Cresce in questi giorni l'attenzione anche della stampa al problema del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato che in molti casi rischia di perdere il posto di lavoro.
Il problema non è certo nato oggi, persino un certo Giulio Andreotti era entrato giovanissimo nell'amministrazione finanziaria come "avventizio" per poi essere stabilizzato con una legge ad hoc.
Ora la Ministra Madia nel provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri sembra voglia affrontare il problema in modo nuovo.
La prima cosa da fare è cercare di distinguere chi sono i precari da altre situazioni non sempre chiare.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4914/2016 hanno affermato il seguente principio di diritto:
”Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art.36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”
Le Sezioni Unite quindi, hanno chiarito i dubbi interpretativi che ruotano intorno all’art. 36 del Testo unico pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) secondo il quale in materia di pubblico impiego, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della PA non determina mai la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Quindi oltre 200.000 lavoratori potrebbero fa causa allo Stato per ottenere un maxi-risarcimento.
Nello stesso tempo pende sullo Stato la famosa sentenza Mascolo della Corte europea secondo cui dopo 36 mesi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, così come avviene nella gran parte dei paesi europei. In Francia, ad esempio, il rapporto si converte, nel pubblico impiego, dopo sei anni.
nel frattempo il Presidente Mattarella ha firmato il decreto n. 26/N/2016, con cui ha disposto l’avvio del processo di stabilizzazione del gruppo di precari presso il Quirinale.
Secondo alcuni nella proposta della Ministra Madia ci sarebbe un piano pluriennale quasi una istituzionalizzazione del sistema della sanatoria dei precari che addirittura potrebbe riguardare non solo il personale che ha partecipato ad un concorso pubblico, ma addirittura chi "comunque" si è trovato a lavorare in una pubblica amministrazione, anche in virtù di procedure non consentite come la chiamata diretta.
Mi auguro naturalmente che dette notizia siano prive di fondamento, anche se condivido l' esigenza di affrontare il problema di persone che sono ancora in attesa di assunzione dopo molti anni e qui il fattore tempo è senza dubbio a loro favore.
Un aspetto particolare poi è rappresentato dai precari della scuola che in molti casi hanno superato un pubblico concorso risultando idonei ma che attendono da anni l'immissione in ruolo.
A questo proposito giova ricordare che secondo la nostra Costituzione al quarto comma dell'art. 97 è scritto che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" .
Negli anni recenti abbiamo avuto già molte sanatorie.
Questa sanatoria continuata oramai da molti anni destabilizza i sistema e la sua credibilità intaccando i principi fissati dalla Costituzione e applicati nel vigente testo unico: il D.lgs 165/2001 che prevede specifiche procedure per il reclutamento del personale.
Oltretutto il passaggio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato a favore di chi non ha mai fatto un concorso in vita sua escludendo nel contempo (data la limitatezza dei posti a disposizione) chi, pur appartenendo alla stessa classe di età non è stato così fortunato da avere un lavoro senza alcuna selezione, appare molto grave.
Questa corsa sfrenata verso procedure che sono in deroga alle norme oggi in vigore avviene poi senza che nessuno si azzardi a dire una parola nei confronti dei dirigenti che hanno firmato i contratti con il personale assunto in violazione delle norme e sui quali dovrebbe invece ricadere la responsabilità sia dal punto di vista legale che economico.
La prima cosa da fare è cercare di distinguere chi sono i precari da altre situazioni non sempre chiare.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4914/2016 hanno affermato il seguente principio di diritto:
”Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art.36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”
Le Sezioni Unite quindi, hanno chiarito i dubbi interpretativi che ruotano intorno all’art. 36 del Testo unico pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) secondo il quale in materia di pubblico impiego, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della PA non determina mai la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Quindi oltre 200.000 lavoratori potrebbero fa causa allo Stato per ottenere un maxi-risarcimento.
Nello stesso tempo pende sullo Stato la famosa sentenza Mascolo della Corte europea secondo cui dopo 36 mesi il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, così come avviene nella gran parte dei paesi europei. In Francia, ad esempio, il rapporto si converte, nel pubblico impiego, dopo sei anni.
nel frattempo il Presidente Mattarella ha firmato il decreto n. 26/N/2016, con cui ha disposto l’avvio del processo di stabilizzazione del gruppo di precari presso il Quirinale.
Secondo alcuni nella proposta della Ministra Madia ci sarebbe un piano pluriennale quasi una istituzionalizzazione del sistema della sanatoria dei precari che addirittura potrebbe riguardare non solo il personale che ha partecipato ad un concorso pubblico, ma addirittura chi "comunque" si è trovato a lavorare in una pubblica amministrazione, anche in virtù di procedure non consentite come la chiamata diretta.
Mi auguro naturalmente che dette notizia siano prive di fondamento, anche se condivido l' esigenza di affrontare il problema di persone che sono ancora in attesa di assunzione dopo molti anni e qui il fattore tempo è senza dubbio a loro favore.
Un aspetto particolare poi è rappresentato dai precari della scuola che in molti casi hanno superato un pubblico concorso risultando idonei ma che attendono da anni l'immissione in ruolo.
A questo proposito giova ricordare che secondo la nostra Costituzione al quarto comma dell'art. 97 è scritto che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" .
Negli anni recenti abbiamo avuto già molte sanatorie.
Questa sanatoria continuata oramai da molti anni destabilizza i sistema e la sua credibilità intaccando i principi fissati dalla Costituzione e applicati nel vigente testo unico: il D.lgs 165/2001 che prevede specifiche procedure per il reclutamento del personale.
Oltretutto il passaggio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato a favore di chi non ha mai fatto un concorso in vita sua escludendo nel contempo (data la limitatezza dei posti a disposizione) chi, pur appartenendo alla stessa classe di età non è stato così fortunato da avere un lavoro senza alcuna selezione, appare molto grave.
Questa corsa sfrenata verso procedure che sono in deroga alle norme oggi in vigore avviene poi senza che nessuno si azzardi a dire una parola nei confronti dei dirigenti che hanno firmato i contratti con il personale assunto in violazione delle norme e sui quali dovrebbe invece ricadere la responsabilità sia dal punto di vista legale che economico.
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