domenica 31 maggio 2015

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL' ACCOGLIENZA NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI


Il Ministero dell'Interno con D.M. in data 27 aprile 2015 ha provveduto innanzitutto alla definizione delle persone ricomprese nelle categorie interessate: minori stranieri non accompagnati, persone richiedenti protezione internazionale, persone richiedenti la posizione di rifugiato, persone richiedenti la protezione sussidiaria, ecc. L'oggetto del decreto concerne le modalità di presentazione proposte progettuali da parte degli Enti Locali, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita, i quali possono anche affidare ad un soggetto terzo l'esecuzione di uno o più servizi. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire: 
a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»: collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di provenienza del minore;supporto di mediatori linguistico‐culturali; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; assistenza socio‐psicologica, sanitaria e orientamento legale; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio‐lavorativa del minore; definizione di un progetto socio‐educativo individualizzato per ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza; forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014‐2020 ‐ Assistenza emergenziale. Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo. Gli Enti Locali devono contribuire, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale cosi' come indicato nel piano finanziario .

sabato 30 maggio 2015

IL RIORDINO DELLE PROVINCE COMINCIA A CREARE PROBLEMI A TUTTI I LIVELLI - L'INTERVENTO DELLA CORTE DEI CONTI


La Corte dei Conti ha ritenuto di intervenire sul problema del riordino delle province sia per gli aspetti ordinamentali che finanziari . Il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale, anche sotto il profilo finanziario, delineato dalla l. n. 56/2014 - nel rispetto dei principi costituzionali, come da ultimo ritenuto dalla Consulta nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015 - sta incontrando ritardi e difficoltà nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. E ciò, pur dopo l’adozione del d.p.c.m. 26 settembre 2014, che, in esecuzione del comma 92 dell’art. 1 della legge medesima ha stabilito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sia dai contenuti delle quattro leggi regionali allo stato emanate, che da quelli dei testi approvati nelle Giunte e in discussione nei Consigli regionali emergono criticità che condizionano l’efficacia della legge. Ci si riferisce, tra l’altro: a talune incertezze nella individuazione della nuova titolarità delle funzioni non fondamentali; al rinvio a successivi atti per la concreta riallocazione delle funzioni; ad interventi legislativi e/o provvedimentali per la riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; alla mancata attuazione del principio di sussidiarietà nel senso indicato dalla legge ed, al contrario, alla diffusa tendenza ad un accentramento in capo alla Regione delle funzioni amministrative precedentemente svolte dalle Province; all’assenza di specifiche disposizioni sulla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni; alla mancata applicazione del comma 90 per la conservazione in capo alle Regioni dei servizi a rilevanza economica; alla mancata considerazione dello stretto legame previsto dalla l. n. 56/2014 tra funzioni – risorse – patrimonio – personale.  Ai fini di una compiuta valutazione della situazione della finanza provinciale su cui viene ad incidere la nuova normativa di riordino, va anche considerato il quadro che emerge dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo principalmente sulla base dei questionari redatti dagli organi di revisione ai sensi degli artt. 1 commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e dell’art. 148 bis Tuel, che denota: una costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione delle entrate derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie; vistosi ritardi nell’erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province; il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti, nonché l’applicazione, talora integrale, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente. Di particolare significatività appare l’elevata consistenza di residui attivi afferenti a trasferimenti statali e regionali risalenti, considerata oramai l’intervenuta quasi completa riduzione, che, oltre a condizionare l’effettività del risultato di amministrazione, determina, a causa dei cennati ritardi nell’erogazione e della conseguente scarsa movimentazione, sofferenze di liquidità cui si correla il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione. Si tratta di profili critici che, oltre ad essere sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, appaiono suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri, anche futuri, di bilancio. Nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d. “milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – che, nonostante la già affermata necessità di correlazione tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da porre in essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 31 marzo 2015, prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle dotazioni organiche al 31 marzo 2015). L’anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente stabiliti dalla legge di stabilità 2015, rispetto all’effettivo trasferimento dei fattori di determinazione delle uscite di tale natura, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame. Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l’onere della spesa che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della l. n. 56/2014, resta ancora a carico delle Province (ed il fenomeno è presumibilmente destinato a protrarsi).  Ne consegue che una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, grava su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. E siffatta anomalia sarà rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015, con effetti sugli esercizi futuri degli stessi enti che dovessero risultare inadempienti. Appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come dettagliatamente disciplinate dalla l. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti. Nello stesso tempo appare anche auspicabile la verifica della compatibilità della situazione determinatasi per le rilevate anomalie, finora registrate nello sviluppo delle fasi attuative della legge di riordino, con la sostenibilità finanziaria del contributo richiesto al comparto. Nel contesto di tale verifica andrebbe considerata la possibilità della previsione normativa di misure di flessibilità idonee a superare le situazioni di criticità che i rilevati ritardi e le evidenziate 
conseguenze, fin qui prodotte, riflettono sia nella prospettiva della gestione, sia in quella della programmazione triennale. E ciò anche al fine di contenere il deterioramento della situazione finanziaria del medesimo comparto che, per non pochi enti sta rendendo in concreto particolarmente precaria la conservazione degli equilibri strutturali, mentre per quelli già in percorso di riequilibrio finanziario sta rendendo meno agevole il raggiungimento del risultato di risanamento. Si tratta di una verifica che appare connotata da una particolare urgenza per l’esercizio in corso, rispetto agli altri esercizi del triennio, soprattutto in vista dell’approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 maggio 2015. In tale contesto va anche valutato, sotto il profilo della sostenibilità, l’impatto finanziario delle sanzioni correlate alla diffusa inosservanza degli obiettivi programmatici del patto 2014. Peraltro, ferma restando la necessità che il “processo di armonizzazione” non deve subire alcun rallentamento, non può trascurarsi di considerare che, sulla situazione di difficoltà emersa nel processo di riordino istituzionale e funzionale, si proiettano anche gli effetti dei complessi e finanziariamente impegnativi meccanismi di avvio delle procedure per l’armonizzazione dei bilanci, quali il riaccertamento straordinario dei residui e la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L’eventuale emersione di maggiori disavanzi di gestione all’esito del suddetto riaccertamento e gli  accantonamenti al fondo crediti, che bloccano una parte delle risorse destinate alla spesa, rappresentano elementi rilevanti nella prospettiva degli equilibri finanziari. É da aggiungere che l’auspicato riallineamento, tra fasi procedimentali ed effetti finanziari che si correlano alle stesse, concerne anche le situazioni che in prospettiva si determineranno all’atto dell’effettivo passaggio di funzioni e, di conseguenza, il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi ad esse correlate; prospettiva questa che porta a ritenere che più contenuti saranno i tempi impiegati per l’adozione di tali misure e tanto più le stesse risulteranno efficaci. 
Il testo integrale con tutti i dati si trova qui:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_17_2015_sezaut.pdf

