a..
A seguito di ricorso la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con Ordinanza 28 giugno – 23 ottobre 2018, n. 26843 ha stabilito che  “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto”.
Pertanto i Comuni non dovranno più notificare le multe stradali, ma arriverà direttamente la cartella esattoriale.
Non basterà la mancata notifica del verbale originario per opporsi alla successiva cartella di pagamento relativa a un’infrazione stradale: occorrerà che il ricorso sollevi anche una questione di merito sul contenuto del verbale stesso. 
I giudici hanno così chiuso un caso approdato in Cassazione nel 2013 senza discostarsi da quanto avevano stabilito quattro anni dopo le Sezioni unite (sentenza 22080/2017). 
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Nessun commento:

Posta un commento