La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello della Sicilia, con la sentenza m.21/2017 ha affrontato il problema della responsabilità contabile dei consiglieri regionali per l'uso improprio dei contributi pubblici che vengano loro attribuiti con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge; secondo la Corte l’art. 122, comma 4, della Costituzione non può essere invocato per escludere la giurisdizione del Giudice contabile sugli atti adottati e sui comportamenti tenuti, in tale specifico contesto, dai consiglieri regionali, poiché l’evocata prerogativa dell’insindacabilità, testualmente riferita alle opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle funzioni legislative e di rappresentanza politica in seno al Consiglio Regionale, non può estendersi alle concrete attività di gestione dei contributi finanziari erogati ai Gruppi presso i Consigli Regionali, che a quel novero ristretto di più elevate funzioni certamente non appartengono. Della stessa opinione è anche la Corte di Cassazione.
Si preparano tempi duri per chi anche in altre regioni ha utilizzato con troppa leggerezza i contributi del gruppo consiliare.
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