LA CORTE DEI CONTI HA DELIBERATO LE MODALITA' DI INVIO DA PARTE DEI COMUNI DEI RENDICONTI 2014

La Corte dei conti, con deliberazione n. 14/SEZAUT/2015/INPR  in data 9 aprile ha approvato le modalità che i Comuni debbono seguire per inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, ed in base alle indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell'esercizio 2014, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente ordine:
- dal 1° al 30 giugno 2015 le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
- dal 15 giugno al 15 luglio 2015 i Comuni fino a 19.999 abitanti;
Entro i predetti termini i Comuni sono tenuti ad inviare alla Sezione delle autonomie, all’indirizzo di posta elettronica: sezione.delle.autonomie.rendicontazione.informatica@corteconti.it, il quadro dimostrativo del risultato di amministrazione -esercizio 2014- allegato alla delibera di Giunta di
approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, prevista dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014.
I documenti si trovano sul sito della Corte dei Conti:
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_14_2015_sezaut_inpr/

venerdì 29 maggio 2015

QUESTO E' IL POST n. 1001 !

Cari amici e lettori, questo blog iniziato quando ero Capo gruppo in Consiglio comunale si è piano piano trasformato e oramai si occupa di pubblica amministrazione e di altri argomenti interessanti. Il fatto di aver superato quota mille è molto importante. Comincia ad essere molto impegnativo raccogliere le notizie e inserirle tempestivamente, ma la vostra assiduità mi conforta, il blog ha raggiunto una media di circa 2400 accessi al mese il che mi sembra abbastanza buono. Vi ringrazio tutti e vi prego di segnalarmi gli eventuali errori o gli argomenti che vi interessano (anche se dalle statistiche riesco in parte a intuirli). Un particolare ringraziamento a tutti i lettori che mi seguono dall'estero: USA, Russia, Germania, Austria, Grecia, ecc.
Vi aspetto qui domani....

Il documento della Commissione antimafia in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

In relazione alla conferenza stampa di oggi 29 maggio dell'On.le Bindi Presidente della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE ho pensato di acquisire il documento sul quale si è basato il lavoro della Commissione, si tratta della RELAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI, approvata dalla Commissione il 24 settembre 2014 e regolarmente comunicata all'epoca ai due Presidenti della Camera e del Senato. L'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso». L'articolo 1, comma 1, lettera n) della medesima legge ha, altresì, affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali». La Commissione parlamentare antimafia, quindi, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, ritenne opportuno portare nuovamente all'attenzione delle forze politiche una proposta di autoregolamentazione che impegni i partiti politici, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche all'atto della designazione dei candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, nonché per la designazione di organi rappresentativi e di amministrazione di enti pubblici, del consiglio di amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere e presidente delle aziende speciali. La deliberazione della Commissione si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso di precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la Relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010). Successivamente è stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale decreto prevede cause di incandidabilità, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che hanno riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e di applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilità alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (articolo 1) e del Parlamento europeo (articolo 3), di incandidabilità alle cariche elettive regionali (articolo 7) e di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10). Anche alla luce di tali modifiche normative, la Commissione ritiene opportuno ritornare sulla materia, proponendo, da un lato, che vi sia un sistema unico valevole per tutti i casi di elezione di organi rappresentativi; dall'altro, che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata aderendo alle previsioni del codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta antimafia. Tale codice amplia il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessità di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l'incandidabilità a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilità già prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali. Il codice anticipa la fase di incandidabilità all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilità la condanna in primo grado, ancorché non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva. Si afferma, inoltre, l'incandidabilità in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto al codice di autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura. La politica deve così assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettività, già nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque assemblea elettiva. Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna. Il Codice è soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni, semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti e formazioni politiche. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche che aderiscono alle previsioni del Codice si sono impegnati in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti del presente codice. La Presidente Bindi nel corso della conferenza stamapa ha affermato che tutti i partiti hanno firmato il Codice.  La Commissione ha reputato necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva. La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, ha proposto il seguente codice di autoregolamentazione:
Art. 1  I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:
   a) delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
   b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); delitti di cui all'articolo 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;
   c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 391-bis c.p.);
   d) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.);
   e) estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.);
   f) riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
   g) fraudolento trasferimento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);
   h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
   i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);
   j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
   a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;
   b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.
Art. 2.  Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.
Art. 3.   I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.
Art. 4.La Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

UN NUOVO PASSO AVANTI VERSO LA LOTTA ALLA CORRUZIONE


Il 28 maggio scorso tra la Corte dei Conti e l'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato sottoscritto un interessantissimo Protocollo che all'art. 1 fissa i seguenti obiettivi e strumenti: Con la presente intesa le Parti convengono di collaborare, nell'ambito delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto della corruzione, anche partendo dal patrimonio informativo di cui dispongono, individuando ambiti comuni di cooperazione istituzionale, rilevanti per tutti i settori di attività della Corte (Giurisdizione e Controllo) e dell'Autorità (Regolazione e Vigilanza). Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa è istituito tra le Parti un "Tavolo permanente", con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.Ciascuna delle Parti designa uno o più componenti del Tavolo permanente, che sarà coordinato a rotazione, sulla base di periodicità semestrale, da ciascuna delle Parti. Le Parti potranno invitare alle riunioni periodiche del Tavolo permanente rappresentanti dei rispettivi Istituti, in relazione alle tematiche da trattare; inoltre, compatibilmente con le esigenze funzionali degli uffici, utilizzeranno le rispettive risorse umane e strumentali per corrispondere alle richieste del Tavolo permanente. Con successivi accordi operativi le Parti disciplineranno le modalità operative della collaborazione prevista dai successivi articoli, nonché eventuali ulteriori attività e iniziative concordate. La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti: Segnalazioni e denunce: le Parti si impegnano ad elaborare criteri selettivi alla luce dei quali l'Autorità trasmetterà alla Corte le segnalazioni e le denunce di danni erariali in materia di appalti pubblici, fenomeni corruttivi, violazione delle norme in materia di trasparenza; le Parti individueranno altresì tipologie di segnalazioni e casistiche di illeciti che, pur non comportando danno erariale, sono passibili di contenere dati significativi ai fini delle attività di controllo di competenza della Corte (es. mancata predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione, violazione delle regole sulla trasparenza). Cooperazione istruttoria: le Parti si impegnano ad individuare, previa concertazione, problematiche di rilievo generale inseribili nella programmazione annuale della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato o delle Sezioni regionali di controllo o di interesse della Procura generale. Scambi di dati tra sistemi informativi: le Parti si impegnano a consentire l'accesso ai rispettivi sistemi informativi in base alle esigenze di volta in volta prospettate e comunque nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio. Elaborazione di indici di anomalia statistica: tale attività si articolerà in particolare nella: rilevazione, anche mediante estrazione di dati, di criticità in particolari settori o aree di intervento istituzionale (in materia di corruzione, con peculiare riferimento agli appalti pubblici); elaborazione di una metodologia condivisa volta a individuare e calcolare in via sperimentale, mediante l'analisi delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili presso l'Autorità e presso la Corte (come individuate all'articolo 3 del presente Protocollo d'Intesa),indicatori che rappresentino indizi di un potenziale rischio di illeciti amministrativi nell'ambito dei contratti pubblici. L'ANAC potrà così avvalersi del Sistema integrato sezioni e Procure (SISP) della Corte e del Sistema informativo delle irregolarità e frodi (SIDIF), sempre della Corte; mentre metterà a disposizione della Ciìorte la Banca dati nazionale dei Contratti pubblici. Una collaborazione istituzionale che produrrà sinergie promettenti.

