venerdì 5 ottobre 2018

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E LA DECORRENZA DEI TERMINI A RICORRERE

Il  Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 28/9/2018 n. 5570 ha affrontato il tema molto interessante della condizione necessaria affinché la pubblicazione telematica di un atto sia idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 32 L. 69/2009, gli obblighi di pubblicazione aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti, con la pubblicazione degli atti nei siti informatici degli enti pubblici a ciò obbligati; ma i ricorrenti hanno osservato, in senso critico rispetto alla soluzione accolta nella sentenza di primo grado, che ai fini della presunzione di piena conoscenza dell’atto da parte di tutti i cittadini occorre pur sempre che l’atto in questione sia soggetto al regime di pubblicità legale sulla base di specifiche disposizioni normative.
Sempre secondo l’argomentazione svolta nell’atto di appello, la condizione di una specifica disposizione normativa fondante l’effetto legale di conoscenza dell’atto pubblicato on-line, nel caso di specie non potrebbe ritenersi realizzata in quanto l’art. 42 comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, fissa un obbligo legale di pubblicazione degli atti dei direttori generali delle aziende sanitarie al solo scopo di conferire loro esecutività (come meglio chiarito dal quarto comma dello stesso art. 42: “gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti al controllo della Giunta regionale diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all'albo dell'azienda sanitaria per quindici giorni consecutivi”).
Pertanto il Collegio ha ritenuto che la pubblicazione telematica dell'atto solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative costituisca una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
CONSIGLIO DI STATO SEZ III SENTENZA 5570/2018

Nessun commento:

Posta un commento