giovedì 28 maggio 2015

SABAUDIA: UN RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEGATIVO PER € 6.835.028,40 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORA SI TORNI IN CONSIGLIO

La Giunta comunale, al fine di rispettare l'obbligo contenuto nel D.lgs 118/2011, così come modificato e integrato dal D.lgs 126/2014 avrebbe dovuto provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In effetti il rendiconto è stato già approvato (con i voti della sola maggioranza) con deliberazione n. 10 il 15 maggio scorso e recava un avanzo (?) di € 112.831,70. Ieri è stata pubblicata all'albo pretorio online la deliberazione n. 44 del 26 maggio con cui la Giunta ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui. Pertanto in primo luogo non è stata rispettata la contestualità del provvedimento in quanto in base al Dizionario della lingua italiana e al comune linguaggio giuridico il termine contestuale indica un fatto verificatosi nell’immediatezza di un altro fatto: si parla così di evento contestuale. L'avverbio contestualmente, ha come sinonimo: contemporaneamente, nel medesimo tempo: reati commessi contestualmente; il versamento della somma deve avvenire contestualmente alla firma del contratto. Qui c'è stata una discrasia di tempi che appare molto significativa. Le cose si complicano quando vengono esaminati i dati: infatti, grazie al nuovo provvedimento il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 assume un valore negativo pari ad € 6.835.028,40 che la Giunta propone di ripianare in 30 annualità per un importo pari ad € 227.834,28 annui a partire dal 2015. Neanche un mese fa il rendiconto 2014 era in attivo per € 112.831,70. Il problema dei residui attivi e passivi fu denunciato più volte nel passato fino a quando la Corte dei Conti con la famosa deliberazione n. 61/2012 mise a nudo la situazione innescando una crisi che portò alle dimissioni del Sindaco. Nonostante la gestione commissariale e i ripetuti rilievi e raccomandazioni del Collegio dei revisori le cose non sono state messe a posto. Una maggioranza che in questi anni ha parlato di buona amministrazione utilizzando una marea di residui attivi inesigibili per pareggiare un bilancio che altrimenti sarebbe stato in disavanzo, dando ad intendere che andava tutto bene. Se il Consiglio comunale avallerà la scelta della Giunta di effettuare il ripiano in trenta anni, da oggi al 2045 i cittadini saranno costretti a pagare le tasse per ripianare il bilancio e il disastro creato dalla gestione della destra. I revisori dei conti si sono riservati di esprimere un parere su questo punto. Ma quando, spero presto, si andrà alle urne, qualcuno si ricorderà di tutto questo? Devono pagare sempre e solo i cittadini?

mercoledì 27 maggio 2015

LA DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI

L’art. 49 della Costituzione stabilisce che  «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Questo tanto invocato “metodo democratico”, che  dovrebbe rappresentare la condizione essenziale della esistenza dei partiti non è stato ancora regolamentato, lasciando a tutti i livelli la più ampia libertà organizzativa interna, tanto che talora (come si legge ogni tanto sulla stampa) non riescono neanche a garantire la democraticità delle loro decisioni. Finalmente e stranamente, dopo quasi settanta anni, solo ora è stata presentata dall'Onle Fontanelli ed altri avente per oggetto: "Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'art. 49 della costituzione e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici", che prevede tra l'altro l'obbligo per ogni partito della iscrizione al registro delle persone giuridiche,le modalità di ammissione, la cadenza delle assemblee, le procedure per l'approvazione degli atti più importanti, i diritti ed i doveri degli iscritti, ecc. Si tratta di una prima bozza che senza dubbio nel dibattito parlamentare potrà essere migliorata. Ma poi il problema sarà quello di far rispettare i principi che saranno sanciti.

WHO'S WORLD HEALTH STATISTICS 2015

Il rapporto annuale dell'organizzazione Mondiale della sanità con le statistiche aggiornate a tutto il 2014 pone l'Italia ai primi posti come aspettativa di vita sia degli uomini che delle donne, confermando i dati già elaborati dall'ISTAT. Anche le altre condizioni che riguardano la salute collettiva sono soddisfacenti anche se probabilmente il dato secondo cui il 100% della popolazione dispone del servizio di acqua corrente non è del tutto vero. Buoni gli altri dati sull'abbandono delle fonti di energia solide (carbone) ecc.

IMPLEMENTATION OF RURAL DEVELOPMENT POLICY 2014-2016

Sul sito web della UE apprendiamo dal responsabile dell'agricoltura  dell'Unione Europea apprendiamo che sono stati approvati complessivamente  24 nuovi programmi di sviluppo rurale, per 27 miliardi di euro; 5 di questi sono italiani.  I cinque programmi di sviluppo rurale italiani sono all’interno del programma nazionale per la Rete si sviluppo rurale e sono relativi alla Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Il Lazio non c'è.
Potete trovare tutte le notizie qui:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm

martedì 26 maggio 2015

FINANZIATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE REMS NEL LAZIO

Com'è noto le Rems, Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, sostituiranno gli Opg, ospedali psichiatrici giudiziari: si tratta di strutture residenziali in cui garantire ai pazienti l’esecuzione della misura di sicurezza e al tempo stesso l’attivazione di percorsi terapeutico riabilitativi. La prima REMS del lazio è stata già inaugurata a Pontecorvo.  Ora con Decreto del Ministro della salute in data 31 marzo, pubblicato sulla G.U. n. 120 di oggi (26 maggio) sono stati assegnati alla regione Lazio nuovi fondi per la realizzazione di un programma per la realizzazione di alcune R.E.M.S. approvato dal Commissario ad acta per la regione Lazio per un importo complessivo di € 16.820.110,07, così ripartiti: ASL G Ospedale di Subiaco € 7.197.200,00; ASL Rieti € 2.307.910,07; ASL Frosinone € 5.890.000,00; ASL G € 576.538,95; ASL Rieti € 238,651,70. A distanza di tantissimi anni la riforma Basaglia viene completata con l'ultimo tassello.

LE CONSIDERAZIONI FINALI DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA VISCO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI PARTECIPANTI CHE SI E' TENUTA STAMATTINA

Oggi si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti della banca d'Italia. La Relazione annuale del Governatore Visco, rinnovata nell’impostazione e nei contenuti, include quest’anno anche un approfondimento sulla Pubblica amministrazione. Nelle indagini svolte dalla B.I. le imprese segnalano con chiarezza le difficoltà dovute al sovraccarico di adempimenti burocratici e all’instabilità delle norme. Gli indicatori disponibili ci collocano nel complesso in posizioni arretrate nel confronto internazionale, anche se in tutte le aree del Paese realtà in ritardo coesistono con esempi virtuosi. Il rinnovamento dell’ amministrazione, avviato da alcuni anni e che il Governo si è dato come obiettivo, è anche la condizione per attuare processi di revisione della spesa pubblica che salvaguardino e potenzino la qualità dei servizi. Ma lo spazio maggiore è stato dato naturalmente ai temi dell'economia «Per legge non si produce ricchezza e non si creano posti di lavoro», ha sostenuto Visco concludendo la sua relazione all’Assemblea annuale della banca centrale. «Ma si può, anzi si deve intervenire dove il mercato incontra i suoi limiti, aiutandolo a generare sviluppo economico e occupazione...Non vi è sviluppo solido e bilanciato senza le opere collettive che il mercato, da solo, non riesce a fornire. Questi limiti sono ben noti alla teoria economica; la crisi globale li ha riproposti drammaticamente alla nostra attenzione». infine ha aggiunto Visco che bisogna trovare un equilibrio tra mercato e «governo dell’economia e della finanza, sapendo che non esistono formule infallibili. Alcuni hanno voluto leggere in queste considerazioni un ritorno alle teorie del famoso economista inglese Keynes.
Il video con le Considerazioni del governatore si può trovare qui: https://www.bancaditalia.it/

lunedì 25 maggio 2015

L'ASCENSORE SOCIALE SI E' INVERTITO ?

 In base ad una indagine Demos-Coop dell'aprile scorso, riportata da La Repubblica di oggi, la posizione sociale percepita delle persone è in netta fase discendente e sempre più persone ritengono di appartenere non più alla classe media, ma alla classe popolare. Un fatto molto significativo che denota che i cittadini non hanno ancora accettato la notizia secondo cui la ripresa sarebbe iniziata e ciò evidentemente perché segnali concreti non sono ancora arrivati a loro. Si tratta di un problema abbastanza grave sul quale dovrebbero riflettere i nostri governanti. E' un trend che si trascina da qualche anno e che ora ha raggiunto livelli più elevati. Non sarà facile invertire la tendenza e convincere le persone che le cose vanno bene. 

LA ZIA EGLE E L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA NEL 1911

In questi giorni ho ripreso a leggere i quaderni lasciati dalla zia Egle con i ricordi della sua vita meravigliosa a cavallo dell'800 e del '900. Un particolare interessante e d'attualità  è la descrizione della sua visita all'esposizione internazionale che si tenne  nel 1911 per celebrare i cinquanta anni dell'Unità d'Italia fu organizzata una solenne esposizione internazionale che si svolse a Torino (prima capitale ed a Roma). Nella Capitale furono organizzate: una mostra regionale ed etnografica allestita nella Piazza d’Armi (futura piazza Mazzini) dove a quei tempi si arrestava l’urbanizzazione della città;  una mostra archeologica alle Terme di Diocleziano;  una mostra internazionale di belle arti a Vigna Cartoni (Valle Giulia) nell’edificio ideato da Cesare Bazzani; la mostra del Risorgimento e delle raccolte garibaldine all’interno del monumento a Vittorio Emanuele (inaugurato per l’occasione); 5. alcune ‘mostre retrospettive’ a Castel Sant’Angelo: topografia romana, numismatica, epigrafia, arte medievale, stoffe, strumenti, mobili, fotografie, ecc. La zia Egle al'epoca aveva 15 anni e già viveva con i genitori proprio vicino a Villa Borghese e all'attuale Valle Giulia e pare che sia stata molto colpita dall'Esposizione, tanto che insieme alle sorelle  riprodusse tutti i padiglioni che le varie Nazioni avevano costruito e di cui resta ancora traccia, suscitando l'ammirazione degli ospiti. Grazie alla intelligenza degli urbanisti i padiglioni e le opere realizzate per la expo contribuirono al futuro sviluppo della città con il quartiere Prati e la zona di valle giulia che ancora ospita molti istituti stranieri, la Galleria nazionale d'Arte Moderna (GNAM) e la facoltà di Architettura.
Padiglione spagnolo
Padiglione ungherese

L'ANAC PER PROCEDURE TRASPARENTI AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

L' ANAC ha avuto occasione di esprimere un parere sulle concessioni demaniali marittime affermando quanto segue: Le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, c.c.), dietro la corresponsione di un canone. Il rilascio di dette concessioni è attualmente disciplinato dal Codice della Navigazione che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Il comma 2 del testo originario dell’articolo, che accordava preferenza alle precedenti concessioni rilasciate rispetto alle nuove istanze (c.d. diritto di insistenza), è stato modificato con l’eliminazione del diritto di insistenza, dal d.l. n. 194/2009 convertito dalla l. n. 25/2010 a seguito della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098 con cui la Commissione europea aveva sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con l’art. 43 (attualmente art. 49 TFUE) del trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento. Sempre a seguito della richiamata procedura di infrazione, peraltro successivamente archiviata in data 27 febbraio 2012, con legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In esecuzione di detta delega è attualmente all’esame uno schema di decreto legislativo che introduce una specifica disciplina del rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative improntata ai principi dell’evidenza pubblica (procedura competitiva tra più candidati, in possesso dei requisiti richiesti, selezionati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa). Parallelamente all’evoluzione normativa della materia, si è andato affermando un orientamento giurisprudenziale, che ormai può dirsi consolidato, che ritiene “anche sulla scia di importanti decisioni della Corte di Giustizia CE, che l’inveramento nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per questo sforniti di immediata efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza), non possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente. Da tali aquisizioni giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia delle concessioni di beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni), ed in particolare delle concessioni demaniali marittime, ancorchè risulti codificato nell’ambito delle stesse (art. 37 del cod. nav.) il cd diritto di insistenza in favore del precedente concessionario, in occasione della rinnovazione del rapporto concessorio“ (Consiglio di Stato 25 settembre 2009 n. 5765). In particolare è stato precisato che “alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e, tra queste, specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime), poiché idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicari i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (TAR Campania, Napoli, VII, 3828/2009). Infatti, anche nell’assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell’interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all’utilizzazione dei beni demaniali” (TAR Napoli, IV, 23 aprile 2010 n. 2085). Dette pronunce, se da un lato affermano la necessità dell’adozione di procedure ad evidenza pubblica anche per il rilascio di concessioni demaniali, dall’altro confermano la distinzione dell’istituto della concessione di beni demaniali rispetto ai contratti pubblici di appalto, dei quali devono applicare i principi ma non la normativa di settore. Tuttavia, si ritiene rilevante, ai fini della soluzione del quesito in esame, indagare se per il tramite del rilascio di concessioni demaniali marittime sia configurabile il rilascio di concessioni di lavori e di servizi pubblici. L’Autorità si è già espressa in questo senso, con riferimento alle concessioni di lavori pubblici, dapprima nell’AG 17/03, e successivamente nella GE1468/09, dove è stato ritenuto che le concessioni per la realizzazione di strutture dedicate per la nautica da diporto, disciplinate dal d.P.R. n. 509/1997, siano configurabili come concessioni di costruzione e gestione di un’opera pubblica, o comunque finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici dal momento che, ai sensi dell’art. 49 cod. nav. – norma applicabile anche questa particolare fattispecie di concessione - salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili realizzate in esecuzione della concessione demaniale marittima di cui al d.P.R. n. 509/1994 restano acquisite allo Stato al termine della concessione medesima, concludendo per la necessità che l’affidamento avvenga mediante procedure improntate all’evidenza pubblica. Similmente, si ritiene che la concessione demaniale marittima possa configurare una concessione di servizi quando l’utilizzo del bene demaniale si estrinsechi anche nell’esercizio di un servizio pubblico. Una simile posizione è stata sostenuta dal TAR Toscana che, nella sentenza n. 162/2011, in conformità a Tar Campania, Napoli, VII, 5 dicembre 2008, n. 21241, ha ritenuto che la concessione demaniale marittima per la gestione degli ormeggi ovvero per la gestione delle attrezzature portuali (comprendente i servizi di prenotazione dei posti barca, la relativa assegnazione, la riscossione dei canoni di occupazione e lo svolgimento delle operazioni di ormeggio), alla luce dell’ampia definizione espressa dall’art. 112 del d.lgs. n. 167/2000, abbia per oggetto attività qualificabili come servizi pubblici locali, rispetto al cui esercizio l’utilizzo del demanio marittimo si pone come presupposto necessario. Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che tutte le volte in cui, attraverso il rilascio della concessione marittima, si realizza l’affidamento di una concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche o di servizi pubblici, la concessione demaniale è soggetta sia agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio e di contribuzione verso l’Autorità sia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per completezza, con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che, come precisato nella determinazione n. 4/2011, la peculiarità dello schema delle concessioni, per cui è possibile che non vi siano pagamenti effettuati dall’ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario (come si presume accada nel caso delle concessioni demaniali marittime), determina l’applicazione della tracciabilità ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante, con la precisazione che non possono considerarsi parte della filiera gli utenti del servizio svolto dal concessionario. Ciò comporta che, in particolare nel caso di concessione demaniale marittima configurabile come concessione di servizi pubblici, l’ambito applicativo della l. n. 136/2010 parrebbe comunque decisamente ristretto.

domenica 24 maggio 2015

CENTO ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI GUERRA ALL'AUSTRIA-UNGHERIA

"Soldati di terra e di mare! L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Seguendo l'esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il comando supremo delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell'arte, egli vi opporà tenace resistenza; ma il vostro indomito slancio saprà di certo superarla.Soldati !
A voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della Patria nostra. A voi la gloria di compiere, finalmente, l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. Dal Gran Quartiere Generale, 24 maggio 1915. VITTORIO EMANUELE. Dopo l'attentato di Sarajevo Austria-Ungheria e Germania avevano deciso di tenere all'oscuro delle loro decisioni l'Italia;  la decisione ufficiale e definitiva della neutralità fu infine presa nel Consiglio dei ministri del 2 agosto 1914 e diramata la mattina del 3. La neutralità ottenne inizialmente consenso unanime, sebbene il brusco arresto dell'offensiva tedesca sulla Marna facesse nascere i primi dubbi sulla invincibilità tedesca. Gruppi interventisti minoritari andarono formandosi nell'autunno 1914 fino a raggiungere una consistenza non trascurabile dopo appena pochi mesi; gli interventisti paventavano la sminuita statura politica, incombente sull'Italia, se fosse rimasta spettatrice passiva: i vincitori non avrebbero dimenticato né perdonato, e se a prevalere fossero stati gli Imperi centrali si sarebbero vendicati della nazione vista come traditrice di un'alleanza trentennale. Alla fine del 1914 il ministro degli esteri Sonnino avviò contatti con entrambe le parti per ottenere i maggiori compensi possibili e il 26 aprile 1915 concluse le trattative segrete con l'Intesa mediante la firma del patto di Londra, con il quale l'Italia si impegnava a entrare in guerra entro un mese. Il 3 maggio successivo fu rotta la Triplice alleanza, fu avviata la mobilitazione e il 23 maggio fu dichiarata guerra all'Austria-Ungheria ma non alla Germania, con cui Salandra sperava, futilmente, di non guastare del tutto i rapporti. Il 24 maggio di cento anni fa l'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria. La guerra inizialmente limitata solamente ad alcune nazioni europee coinvolse ben presto le colonie dell' Impero britannico e altri paesi extraeuropei tra cui gli Styati Uniti d'America  e l'Impero giapponese, fu la più grande guerra che fosse stata combattuta fino ad allora.  Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni caddero sui campi di battaglia; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. La guerra si concluse definitivamente l'11 novembre 1918 quando la Germania, ultimo degli Imperi centrali a deporre le armi, firmò l' armistizio imposto dagli Alleati. I maggiori imperi esistenti al mondo – tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo – si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa. Le vittime italiane furono 650.000 militari e 589.000 civili. In occasione della prima guerra mondiale, Vittorio Emanuele III sostenne la posizione inizialmente neutrale dell’Italia, ma sin dall’inizio delle ostilità sul fronte italiano (24 maggio 1915) fu costantemente presente al fronte, meritandosi da allora il soprannome di «Re soldato». Ogni mattina, seguito dagli aiutanti da campo, partiva in macchina per il fronte o a visitare le retrovie. Vinta la guerra, alla Conferenza di Parigi l’Italia riuscì finalmente ad ottenere il confine alpino, ma rimase insoluta la questione di Trieste e quella adriatica.A causa della crisi economica e politica che seguì la guerra, si verificarono agitazioni sociali che i deboli governi liberali dell’epoca non furono in grado di controllare. Fu in quel clima che venne varata l’Opera Nazionale Combattenti, allo scopo di fronteggiare i problemi derivanti dalla smobilitazione con milioni di giovani condannati alla disoccupazione e disadattati alla vita civile dopo tre anni di guerra.

sabato 23 maggio 2015

PAPA FRANCESCO: IL WELFARE NON E' UN COSTO

Ieri, in un incontro in occasione della fondazione delle ACLI Papa Francesco ha compiuto una analisi molto lucida sulla situazione del lavoro in Italia: "L'estendersi della precarietà, del lavoro nero e del ricatto malavitoso fa sperimentare, soprattutto tra le giovani generazioni, che la mancanza del lavoro toglie dignità, impedisce la pienezza della vita umana e reclama una risposta sollecita e vigorosa. Risposta sollecita e vigorosa contro questo sistema economico mondiale dove al centro non ci sono è l’uomo e la donna: c’è un idolo, il dio-denaro. E’ questo che comanda! E questo dio-denaro distrugge, e provoca la cultura dello scarto: si scartano i bambini, perché non si fanno: si sfruttano o si uccidono prima di nascere; si scartano gli anziani, perché non hanno la cura dignitosa, non hanno le medicine, hanno pensioni miserabili… E adesso, si scartano i giovani. Pensate, in questa terra tanto generosa, pensate a quel 40%, o un po’ di più, di giovani dai 25 anni in giù che non hanno lavoro: sono materiale di scarto, ma sono anche il sacrificio che questa società, mondana e egoista, offre al dio-denaro, che è al centro del nostro sistema economico mondiale. Davanti a questa cultura dello scarto, vi invito a realizzare un sogno che vola più in alto. Dobbiamo far sì che, attraverso il lavoro – il «lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale» l’essere umano esprima ed accresca la dignità della propria vita. Vorrei dire qualcosa su queste quattro caratteristiche del lavoro".  Ha poi proseguito Papa Francesco: "Troppo spesso... il lavoro è succube di oppressioni a diversi livelli: dell’uomo sull’altro uomo; di nuove organizzazioni schiavistiche che opprimono i più poveri; in particolare, molti bambini e molte donne subiscono un’economia che obbliga a un lavoro indegno che contraddice la creazione nella sua bellezza e nella sua armonia. Dobbiamo far sì che il lavoro non sia strumento di alienazione, ma di speranza e di vita nuova. Cioè, che il lavoro sia libero. Secondo: il lavoro creativo. Ogni uomo porta in sé una originale e unica capacità di trarre da sé e dalle persone che lavorano con lui il bene ... Ogni uomo e donna è “poeta”, capace di fare creatività. Poeta vuol dire questo. Ma questo può avvenire quando si permette all’uomo di esprimere in libertà e creatività alcune forme di impresa, di lavoro collaborativo svolto in comunità che consentano a lui e ad altre persone un pieno sviluppo economico e sociale. Non possiamo tarpare le ali a quanti, in particolare giovani, hanno tanto da dare con la loro intelligenza e capacità; essi vanno liberati dai pesi che li opprimono e impediscono loro di entrare a pieno diritto e quanto prima nel mondo del lavoro. Terzo: il lavoro partecipativo. Per poter incidere nella realtà, l’uomo è chiamato ad esprimere il lavoro secondo la logica che più gli è propria, quella relazionale. La logica relazionale, cioè vedere sempre nel fine del lavoro il volto dell’altro e la collaborazione responsabile con altre persone. Lì dove, a causa di una visione economicistica...si pensa all’uomo in chiave egoistica e agli altri come mezzi e non come fini, il lavoro perde il suo senso...E quarto, il lavoro solidale. Ogni giorno voi incontrate persone che hanno perso il lavoro ... o in cerca di occupazione. E prendono quello che capita....  Quante persone in cerca di occupazione...pensate ai bambini sfruttati, scartati; pensate agli anziani scartati, che hanno una pensione minima e non sono curati; e pensate ai giovani scartati dal lavoro: e cosa fanno? Non sanno cosa fare, e sono in pericolo di cadere nelle dipendenze, cadere nella malavita, o andarsene a cercare orizzonti di guerra, come mercenari. Questo fa la mancanza di lavoro! ... La proposta di un sostegno non solo economico alle persone al di sotto della soglia di povertà assoluta, che anche in Italia sono aumentate negli ultimi anni, può portare benefici a tutta la società. Allo stesso tempo va evitato che nella povertà scivolino coloro che fino a ieri vivevano una vita dignitosa... E’ una importante battaglia culturale, quella di considerare il welfare una infrastruttura dello sviluppo e non un costo. Mi sembra un messaggio forte a chi ci governa.

PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI NELLA REGIONE LAZIO

Sin dal 1997 la regione Lazio ha avviato una serie di screening per la prevenzione di alcuni tumori.
Dai dati del Ministero della salute una prevenzione estesa può consentire di evitare molte morti per tumore. 
Con il Decreto n. 191 in data 14 maggio scorso il Presidente Zingaretti ha avviato un nuovo programma di screening per alcuni tumori.
Le immagini sono tratte dall'ultima relazione del Ministero della sanità sulla salute della popolazione 
Il decreto lo potete scaricare qui:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/SAN_DCA_U00191_14_05_2015.pdf

giovedì 21 maggio 2015

APPROVATE LE MODIFICHE AL CODICE PENALE: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FALSO IN BILANCIO: APPROVAZIONE DEFINITIVA

La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) AC 3008. La proposta, d'iniziativa del Presidente del Senato Grasso e di molti altri Senatori del PD ( Fedeli, Astorre, Capacchione ecc.) e di altri Partiti,  è così composta: Art. 1 (Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione) Art. 2 (Modifica dell’articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena) , Art. 3 (Modifica dell’articolo 317 del codice penale, in materia di concussione), Art. 4 (Introduzione dell’articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria), Art. 5 (Associazioni di tipo mafioso, anche straniere), Art. 6 (Integrazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), Art. 7 (Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione), Art. 8 (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190). Ancora ci sono Disposizioni penali in materia di società e consorzi:  Art. 9 (Modifica dell’articolo 2621 del codice civile), Art. 10 (Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile), Art. 11 (Modifica dell’articolo 2622 del codice civile), Art. 12 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari). Una legge fortemente voluta dal Presidente Grasso che incrementa le sanzioni per i delitti contro la P.A. definisce meglio il reato di concussione, ripristina il reato di falso in bilancio ed introduce nuove norme per i reati di lieve entità. Un passo avanti dopo anni in cui la magistratura aveva difficoltà ad intervenire proprio a causa della mancanza di norme adeguate.
Chi vuole leggere in anteprima la legge la trova qui:
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idLegislatura=17&idDocumento=3008

UNA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

E' in discussione al Consiglio regionale la proposta di legge della Giunta regionale recante "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative con modifiche alla L.R. 6 agosto 2007, n. 13 e alla L.R. 6 agosto 1999,  n.14. La materia, com'è noto è di competenza regionale, anche se successivamente è stata delegata ai Comuni; resta pertanto alla Regione il dovere di disciplinarla e si inquadra nell'ambito dello snellimento delle procedure regionali.  Esiste in primo luogo una novità, rappresentata dalla distinzione delle spiagge libere in : a) spiagge libere e b) spiagge libere con servizi (come oramai avviene quasi ovunque); in questo modo si tende ad assicurare una migliore fruibilità delle spiagge libere; all'art. 2  c'è anche uno snellimento delle procedure con l'adozione della SCIA;  ma la parte più importante è quella contenuta nell'art. 4 della proposta, in cui è prevista l'adozione di un nuovo Regolamento per l'adeguamento di quello vigente ( n.11 del 15 luglio 2009) che reca la "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazioni delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari alle nuove disposizioni. In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento è sospesa l'approvazione da parte dei Comuni dei nuovi PUA proprio per consentire il loro adeguamento alla nuova normativa nonchè alle Linee guida che saranno previste nel Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative. Nelle more dell'approvazione del nuovo PUA i Comuni potranno rilasciare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed altri assensi con particolare riferimento a quelli in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, concessioni provvisorie di durata pari alla stagione balneare che non potranno assolutamente precostituire alcuna aspettativa giuridicamente tutelata in ordine al rilascio dei nuovi titoli concessori, prevedendo che ogni Comune riservi alla pubblica fruizione una quota minima di arenili pari al cinquanta per cento dell'arenile di propria competenza al fine di evitare una riduzione di tale tipologia di utilizzo. Pertanto viene inserito il principio dell'applicazione della famosa Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, comunemente definita Bolkenstein che prevede appunto la concessione mediante procedure aperte. Un problema specifico di Comuni che dispongono di arenili particolarmente lunghi è quello di valutare la possibilità di distinguere più aree, all'interno di ciascuna delle quali garantire il 50% di spiagge libere. Nella proposta non si parla di accessi alla spiaggia, ma è evidente che questi debbano essere garantiti in ogni caso. Mi auguro che la legge venga approvata al più presto e che quindi i Comuni possano applicarla puntualmente mettendo in atto tutti i principi in essa contenuti, ttra i quali principalmente quello con le procedure per l'affidamento.

L'ANAC E L'INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI: SOLLECITATA L'ADOZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE E DEGLI ORGANI

Il Presidente dell'ANAC  in merito all' Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi – procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario, ha pubblicato il seguente comunicato: Questa Autorità in numerose occasioni ha espresso il proprio orientamento in merito alle cause di inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli. Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. La medesima disposizione prevede, al comma 3, che regioni, province e comuni, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 39/2013, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, «individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari».Decorso inutilmente il termine dei tre mesi, trova applicazione la procedura sostitutiva descritta dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Dalle verifiche compiute dall’Autorità è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni. A tal proposito si evidenzia quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il potrarsi dello stato d’inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Al fine scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, si invitano, pertanto, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi. 
Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate – anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza - sui propri siti web istituzionali, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

martedì 19 maggio 2015

SABAUDIA: AVANZO O DISAVANZO ?

Nella deliberazione della Giunta comunale n. 41/2014 si legge che l'esercizio 2013 si sarebbe chiuso con un attivo di € 470.851,87.
Dalla Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto dell'esercizio 2013 si legge invece che quell’esercizio si sarebbe chiuso con un disavanzo di € 734.367,17, pertanto il Collegio invitava la Giunta a rettificare i conti.
Il Consiglio comunale,  con deliberazione n.8/2014 ha approvato il rendiconto sempre con un avanzo di € 470.851,87, non provvedendo a rettificare i conti come richiesto dai Revisori.
La Giunta  nella deliberazione n.27/2014 con cui ha approvato il Bilancio di previsione 2014 ha riportato in entrata l'avanzo (?) dell'esercizio precedente.
Ancora nel quadro generale riassuntivo delle entrate del rendiconto 2014 (deliberazione n. 34/2015) viene così riportato ancora un avanzo di amministrazione di € 470.851,87.
Questo fatto, unitamente alle altre risultanze emerse nel corso dell’esame del rendiconto porta a fare sì che il Consuntivo 2014 non sia in attivo di €112.831,70 ma sia in notevole disavanzo.
La maggioranza, pur essendo stata messa a conoscenza di ciò ha approvato ugualmente il rendiconto

I CITTADINI SONO SEMPRE PIU' INTERESSATI A COLLABORARE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI BENI COMUNI, MA LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ESSERE PIU' APERTE ED APPROVARE UN REGOLAMENTO PER AGEVOLARLE

Nel marzo di questo anno, la Giunta Comunale di Trento ha approvato un Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. contenente l' inquadramento normativo che ufficializza un percorso di coinvolgimento dei cittadini iniziato molto tempo prima. Anche il Comune di Bologna, al fine di agevolare la partecipazione e la collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani ha approvato un apposito Regolamento basato sull' applicazione degli artt. 118, 114 comma 2 e 117 della Costituzione. Gli interventi previsti riguardano gli spazi pubblici e gli edifici; è prevista una formazione, alcune forme di sostegno, forme di comunicazione, trasparenza e valutazione, nonché la definizione delle eventuali responsabilità. Si tratta di uno dei primi regolamenti su questa materia in via di evoluzione e vuole agevolare la diffusione della collaborazione dei cittadini su questo tema fissando regole chiare per assicurare la facilità di accesso a tutti. Come viene riferito da LABSUS (Laboratorio per l sussidiarietà), molto attivo in questo campo,  molti altri Comuni si sono attivati come: Casal di Principe (Caserta), Chieri (Torino), Ivrea (Torino), Asciano (Siena), Narni (Terni) , Cavriana, Acireale (Catania) , San Tammaro (Caserta), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pachino (Siracusa), Casapulla (Caserta), Macchiagodena (Isernia). In moltissimi altri Comuni ci sono cittadini che si sono attivati, ma l'amministrazione talora frappone resistenze inspiegabili. Occorre lottare per superare questo vero e proprio ostruzionismo che impedisce la crescita democratica delle città.

IL COMUNE DI SABAUDIA RENDE NOTI ALCUNI DATI SULLA GESTIONE DEI PARCHEGGI...


Sul sito web del Comune di Sabaudia è apparso un comunicato relativo ad alcune richieste di precisazioni da parte delle ditte interessate, circa la gara per la concessione di servizio delle aree di parcheggio. Al riguardo oltre a ribadire la mia soddisfazione perché, anche se tardivamente, il Comune diversamente dal passato non ha indetto una gara di appalto. Dal comunicato si rileva che gli incassi complessivi derivanti dalla gestione del servizio parcheggi comprensivi di IVA sono stati nell’ultimo triennio: anno 2012 : 1.290.422,35 anno 2013 : 1.279.222,70 anno 2014 : 1.281.564,71 - L’aggio percentuale sugli incassi percepito dal concessionario gestore negli ultimi anni è stato del 32% - Il numero dei verbali emessi dagli ausiliari del traffico nei tre esercizi richiesti sono rispettivamente: anno 2012 : 7754 anno 2013 : 6083 anno 2014 : 7058 - Il numero dei verbali effettivamente incassati negli anni richiesti sono rispettivamente: anno 2012 : 6145 anno 2013 : 4417 anno 2014 : 4733. Viene così confermato il divario rilevante esistente tra verbali e somme effettivamente incassate.

lunedì 18 maggio 2015

UN VADEMECUM DAL GARANTE DELLA PRIVACY CON LE REGOLE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LAVORATORE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Il Garante della Privacy ha pubblicato un vademecum per il rispetto della privacy sul posto di lavoro che è molto interessante e pone un freno alle talora eccessive richieste di alcuni. Un modo per rispettare i lavoratori conciliando in maniera intelligente l'esigenza di trasparenza con i diritti dei lavoratori. Un passo avanti importante ed un documento che dovrebbe essere recepito al più presto da tutte le amministrazioni. Molto utili le indicazioni sulla videosorveglianza e l'utilizzo della geolocalizzazione. Importante il riferimento ai casi in cui possono essere utilizzati i dati biometrici (le impronte digitali). Rlevante il riferimento alla gestione del sistema internet ed intranet. Per chi volesse scaricare il vademecum lo può trovare qui: 
http://194.242.234.211/documents/10160/3844886/Privacy+e+lavoro+-+vademecum+2015.pdf

LE ZONE FRANCHE URBANE SONO ORAMAI UNA REALTA'

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. L'iniziativa nasce dall’esperienza francese delle Zones Franches Urbainspdf, lanciata nel 1996 e oggi attiva in più di 100 quartieri. Per il finanziamento del dispositivo, la legge 296/2006, art. 1 comma 340 e successivi istituisce un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge 244/2008, commi 561, 562 e 563 ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, in ogni caso, troveranno la loro definizione particolareggiata in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in preparazione. In questa prima fase pilota, l'istituzione di un numero limitato ZFU nelle città italiane prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ivi localizzate. Tali agevolazioni, della durata di 5 anni (con graduale phasing out negli anni successivi), consistono in:
· esenzione dalle imposte sui redditi
· esenzione dall'IRAP
· esenzione dall'ICI
· esonero dal versamento dei contributi previdenziali
In misura minore e circoscritta, è previsto anche il sostegno ad imprese già operanti nelle medesime aree. Nel suo disegno definitivo, il dispositivo approvato estende l'ammissibilità ai benefici ad aree urbane, caratterizzate da significativi fenomeni di disagio sociale, localizzate in 22 città distribuite sull'intero territorio nazionale. Il DPS ha coordinato il processo inter-istituzionale di presentazione e valutazione delle proposte progettuali. Per l'individuazione delle aree sono stati utilizzati indicatori oggettivi costruiti sulla base di dati infra-comunali del Censimento 2001 (per informazioni specifiche consulta il documento “Criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU; L'istruttoria condotta dal DPS si è conclusa con la trasmissione al CIPE, avvenuta in data 9 dicembre 2008, di una proposta tecnica di individuazione. Dopo aver raccolto il Parere favorevole della Conferenza Unifica in data 25 marzo 2009, la proposta tecnica elaborata dal DPS ha ottenuto l'approvazione del CIPE nella seduta dell'8 maggio 2009. Tali disposizioni confluiscono in una "Delibera di individuazione e di allocazione delle risorse a 22 Zone Franche Urbane per agevolazioni fiscali e previdenziali a favore di nuovi insediamenti produttivi", che al momento (giugno 2009) sta completando l'iter amministrativo (registrazione della Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). L'approvazione del CIPE sancisce un passo fondamentale verso l'attuazione del dispositivo. In data 11 giugno 2009, infatti, il DPS ha avviato la procedura di notifica del regime di aiuto, registrato N346/2009, presso i servizi competenti della DG Concorrenza della Commissione Europea. Il conseguimento dell'autorizzazione comunitaria consentirà di procedere all'effettiva entrata in vigore dei benefici previsti secondo le modalità operative attualmente in corso di definizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.